Whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di …

Data:

23 Febbraio 2024

Tempo di lettura:

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Descrizione

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione dei dipendenti pubblici e dei soggetti equiparati che ha come obiettivo regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza, prevedendo significative forme di tutela per chi effettua la segnalazione. Di origine anglosassone, in Italia il whistleblowing è regolato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179.

Che cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Chi può segnalare

Nella Pubblica Amministrazione le segnalazioni possono essere effettuate da persone che abbiano la qualifica di dipendente pubblico o equiparato, come previsto dall’articolo 54 bis della legge 6 novembre 2012 n. 190.
La normativa equipara ai dipendenti pubblici anche i collaboratori e i consulenti della Pubblica Amministrazione con qualsiasi tipologia di incarico, compresi i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Pubblica Amministrazione.
L’istituto del whistleblowing ha come obiettivo la tutela della persona fisica, pertanto le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano nelle applicazioni previste dalla normativa di riferimento.

Per maggiori informazioni in merito all’istituto del whistleblowing si rimanda alla pagina specificatamente dedicata al servizio da parte di ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Come fare una segnalazione

Utilizzo della piattaforma informatica

Il Comune di Traversetolo ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Per inviare segnalazioni al Comune di Traversetolo, si rimanda al seguente link https://comunetraversetolo.whistleblowing.it/

Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT – Comune di Traversetolo – P.zza V. Veneto 30 – specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.

Segnalazione verbale

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

Non è utilizzabile la segnalazione tramite posta elettronica
Anche alla luce delle sopravvenute disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità superata e non in linea con i migliori standard di protezione dati mediante cifratura del dato e si consiglia l’utilizzo delle altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.

Prima di effettuare la segnalazione, si raccomanda di leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il Governo Italiano ha emanato il d.lgs. 10 marzo 2023, n.24, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, il quale riconduce ad un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, uniformando di fatto il settore privato al settore pubblico e fornendo una base legale solida che assicuri la massima tutela al whistleblower.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Ultimo aggiornamento

19 Aprile 2024

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