Covid-19: tutti gli aggiornamenti da inizio pandemia - Comune di Traversetolo

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Covid-19: tutti gli aggiornamenti da inizio pandemia

Covid-19: tutti gli aggiornamenti da inizio pandemia

 
Covid-19: tutti gli aggiornamenti da inizio pandemia

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO 2022

Nuove norme anticovid-19: mascherine, cosa cambia dal 15 giugno 2022

 

Le mascherine restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Restano anche nelle Rsa e negli ospedali. Scompare l'obbligo delle mascherine nelle scuole e decade l'obbligo di usarle nei luoghi al chiuso come cinema, teatri e luoghi sportivi (resta solo la raccomandazione).

Queste le decisioni del Consiglio dei Ministri sull'obbligo delle mascherine dal 15 giugno 2022.

Le mascherine restano obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto (treni, autobus e pullman). Per quanto irguarda gli aerei sono solo raccomandate.

Le mascherine continuano a essere obbligatorie negli ospedali, nelle strutture sanitarie in generale, nelle Rsa e Hospice, per il personale dipendente, i pazienti e i visitatori.

 

AGGIORNAMENTO 1° MAGGIO 2022

A partire da domenica 1° maggio cessano quasi completamente le misure per la prevenzione del contagio da covid-19, a partire dal Green pass. Restano tuttavia alcuni obblighi, in particolare quello delle mascherine sui mezzi di trasporto e in determinati luoghi al chiuso come cinema, teatri, discoteche e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'uso di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie al chiuso è, comunque, ancora "fortemente raccomandato" dal Ministero per la Salute.

Di seguito tutte le novità.

Green pass 

Come stabilito dal Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 (vai al testo integrale), cessa l’obbligo del green pass, sia base, sia rafforzato, per accedere ai seguenti luoghi:  

  • Luoghi di lavoro;
  • Bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • Mense e catering;
  • Spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • Studenti universitari;
  • Centri benessere;
  • Palestre;
  • Spogliatoi;
  • Convegni e congressi;
  • Corsi di formazione;
  • Centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • Partecipare a concorsi pubblici;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • Feste al chiuso e discoteche;
  • Mezzi di trasporto.

ATTENZIONE: Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali, come disposto dall’Art. 8 del Decreto legge n. 24  del marzo 2022.

Obbligo vaccinale

  • Fino al 15 giugno 2022 resta l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.
  • Fino al 31 dicembre 2022, permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Mascherine: quando sono ancora obbligatorie

Con l'ordinanza del 28 aprile (Vai al testo integrale) "Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", firmata dal ministro per la Salute Roberto Speranza, l’uso della mascherina rimane fortemente raccomandato in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Resta inoltre obbligatorio indossare mascherine di tipo Ffp2 nei seguenti luoghi:  

Trasporti

  • Aerei;  
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • Treni di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Spettacoli al chiuso in:

  • Teatri;
  • Sale da concerto;
  • Cinema;
  • Discoteche;
  • Locali di intrattenimento con musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • Eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

  • Lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ
ufficiali del Governo (clicca 
qui)

 

 

Covid-19: dal 1° aprile 2022 cessa lo stato di emergenza

 

Le principali misure stabilite dal decreto legge 24 marzo 2022, n.24. Municipio, museo Renato Brozzi e biblioteca comunale: non è più necessario il green pass per l’accesso

 

Dal 1° aprile 2022, per l’accesso agli uffici comunali, a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, quindi anche il museo Renato Brozzi e la biblioteca comunale, non è più richiesto il possesso del green pass, né rafforzato né base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

 

Non sarà più obbligatorio il green pass base nemmeno per entrare nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio, nei ristoranti all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Le altre principali misure:

 

Mascherine: fino al 30 aprile resta in vigore l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli con pubblico (cinema, teatro, eventi culturali e sportivi).

Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, a esclusione delle abitazioni private.

 

Dal 1 al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman) e per l'accesso a mense, concorsi, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui con i detenuti e per la partecipazione a eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.
Il super green pass resta necessario fino al 30 aprile per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.

 

Fine del sistema delle zone colorate

 

Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso dal 1 aprile.
Protocolli e linee guida: verranno adottati con ordinanza del Ministro della Salute.

 

Accesso al luogo di lavoro e obbligo vaccinale: dal 1° aprile tutti, compresi gli over 50, possono accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base.
L'obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno, ma dal 1° aprile 2022 decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.
Fino al 31 dicembre resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass rafforzatoper visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

 

Smart working: la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata al 30 giugno.
Alla data del 30 giugno viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

 

Scuola: a partire dal 1° aprile la didattica a distanza nelle scuole vale solo per gli studenti risultati positivi al covid-19: dunque restano a casa solo gli studenti contagiati dal virus, mentre coloro che hanno avuto contratti stretti possono continuare a frequentare in presenza, in regime di auto sorveglianza qualora nella classe vengano superati quattro casi di positività.
Inoltre, dal 1° aprile è nuovamente possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Per notizie più dettagliate sulla scuola si veda il LINK

 

Tutti i dettagli nel testo del decreto legge QUI

 

Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali QUI

 

L'elenco delle attvità consentite con e senza Green pass QUI

 

Aggiornamento 14 marzo 2022

Con l'ordinanza firmata dal ministro per la Salute Roberto Speranza nella giornata di venerdì 11 marzo 2022 (Vai al testo integrale), da lunedì 14 marzo 2022 l'Emilia-Romagna torna in ZONA BIANCA, vale a dire a "Rischio basso", per quel che riguarda la diffusione del contagio da covid-19. 

Qui di seguito le misure approvate dal Governo, le ultime delle quali trasformate in legge (N.11 del 18 febbraio) con la conversione del decreto-legge  221/2022. Legge che, lo ricordiamo, ha introdotto alcune modifiche rispetto al decreto e che ha confermato lo stato di emergenza fino a giovedì 31 marzo. 

(Vai al testo integrale della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).  


Si ricorda che con il decreto-legge, approvato il 5 gennaio 2022, (Vai al testo integrale del decreto), è stato disposto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022

L'obbligo vaccinale senza limiti di età è stato inoltre esteso al personale universitario. equiparato a quello sanitario e scolastico.

 

A partire dal 1° febbraio occorre essere muniti di Green pass “base” anche per accedere anche agli uffici pubblici e alle attività commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali. Le attività commerciali classificate come "essenziali", sono state definite con un decreto-legge ad hoc approvato venerdì 21 gennaio 2022 (Vai al testo integrale del decreto).


