L’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili – è un’imposta annuale proporzionale e diretta sul patrimonio immobiliare.
E’ l’imposta sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli che viene versata al Comune dai proprietari o dagli usufruttuari degli immobili.
Viene determinata in relazione alla tipologia dell’immobile ed al tipo di possesso.
Ha carattere reale in quanto colpisce il possesso dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
È locale in quanto ente impositivo e beneficiario è il Comune dove sono ubicati gli immobili.
Cosa fare
Gli adempimenti previsti per legge sono due:
il versamento
la dichiarazione (o denuncia)
Sono due adempimenti separati come tempistiche e uno non sostituisce l’altro. In sostanza il pagamento non sostituisce la denuncia.
Il versamento si effettua in corso d’anno, mentre la denuncia è da presentarsi l’anno successivo l’evento.
Ecco tutte le scadenze da rispettare:
- entro il 16 giugno: pagamento prima rata
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro il 02/05/2011 per chi presenta mod. 730 al proprio sostituto d'imposta; entro il 20/06/2011 per chi si avvale dell'assistenza dei CAAF o professionista abilitato; entro il 30/09/2011 se Unico 2010 è presentato in via telematica
- entro il 16 dicembre: pagamento seconda rata
Cosa occorre
Il punto di partenza può essere un rogito di acquisto, una dichiarazione di successione, o anche una visura catastale.
In alcuni casi specifici può essere necessario anche la concessione edilizia presentata all’Ufficio Tecnico del Comune.
Normativa
- Regolamento ICI
- Decreto Legislativo 504/92
- Decreto 12 maggio 2009 di approvazione del modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008