Devi presentare la Scea entro 15 giorni dall’effettiva conclusione delle opere edilizie e comunque entro il termine di validità del titolo abilitativo originario, per:
- interventi eseguiti con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- interventi eseguiti con Permesso di costruire (PDC) o altri titoli edilizi equivalenti precedenti;
- interventi privati previsti da accordi di programma ai sensi dell’art. 10 comma 1, lettera a) della l.r. 15/2013
La Scea è facoltativa per le opere eseguite con Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e per i titoli in sanatoria ed è esclusa per interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
La Scea attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto originario e alle successive varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
La relazione tecnica di asseverazione, che deve sempre accompagnare la Scea, attesta la sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico – cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente.
La tardiva o mancata presentazione della Scea comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 26 della l.r. 15/2013)