Link: EMERGENZA COVID: accesso a uffici e servizi pubblici in Pedemontana

 

Mascherina e distanziamento fisico 

 

  • Obbligatorio l’uso della mascherina al chiuso e all'aperto in caso di assembramento, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
  • I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
  • Invariate le altre misure di protezione: mantenimento del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
  • Restano in vigore tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
  • Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata, o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Divieto di assembramento 

 

Resta in vigore, indipendentemente dal colore della fascia di rischio, il divieto di assembramento e la possibilità di chiudere strade e piazze, come previsto dal DPCM del 25 ottobre, non solo dopo le 21 ma anche lungo tutto l'arco della giornata, in tutto il territorio nazionale, fatta salva sempre la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

 

Spostamenti

 

Per le zone gialle e bianche è possibile muoversi liberamente senza limitazioni. 

 

Bus, metro, treni, aerei

 

Dal 10 gennaio 2022 occorre il Green pass rafforzato per salire a bordo di tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano. Per salire a bordo è già obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

L'elenco comprende: treni dell’alta velocità, treni a lunga percorrenza, treni regionali, aerei; navi, autobus, tram, metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. 

A bordo dei taxi il Green pass non è necessario, ma è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero, indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore.

ATTENZIONE: Per quel che riguarda il trasporto scolastico, gli studenti delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono utilizzare i mezzi di trasporto a loro dedicati senza Green pass. Resta tuttavia obbligatorio indossare le mascherine FFP2. 

 

Eventi e competizioni sportive

 

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass rafforzato e la capienza consentita non può essere superiore al 75% all'aperto e al 60% al chiuso.  

 

Cinema, spettacoli, mostre e musei

 

Per accedere  mostre, musei, spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e in altri locali o spazi al chiuso o all’aperto, occorre essere muniti della certificazione verde rafforzata (Super green pass) e indossare una mascherine FFP2.

Dal 10 marzo 2022 si potrà tornare alle consumazioni in cinema e teatri.

 

Feste, sagre, congressi, cerimonie

 

Da lunedì 10 gennaio 2022, occorre essere in possesso del Super Green pass per le cerimonie civili e religiose, per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto.

 

Discoteche e sale da ballo

 

Discoteche e sale da ballo sono state riaperte a partire da venerdì 11 febbraio 2022, ma per accedervi occorre essere muniti di Green pass rafforzato.

 

Funivie e impianti sciistici

 

Nelle funivie e nelle cabinovie la capienza consentita sarà pari all’80% di quella massima e, a partire dal 10 gennaio, per accedere a tutti gli impianti di risalita, anche all’aperto, è necessario essere muniti di Super green pass.  

 

Didattica

 

La didattica in presenza continua ad essere garantita per ogni ordine e grado al 100%, salvo qualora si dovessero verificare eventuali casi di focolai e quarantene. Permane, indipendentemente dalla classificazione delle zone, il rispetto dei protocolli e l’obbligo vaccinale per insegnanti e personale scolastico. Per consultare le norme che riguardano quarantene e DAD, clicca QUI.

 

Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie

 

Sono possibili le attività di ristorazione all’aperto e al chiuso, rispettando i protocolli.

Fino al 31 marzo i clienti devono essere muniti di Super Green pass, anche per le consumazioni all'aperto e al banco.

 

Alberghi e strutture ricettive

 

Dal 10 gennaio 2022, e fino al 31 marzo, per soggiornare in alberghi e strutture ricettive è obbligatorio essere in possesso del Super green pass.

 

Esercizi commerciali e servizi alla persona

 

Dal 20 gennaio 2022 è necessario il Green pass, almeno “base”, per accedere a:

  • Parrucchieri
  • Barbieri
  • Centri estetici e simili

Dal 1° febbraio occorre essere muniti di Green pass “base” per accedere a:

  • Pubblici uffici, ad eccezione di quelli giudiziari, delle forze di polizia o delle polizie locali, per denunciare atti illeciti o reati, richieste di interventi giudiziari, per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata
  • Servizi postali, bancari e finanziari
  • Le attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali. Le attività commerciali classificate come "essenziali" sono state definite con un decreto-legge ad hoc (Vai al testo integrale del decreto) e sono le seguenti:
    1. Punti vendita specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
    2. Punti vendita di prodotti surgelati
    3. Negozi specializzati di articoli e alimenti per animali domestici
    4. Distributori di carburante per autotrazione
    5. Punti vendita di articoli igienico-sanitari
    6. Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    7. Esercizi commerciali specializzati nella vendita di articoli medicali e ortopedici
    8. Negozi di ottica
    9. Punti vendita di combustibile per uso domestico e riscaldamento
       
Sale scommesse e sale bingo

 

Dal 10 gennaio fino al 31 marzo, per accedere alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, occorre il Super Green pass.

 

Centri termali e parchi tematici  

 

Dal 10 gennaio 2022, e fino al 31 marzo, il Super Green pass è richiesto anche per accedere ai parchi tematici e nei centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. Obbligatorio anche nei parchi tematici e di divertimento.

 

Attività sportive. palestre, piscine, centri benessere

 

Per accedere a palestre e centri benessere,dal 10 gennaio 2022 è  necessario il Green pass rafforzato, anche per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere. Il Super Green Pass è richiesto, inoltre, per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Esclusi dall'obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti.

La limitazione è estesa anche agli sport di squadra e ai centri natatoripalestrecentri culturalisociali e ricreativi

 

Centri sociali, culturali e ricreativi

 

Dal 10 gennaio al 31 marzo occorre il Super Green pass anche per accedere ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Sono esclusi dall’obbligo i centri educativi per l'infanzia.

 

Visitatori RSA, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

 

Possono accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto i visitatori muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

 

Aree e parchi gioco per bambini

 

Le disposizioni restano invariate. I bambini dai 6 anni in su devono indossare le mascherine. Sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Occorre sempre rispettare la distanza di un metro tra i bambini quando si usano i giochi.

 

Spostamenti da e per l'estero

 

L’ordinanza del ministro della Salute emanata il 22 febbraio (Vai al testo integrale) ha stabilito che dal 1° al 31 marzo per entrare in Italia occorre compilare prima dell’imbarco il Passenger Locator Form ed essere in possesso di un Green pass (ciclo vaccinale primario completo da massimo sei mesi, oppure dose booster, oppure guarigione da massimo sei mesi, oppure tampone negativo da 48-72 ore a seconda che sia un test antigenico rapido o molecolare). Questo vale anche per i passeggeri in arrivo dai Paesi extra-UE, che non dovranno più sottoporsi alla quarantena se in possesso di Green pass. Diversamente, dovranno osservare una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone al termine.

Per maggiori approfondimenti clicca QUI.

 


Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ ufficiali del Governo (QUI)

 

 

Le disposizioni valide zona per zona:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento 28 febbraio 2022

Con l'ordinanza firmata dal ministro per la Salute Roberto Speranza nella giornata di venerdì 7 gennaio 2022, da lunedì 10 gennaio 2022 l'Emilia-Romagna si trova in zona gialla, vale a dire a "Rischio moderato" per quel che riguarda la diffusione del contagio da covid-19. 

Qui di seguito le misure previste per le zone gialle approvate dal Governo, le ultime delle quali trasformate in legge (N.11 del 18 febbraio) con la conversione del decreto-legge  221/2022. Legge che ha introdotto alcune modifiche rispetto al decreto e che ha confermato lo stato di emergenza fino a giovedì 31 marzo. 

(Vai al testo integrale della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).  


Si ricorda che con il decreto-legge, approvato il 5 gennaio 2022, (Vai al testo integrale del decreto), è stato disposto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022

L'obbligo vaccinale senza limiti di età è stato inoltre esteso al personale universitario. equiparato a quello sanitario e scolastico.

 

A partire dal 1° febbraio occorre essere muniti di Green pass “base” anche per accedere anche agli uffici pubblici e alle attività commerciali, ad eccezione di quelle considerate essenziali. Le attività commerciali classificate come "essenziali", sono state definite con un decreto-legge ad hoc approvato venerdì 21 gennaio 2022 (Vai al testo integrale del decreto).

 

Mascherina e distanziamento fisico 

  • Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
  • I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
  • Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
  • Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
  • Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata, o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Divieto di assembramento 

Resta in vigore, indipendentemente dal colore della fascia di rischio, il divieto di assembramento e la possibilità di chiudere strade e piazze, come previsto dal DPCM del 25 ottobre, non solo dopo le 21 ma anche lungo tutto l'arco della giornata, in tutto il territorio nazionale, fatta salva sempre la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

 

Spostamenti

Per le zone gialle e bianche è possibile muoversi liberamente senza limitazioni.

 

Bus, metro, treni, aerei

A partire da lunedì 10 gennaio occorre il Green Pass rafforzato anche per salire a bordo di tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano. Per salire a bordo è già obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

L'elenco comprende: treni dell’alta velocità, treni a lunga percorrenza, treni regionali, aerei; navi, autobus, tram, metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. 

A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero, indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore.

 

ATTENZIONE: Per quel che riguarda il trasporto scolastico, gli studenti delle scuole primarie e quelli delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno continuare a utilizzare i mezzi di trasporto a loro dedicati senza Green Pass fino al 10 febbraio, in deroga alle misure anti-Covid che prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato per salire a bordo dei mezzi pubblici.
La precauzione richiesta sarà l’utilizzo delle mascherine FFP2. Tale deroga è stata stabilita con un'ordinanza del ministro per la Salute, Roberto Speranza, firmata nella giornata di domenica 9 gennaio (Vai al testo integrale dell'ordinanza). 

 

Eventi e competizioni sportive

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso

 

Cinema, Spettacoli, Musei e Mostre

Per accedere a mostre, musei, spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e in altri locali o spazi al chiuso o all’aperto, occorre essere muniti della certificazione verde rafforzata (Super green pass) e indossare una mascherine FFP2.

Dal 10 marzo 2022 si potrà tornare alle consumazioni in cinema e teatri.

 

Feste, sagre, congressi, cerimonie

Da lunedì gennaio occorrerà essere in possesso del Super Green Pass per le cerimonie civili e religiose, per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto.

 

Discoteche e sale da ballo

Discoteche e sale da ballo sono state riaperte a partire da venerdì 11 febbraio 2022, ma per accedervi occorre essere muniti di Green pass rafforzato.

 

Funivie e impianti sciistici

Nelle funivie e nelle cabinovie la capienza consentita sarà pari all’80% di quella massima e, a partire dal 10 gennaio, per accedere a tutti gli impianti di risalita, anche all’aperto, sarà necessario essere muniti di Super Green Pass.  

 

Didattica

La didattica in presenza continua ad essere garantita per ogni ordine e grado al 100%, salvo qualora si dovessero verificare eventuali casi di focolai e quarantene come già sta accadendo in molte classi su tutto il territorio nazionale. Permane, indipendentemente dalla classificazione delle zone, il rispetto dei protocolli e l’obbligo vaccinale per insegnanti e personale scolastico. Per consultare le norme che riguardano quarantene e DAD, clicca QUI.

 

Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie

Sono possibili le attività di ristorazione all’aperto e al chiuso, rispettando i protocolli.

Fino al 31 marzo i clienti dovranno essere muniti di Super Green Pass, anche per le consumazioni all'aperto e al banco.

 

Alberghi e strutture ricettive

A partire dal 10 gennaio, e fino al 31 marzo, per soggiornare in alberghi e strutture ricettive sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass.

 

Esercizi commerciali e servizi alla persona

A partire dal 20 gennaio sarà necessario il Green Pass, almeno “base”, per accedere a:

  • Parrucchieri
  • Barbieri
  • Centri estetici e simili

A partire dal 1° febbraio occorre essere muniti di Green pass “base” per accedere a:

  • Pubblici uffici, ad eccezione di quelli giudiziari, delle forze di polizia o delle polizie locali, per denunciare atti illeciti o reati, richieste di interventi giudiziari, per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata
  • Servizi postali, bancari e finanziari
  • Le attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali. Le attività commerciali classificate come "essenziali" sono state definite con un decreto-legge ad hoc (Vai al testo integrale del decreto) e sono le seguenti:
    1. Punti vendita specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
    2. Punti vendita di prodotti surgelati
    3. Negozi specializzati di articoli e alimenti per animali domestici
    4. Distributori di carburante per autotrazione
    5. Punti vendita di articoli igienico-sanitari
    6. Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    7. Esercizi commerciali specializzati nella vendita di articoli medicali e ortopedici
    8. Negozi di ottica
    9. Punti vendita di combustibile per uso domestico e riscaldamento

Sale scommesse e sale bingo

Dal 10 gennaio fino al 31 marzo, per accedere alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, occorrerà il Super Green Pass.

 

Centri termali e parchi tematici  

Dal 10 gennaio, e fino al 31 marzo, il Super Green Pass verrà richiesto anche nei parchi tematici e nei centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. Obbligatorio anche nei parchi tematici e di divertimento.

 

Attività sportive. palestre, piscine, centri benessere

Per accedere a palestre e centri benessere, a partire dal 10 gennaio sarà necessaria la certificazione verde rafforzata, anche per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive. Il Super Green Pass sarà richiesto, inoltre, anche per accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Esclusi dall'obbligo gli accompagnatori delle persone non autosufficienti.

La limitazione è estesa anche agli sport di squadra e ai centri natatoripalestrecentri culturalisociali e ricreativi

 

Centri sociali, culturali e ricreativi

Dal 10 gennaio al 31 marzo occorrerà il Super Green Pass anche per accedere ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Sono esclusi dall’obbligo i centri educativi per l'infanzia.

 

Visitatori RSA, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

Già dal 30 dicembre 2021 possono accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto i visitatori muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

 

Aree e parchi gioco per bambini

Le disposizioni restano invariate. I bambini dai 6 anni in su devono indossare le mascherine. Sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Occorre sempre rispettare la distanza di un metro tra i bambini quando si usano i giochi.

 

Spostamenti da e per l'estero

L’ordinanza del ministro della Salute emanata il 22 febbraio (Vai al testo integrale) ha stabilito che dal 1° al 31 marzo per entrare in Italia occorre compilare prima dell’imbarco il Passenger Locator Form ed essere in possesso di un Green pass (ciclo vaccinale primario completo da massimo sei mesi, oppure dose booster, oppure guarigione da massimo sei mesi, oppure tampone negativo da 48-72 ore a seconda che sia un test antigenico rapido o molecolare). Questo vale anche per i passeggeri in arrivo dai Paesi extra-UE, che non dovranno più sottoporsi alla quarantena se in possesso di Green pass. Diversamente, dovranno osservare una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone al termine.

Per maggiori approfondimenti clicca QUI.

 

La tabella del Governo che riassume le attività per le quali è necessario il Green Pass "base" o il Green Pass "Super"

 

Aggiornamento 30 dicembre 2021

Quarantena, green pass rafforzato, trasporti, scuola: cambiano le regole dal 10 gennaio 2022 con il nuovo decreto-legge approvato ieri, mercoledì 29 dicembre 2021, dal governo.

A partire da quella data tutte le attività sociali e ricreative potranno essere svolte soltanto da chi ha il green pass rafforzato che viene rilasciato a vaccinati e guariti. Una regola che vale sia per le attività nei locali al chiuso, sia all’aperto.

Cambiano anche le regole della quarantena, che non dovrà più essere rispettata da chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi o con tre dosi. Rimane invece la quarantena per chi non è vaccinato.

Le norme approvate ieri entrano in vigore insieme ad alcune altre regole che erano state varate la scorsa settimana per l’impennata della curva epidemiologica.

 

Niente quarantena con 2 dosi entro i 4 mesi

Ecco le nuove regole della quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo: non deve fare quarantena chi ha completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o è guarito da 120 giorni. Fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto queste persone hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare — solo se sintomatici — un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza «consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza».

 

Per chi non è vaccinato isolamento di 10 giorni

Rimangono uguali le regole della quarantena per i non vaccinati: le persone non vaccinate che hanno avuto un contatto con una persona positiva hanno l’obbligo di rimanere in quarantena per 10 giorni.

 

Rimangono le stesse le regole della quarantena per i positivi: le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (non antigenico) con esito negativo. Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

 

Chi sono i contatti stretti

Sono le linee guida stilate dal ministero della Salute a identificare i contatti stretti delle persone risultate positive al Covid 19: i conviventi; chi ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano); chi è stato a contatto diretto non protetto con le sue secrezioni (ad esempio fazzoletti di carta usati); chi è stato a contatto diretto (faccia a faccia) per oltre 15 minuti a meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso; il passeggero in treno o in aereo seduto a meno di 2 posti di distanza; i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo o del treno dove la persona positiva era seduta; il personale sanitario senza adeguati dispositivi di protezione.

 

Dai ristoranti agli hotel, dove serve il super green pass

Il green pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive. Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il «super» green pass, negli «impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici».

 

Bus, metro, treni, aerei: solo vaccinati o guariti

Green pass rafforzato anche per tutti i mezzi di trasporto, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. L’elenco dei nuovi obblighi, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, comprende: treni dell’alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero indossare la mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore.

 

Stadi, pubblico ridotto: all’aperto soglia del 50%

Vista l’impennata della curva epidemiologica il governo ha deciso di ridurre nuovamente la capienza degli impianti sportivi. In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è pari al 50% di quella massima consentita, al chiuso è pari al 35% di quella massima consentita. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina. È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno. Il protocollo già in vigore prevede che ci siano percorsi separati per l’ingresso e l’uscita degli spettatori. Si devono prevedere meccanismi che evitino gli assembramenti e i posti devono essere numerati.

 

Le Ffp2 obbligatorie per cinema e autobus

È già in vigore l’obbligo di indossare le mascherine anche quando ci si trova all’aperto e pure quando si è in zona bianca. È in vigore anche l’obbligo di portare le mascherine di tipo Ffp2 in occasione di spettacoli accessibili al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. La mascherina Ffp2 è obbligatoria a bordo di: treni, aerei, navi, autobus, tram, metropolitane.

 

Scuole, lo screening dei militari

Con una nota inviata alle scuole il ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine FfP2 da distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale. In particolare «sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”». La nota prevede che «i dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro». Il commissario Francesco Paolo Figliuolo avvierà anche lo screening nelle scuole con l’ausilio dei militari.

 

Fino alla fine di gennaio niente feste e discoteche

Fino al 31 gennaio 2022: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico. Una circolare del Viminale ha raccomandato l’intensificazione dei controlli in vista del Capodanno da estendere anche al giorno precedente e a quelli successivi in modo da evitare assembramenti anche se non si tratta di eventi organizzati. Nelle abitazioni private non è possibile prevedere alcun divieto, ma viene comunque raccomandato di evitare incontri con molte persone e in ogni caso di indossare la mascherina in presenza di persone con fragilità e persone anziane.

 

Il green pass rafforzato sarà valido per sei mesi

Il governo ha stabilito che dal 1° febbraio il green pass rafforzato abbia validità per sei mesi dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato che attesta la guarigione.

 

Aggiornamento 24 dicembre 2021

Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato ieri, giovedì 23 dicembre 2021, un nuovo decreto-legge (QUI) che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

 

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Mascherine

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2in :
    • cinema;
    • teatri e sale da concerto;
    • locali di intrattenimento e assimilati (come i musei);
    • stadi e grandi eventi;
    • eventi sportivi;
    • mezzi di trasporto a lunga percorrenza e aerei;
    • mezzi pubblici locali.

E' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso durante gli eventi.

 

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

 

Eventi, feste, discoteche

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

 

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

 

Estensione del Green Pass rafforzato

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

STATO DI EMERGENZA  e Super Green Pass: prorogati al 31 marzo

 

Con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 (QUI), il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Tra queste, l'obbligo del Green pass rafforzato per accedere a determinate attività anche in zona bianca, inizialmente previsto dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022, unitamente allo stato di emergenza, con il decreto legge approvato il 14 dicembre 2021.

Il testo del dl n.172 prevede una serie di misure in quattro ambiti:

  1. Obbligo vaccinale e terza dose (o del richiamo nel caso di chi ha fatto il vaccino monodose Johnson & Johnson);
  2. Estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 
  3. Istituzione del Green Pass rafforzato;
  4. Rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
     

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

 

Obbligo vaccinale per nuove categorie 

Il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. 

Le nuove categorie coinvolte saranno:

  • Personale amministrativo della sanità;
  • Docenti e personale amministrativo della scuola;
  • Militari;
  • Forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
     

Super Green Pass

A decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, per l'accesso a determinate attività anche in zona bianca è necessario il Green Pass rafforzato, che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti dal covid-19. Per ottenere la certificazione verde rafforzata non sarà quindi sufficiente il tampone.

L'obbligo di Super Green Pass per accedere a determinate attività, inizialmente  previsto dal 6 dicembre al 15 gennaio, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Inoltre, nell’eventuale passaggio di colore di una regione, in base agli indici di ospedalizzazioni e contagi si eviteranno restrizioni per le persone vaccinate.

 

Cosa si puoi fare con il Super Green Pass in zona bianca, gialla e arancione:
 

  • Obbligo della mascherina negli ambienti al chiuso (obbligo all’aperto per la zona gialla e arancione)
  • Prendere i mezzi pubblici
  • Andare al bar e al ristorante al chiuso
  • Stare seduti al tavolo senza limiti di persone
  • Andare in palestra e nelle piscine al chiuso
  • andare al cinema, al teatro e nei musei
  • Assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportive (accedere a stadi e palazzetti dello sport)
  • Andare in discoteca e nelle sale gioco
  • Assistere a cerimonie pubbliche
  • Muoversi liberamente, anche fuori dalla propria regione

Cosa si può fare con il Green Pass base in zona bianca:
 

  • Obbligo di indossare la mascherina negli ambienti al chiuso
  • Prendere mezzi pubblici
  • Andare in palestra o piscina
  • Andare nei ristoranti all’aperto
  • Non ci sono limitazioni agli spostamenti

Cosa si può fare con il Green Pass base in zona gialla:
 

  • Obbligo di indossare la mascherina negli ambienti all’aperto
  • Consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio
  • Nessuna limitazione per gli spostamenti

Cosa si può fare con il Green Pass base zona arancione:
 

  • Non si può uscire dal comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità ed urgenza
  • Non si può andare al ristorante
  • E' possibile prendere cibo da asporto

Cosa si può fare con il Green Pass base e con il Super Green Pass in zona rossa:
 

  • Non si può uscire dal comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità ed urgenza
  • I ristoranti e i bar sono chiusi
  • E' consentito solo l’asporto e la consegna a domicilio
  • I negozi sono chiusi ad esclusione di supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie e quelli con codice Ateco consentito

 

Altre misure 

Il decreto legge del 26 novembre prevede un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Viene inoltre potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione e sono previste le seguenti misure: 
 

  • E' già consentita la terza dose di vaccino a 5 mesi dalla seconda;
  • Dal 1° dicembre è possibile prenotare la dose richiamo anche per la popolazione che rientra nella fascia d’età superiore ai 18 anni;
  • Il via libera, previa autorizzazione delle autorità sanitarie competenti, alle campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

Aggiornamento 29 settembre 2021

Con il Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (Vai al testo integrale), il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (Vai al testo integrale), il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 (Vai al testo integrale), il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (Vai al testo integrale), il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 (Vai al testo integrale) e il Decreto Legge del 16 settembre 2021 (Vai al testo integrale), viene disciplinato l'utilizzo del Green pass e si definiscono le misure anti-covid in vigore a seconda della zona di rischio.

Si ricorda, inoltre, che lo stato di emergenza nazionale è prorogato al 31 Dicembre 2021.

La normativa introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, valide su tutto il territorio nazionale per il periodo indicato, oltre che misure specifiche relative al livello di rischio assegnato alle singole aree regionali, provinciali e comunali.

Tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni si devono svolgere in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

In tutta la Regione Emilia-Romagna, quindi nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, si applicano le misure previste in ZONA BIANCA (link).

In base all'evoluzione della situazione epidemiologica, potrà variare la fascia di rischio ed il corrispondente colore delle singole zone, in base a criteri specifici (Art. 2, DL n. 105/2021).
 

SPOSTAMENTI

Sull’intero territorio nazionale sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome che si trovano in zona gialla o bianca.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori in zona arancione o rossa sono consentiti per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità, per motivi di salute, per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, oltre che ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.
 

GREEN PASS

L’Articolo 9 del Decreto Legge n. 52/2021 prevede l’introduzione delle “Certificazioni verdi Covid-19” su tutto il territorio nazionale, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.


VALIDITÀ DEL GREEN PASS

L'Articolo 14 del Decreto Legge n. 65/2021 prevede che la certificazione verde COVID-19 abbia validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La stessa certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed, in questo caso, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

In caso di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, la validità è di 6 mesi, mentre in caso di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 , la validità è di 48 ore.

 

QUANDO SERVE IL GREEN PASS

 

A partire dal 6 Agosto 2021, come specificato dall’Articolo 3 del Decreto Legge n. 105/2021, il Green pass è richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività:

 

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

A partire dal 16 Agosto 2021, il Green Pass è richiesto per:

  • L'accesso ai reparti ospedalieri di visitatori e caregiver di pazienti ricoverati (ad esclusione dei reparti Covid dove l'accesso resta interdetto). 
  • Gli accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 che vorranno accedere e restare nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di Pronto soccorso.
  • Per quanto riguarda gli accompagnatori dei pazienti disabili gravi (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992), l’assistenza è sempre consentita, anche nei reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
    Alcune eccezioni sono previste per l’accesso dei visitatori/accompagnatori under 12 – al momento esclusi per età dalla campagna vaccinale -, di persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva non certificata che ne richiedono il supporto, di una persona di riferimento in sala parto per assistere la donna partoriente, che potranno accedere dopo valutazione da parte della Direzione Sanitaria anche prevedendo eventuali soluzioni organizzative (ad es. l’esecuzione del tampone).

     

A partire dal 1° settembre, il Green pass è obbligatorio per:

  • Il personale scolastico, universitario e gli studenti universitari per poter frequentare le lezioni in presenza. 
  • Sempre a decorrere dal primo settembre, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio, che attualmente prevedono l'utilizzo della mascherina a bordo e una capienza massima dei mezzi all'80 per cento. 

 

A partire dal 15 ottobre 2021 l’obbligo della Certificazione verde Covid-19 è esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, come previsto dal Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021. Nel dettaglio:

  • Tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • L'obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
  • Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
  • Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Per le normative su controlli e sanzioni, vai al decreto (Link).

 

DOCUMENTI, FAQ E ACCESSO AI SERVIZI IN PEDEMONTANA

 

 

Le disposizioni valide zona per zona:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento 12 giugno 2021

 

Da lunedì 14 giugno, anche l'Emilia-Romagna entra in ZONA BIANCA. Lo ha stabilito, per mezzo di un'ordinanza (QUI ) il ministro per la Salute Roberto Speranza in base all'andamento epidemiologico che ha visto un netto calo dei contagi da covid-19.

La novità principale è che non sarà più in vigore il coprifuoco e ci si potrà quindi spostare senza limiti di orario. Orari di apertura liberi anche per i locali pubblici, dove non ci sarà più alcun limite di persone per i tavoli all'aperto, mentre al chiuso potranno sedere al massimo sei persone a ogni tavolo, salvo che non siano tutti conviventi. 

Tornano ad essere consentiti anche i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose (matrimoni, comunioni, cresime etc.), anche se occorrerà la certificazione verde che attesti la vaccinazione o la guarigione oppure l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti al banchetto (per coloro che hanno ricevuto la prima dose, la certificazione è valida 15 giorni dopo l’inoculazione). Restano invece vietate le feste in casa.

In zona bianca possono inoltre riaprire i parchi a tema e di divertimento, anche acquatici (in zona gialla l'apertura era comunque prevista dal 15 giugno), le sale giochi e le sale scommesse, così come le piscine e le palestre al chiuso (dal primo luglio in zona gialla). Potranno inoltre svolgersi fiere, sagre, convegni e congressi.  

Restano comunque in vigore i protocolli di sicurezza previsti per lo svolgimento delle varie attività, così come l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all'aperto. 


Dal 14 giugno 2021, la classificazione delle regioni è la seguente:

  • Area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma).
  • Area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma).
  • Area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta.
  • Area bianca: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto.

 

ATTENZIONE: fino a domenica 13 giugno compresa, in Emilia-Romagna saranno ancora in vigore le misure previste per le ZONE GIALLE

 

 

Le disposizioni valide zona per zona:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

 

Aggiornamento mercoledì 19 maggio 2021

 

Con un ulteriore decreto-legge (testo integrale), firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed entrato in vigore martedì 18 maggio, il governo ha fissato un nuovo calendario che anticipa, esclusivamente nelle ZONE GIALLE come l'Emilia-Romagna, la ripartenza di diverse attività ancora sospese e allenta progressivamente l'orario del coprifuoco. In particolare, da martedì 18 maggio si potrà uscire e spostarsi dalle 5 alle 23; dal 7 giugno fino alle 24 e dal 21 giugno senza alcuna limitazione di orario.

È stata inoltre anticipata al 24 maggio la riapertura delle palestre, mentre le piscine al chiuso, così come i centri benessere, potranno riprendere l'attività a partire dal 1° luglio.

Via libera anche alle feste e ai ricevimenti a seguito di cerimonie civili o religiose, come i matrimoni, a patto che i partecipanti siano muniti della “Certificazione verde”.

Restano invece sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

 

Rimangono naturalmente in vigore le misure non modificate dal decreto-legge stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il dpcm del 2 marzo 2021 (testo del dpcm) e successivamente modificate e integrate dalle norme introdotte con il decreto "Riaperture" (testo integrale), approvato lo scorso 21 aprile.

 

Aggiornamento domenica 25 aprile 2021 (ore 12.30)

 

Emilia-Romagna in ZONA GIALLA, cioè a rischio moderato di contagio da covid-19, da lunedì 26 aprile 2021. Lo ha stabilito l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza (QUI) di venerdì 23 aprile.

Le misure previste per le diverse zone sono state modificate e integrate, rispetto al dpcm del 2 marzo, dal decreto "Riaperture" (QUI, le slide riassuntive QUI) del 21 aprile, che sarà valido da lunedì 26 aprile a sabato 31 luglio 2021

Prorogati fino al 31 luglio lo stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria, e il coprifuoco dalle 5 alle 22.

Una novità del provvedimento è la “certificazione verde covid-19”, comprovante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dalla malattia o la negatività di un test molecolare o antigenico rapido. Con la certificazione ci si potrà spostare tra regioni in zona rossa e arancione, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della seconda dose), quella relativa al tampone di 48 ore.

Le disposizioni valide zona per zona:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti  QUI

 

Aggiornamento sabato 10 aprile 2021 (ore 20)

 

Da lunedì 12 aprile, la regione Emilia-Romagna tornerà in ZONA ARANCIONE  . Lo ha stabilito, nell'ordinanza firmata venerdì 9 aprile 2021 (QUI), il ministro della Salute Roberto Speranza.

Rimane il divieto di spostamento oltre i confini del proprio comune, se non per esigenze lavorative, situazione di necessità o di salute, che dovranno sempre essere autocertificate.

Sarà consentito, una volta al giorno, spostarsi all'interno dello stesso comune verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, fino a un massimo di due persone adulte con figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e con le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Le attività commerciali potranno riaprire; restano sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), che potranno effettuare il servizio di asporto e di consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

L’attività didattica ed educativa si svolgerà in presenza per il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e per i servizi all’infanzia; le scuole secondarie di secondo grado adotteranno forme flessibili, in modo che almeno al 50 per cento di studenti/tesse, e fino a un massimo del 75 per cento, siano garantite le lezioni in presenza. La restante parte dell’attività didattica resterà a distanza, ma sarà possibile svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni/e con disabilità. 

Fino a domenica 11 aprile 2021 compresa l'Emilia-Romagna sarà ancora in ZONA ROSSA.

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti  QUI

 

Le disposizioni valide zona per zona:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento 1° aprile 2021 (ore 10)

 

Emanato ieri, 31 marzo 2021, il nuovo decreto legge (QUI) per contenere i contagi da covid 19 che rimarrà in vigore dal 7 al 30 aprile 2021. Non ci saranno regioni in fascia gialla, ma solo arancione o rossa. È prevista però la possibilità di riaprire alcune attività là dove la curva epidemiologica sarà in discesa. Restano valide, dunque, le misure individuate dal dpcm del 2 marzo 2021 (si veda sotto) per le regioni in fascia arancione e rossa, con le deroghe stabilite per i giorni 3, 4, 5 aprile 2021 (si veda sotto).

Nel decreto è specificato che «in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento».

 

Bar e Ristoranti

Pertanto è possibile che dopo due settimane, a partire, cioè, dal 20 aprile, le misure vengano rivalutate soprattutto per quanto riguarda i bar e i ristoranti a pranzo, che al momento rimarranno chiusi per l’intera giornata con la possibilità di asporto e consegna a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per ristoranti, enoteche e vinerie fino alle 22.

 

Scuole

Le scuole saranno aperte anche in zona rossa fino alla prima media; deroghe sono previste solo in casi di prevalenza di varianti che causano focolai. Presidenti di Regione e sindaci non potranno chiuderle, quindi, se non nel caso che un territorio venga a trovarsi in situazioni di particolare gravità, In zona rossa gli alunni dalla seconda media in su potranno frequentare solo a distanza. Invece in zona gialla e arancione «il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza e le secondarie di secondo grado garantiscono l’attività in presenza dal 50 al 75%».

 

Spostamenti

Continuerà a servire l’autocertificazione per uscire dalla propria regione. Il nuovo decreto del governo conferma che «sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Tra i motivi di necessità c’è l’assistenza a un parente malato e non autosufficiente, ma solo per la persona che deve occuparsene.

 

Seconde case

Il decreto conferma anche la possibilità di rientro nell’abitazione e dunque consente di andare nelle seconde case anche se i trovano in zona rossa. Presidenti di Regione e sindaci potranno però emettere ordinanze restrittive. Queste le regole: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Può andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto titolo (quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021).

 

Concorsi pubblici

Il decreto prevede lo sblocco dei concorsi pubblici con una prova scritta e una prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale. I candidati dovranno produrre un test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedentiLa prova durerà un’ora e sarà possibile lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale .Sono state prorogate le norme sui processi. «In caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, gli avvocati potranno essere autorizzati dal giudice a depositare singoli atti e documenti in cartaceo».

 

Scudo penale per i medici che vaccinano

Lo «scudo penale» riguarda le lesioni o il decesso di un paziente avvenuto in seguito all’inoculazione della dose. E dunque «per quanto previsto dagli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

 

Sanitari no vax

Medici, infermieri e farmacisti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La regione è obbligata a trasmettere alle Asl i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinatiEntro 5 giorni l’interessato deve presentare la documentazione poi scatta «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Quando ciò non è possibile, «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato fino al completamento del piano vaccinale nazionale e non oltre il 31 dicembre 2021».

 

Aggiornamento 13 marzo 2021

 

Da lunedì 15 marzo 2021 l’Emilia Romagna entrerà in ZONA ROSSA, tra le regioni, cioè, 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Lo ha stabilito con l’ordinanza di venerdì 12 marzo 2021 (QUI) il ministro della Salute Roberto Speranza. Inoltre, con il decreto legge emanato lo stesso giorno (QUI) sono state introdotte ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19.

In particolare, rispetto al dpcm del 2 marzo u.s. (QUI), il decreto legge stabilisce che:

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la ZONA ROSSA è vietato lo spostamento verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, a eccezione che sia dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute; per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 - Pasqua -, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure per la ZONA ROSSA. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2020:

a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.;

 

Si ricorda inoltre che, in base al decreto legge del 22 febbraio u.s. (Comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei ministri):

Fino al 30 aprile 2021:

  • Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, stop agli spostamenti tra le regioni anche in zona gialla, mantenimento del coprifuoco dalle 22 alle 5 e limiti per le visite a parenti e amici.

Fino al 27 marzo 2021:

  • VIETATO lo spostamento tra regioni o province autonome, anche in zona gialla, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e dietro presentazione di apposita autodichiarazione.
  • VIETATO nelle zone ROSSE lo spostamento verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, a eccezione che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • CONSENTITI tra le 5 e le 22 gli spostamenti verso abitazioni private abitate, nelle zone GIALLE all’interno della stessa Regione e nelle zone ARANCIONI all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
  • CONSENTITI nelle zone arancioni, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti  QUI

 

Le disposizioni valide zona per zona a partire da sabato 6 marzo:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento 8 marzo 2021

La provincia di Parma, e di conseguenza tutti il comune di Traversetolo, è stata confermata in zona ARANCIONE, così come le province di Piacenza, Ferrara e Forlì. 

Il ministero della Salute ha mantenuto, quindi, la classificazione in zona ad alto rischio di contagi da covid-19, mentre, per ordinazna del presidnete della Regione, si tingono di rosso l'area metropolitana di Bologna e la province di Modena, Ravenna, Rimini e Forlì Cesena. Arancione scuro per Reggio Emilia.

 

Aggiornamento 4 marzo 2021

A partire da sabato 6 marzo 2021  entreranno in vigore le nuove misure anti contagio da covid-19 introdotte dal dpcm dello scorso 2 marzo (QUI). Le norme resteranno in vigore fino al 6 aprile 2021.

Attualmente l'Emilia-Romagna si trova in zona ARANCIONE, vale a dire tra quelle aree considerate a "rischio elevato". Fino a venerdì 5 marzo compreso, restano valide le restrizioni introdotte con il dpcm del 14 gennaio 2021 (QUI), integrate dai decreti legge del 14 gennaio e del 12 febbraio, successivamente prorogate al 27 marzo 2021 con un nuovo decreto legge approvato il 22 febbraio.

In particolare, l'ultimo decreto ha mantenuto il divieto di spostamenti tra regioni e province autonome (Comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei ministri).

 

Fino al 30 aprile 2021

  • Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, stop agli spostamenti tra le regioni anche in zona gialla, mantenimento del coprifuoco dalle 22 alle 5 e limiti per le visite a parenti e amici.

Fino al 27 marzo 2021

  • VIETATO lo spostamento tra regioni o province autonome, anche in zona gialla, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e dietro presentazione di apposita autodichiarazione.
  • VIETATO nelle zone ROSSE lo spostamento verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, a eccezione che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • CONSENTITI tra le 5 e le 22 gli spostamenti verso abitazioni private abitate, nelle zone GIALLE all’interno della stessa Regione e nelle zone ARANCIONI all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
  • CONSENTITI nelle zone arancioni, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Il modello per autocertificare gli spostamenti  QUI

 

Le disposizioni valide zona per zona a partire da sabato 6 marzo:

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento 23 febbraio 2021 (ore 9.30)

 

A partire da domenica 21 febbraio 2021, la nostra regione è passata dalla zona gialla in ZONA ARANCIONE, vale a dire tra quelle aree considerate a "rischio elevato" per l'emergenza covid-19. Lo ha deciso venerdì 19 febbraio con un'apposita ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza.

 

Le misure previste per le zone arancioni sono quelle stabilite dalla presidenza del Consiglio dei ministri con il dpcm del 14 gennaio.

 

Misure alle quali si aggiungono le disposizioni aggiuntive introdotte dai decreti legge del 14 gennaio e del 12 febbraio, successivamente prorogate al 27 marzo 2021 con un nuovo decreto legge approvato il 22 febbraio.

 

In particolare, il nuovo decreto ha mantenuto il divieto di spostamenti tra regioni e province autonome (Comunicato stampa della presidenza del Consiglio dei ministri).

 

Fino al 30 aprile 2021

  • Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, stop agli spostamenti tra le regioni anche in zona gialla, mantenimento del coprifuoco dalle 22 alle 5 e limiti per le visite a parenti e amici.

Fino al 27 marzo 2021

  • VIETATO lo spostamento tra regioni o province autonome, anche in zona gialla, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, e dietro presentazione di apposita autodichiarazione.
  • VIETATO nelle zone ROSSE lo spostamento verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, a eccezione che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • CONSENTITI tra le 5 e le 22 gli spostamenti verso abitazioni private abitate, nelle zone GIALLE all’interno della stessa Regione e nelle zone ARANCIONI all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
  • CONSENTITI nelle zone arancioni, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

Disposizioni valide nelle zone arancioni, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità

e da un livello di rischio alto

 

(Aggiornate in base al decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e al dpcm del 14 gennaio 2021)

 

Comportamenti, mascherine, distanziamento e igiene

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, e indossarle sia al chiuso (a eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi.

Esclusi dall’obbligo:

  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • Bambini di età inferiore ai 6 anni
  • Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti e autodichiarazione

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Divieto di spostamento tra regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire solo all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti;

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (modello in allegato).

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Consentito il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto;

 

Ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per le attività con codice ATECO 56.30 e 47.25;

Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.

 

Attività di vendita e commercio al dettaglio

Consentito il commercio al dettaglio fino alle ore 20 nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento;

Chiusi nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, salvo le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Sagre e fiere

Vietate

 

Scuole, università, concorsi e formazione

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita la didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza., salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

Istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, per agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia;

Consentite dal 15 febbraio 2021 le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. 

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. 

Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

Attività sportiva e motoria, centri culturali e sociali

Consentita all’aperto, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali;

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali;

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni;

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

Parchi e attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Manifestazioni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi  gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto;

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;

Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica;

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre, musei e biblioteche
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei;

Consentiti i servizi bibliotecari su prenotazione.

 

 

Luoghi di culto e funzioni religiose

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione;

Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli;

 

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura;

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici

Chiusi fino al 18 febbraio 2021 salvo che per atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.

 

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi  dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti  QUI

 

 

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Aggiornamento venerdì 29 gennaio (ore 22.30) e venerdì 12 febbraio (ore 19)

L'Emilia - Romagna passa in ZONA GIALLA da lunedì 1° febbraio 2021. Lo ha stabilito venerdì 29 gennaio 2021, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia e del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, il ministro della Salute Roberto Speranza con una ordinanza (QUI). (Fino al 1° febbraio, rimarranno in vigore le misure previste per la ZONA ARANCIONE).

Le misure previste per le zone gialle sono quelle che erano state stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il dpcm del 14 gennaio. Misure integrate dalle disposizioni previste dal decreto legge del 14 gennaio. Decreto che prevede il divieto di spostamenti tra regioni e province autonome fino a lunedì 15 febbraio, prorogato fino al 25 febbraio 2021 da un nuovo decreto approvato nella giornata di venerdì 12 febbraio (salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute)Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, inoltre, le ordinanze che portano in arancione le tre regioni, Abruzzo, Liguria, Toscana - e la provincia di Trento, e che saranno valide a partire da domenica 14 febbraio 2021.

 

Disposizioni comuni valide su tutto il territorio nazionale
e nelle ZONE GIALLE a rischio moderato

 

 

(Aggiornate in base al decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e al dpcm del 14 gennaio 2021)

 

Mascherina e distanziamento fisico

Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  può essere disposta per tutta  la  giornata  o  in  determinate  fasce  orarie  la  chiusura  al pubblico,  fatta  salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti  e  alle  abitazioni  private.

 

Spostamenti e autodichiarazione

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome su tutto il territorio nazionale;

Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, ad un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano, potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa regione, in area gialla, e all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti;

Consentiti, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Consentita dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è possibile per un massimo di quattro persone, salvo siano tutti conviventi;

Vietata dopo le 18 l'attività di asporto e consumazione di alimenti e bevande all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico.

Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.

Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati;

Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto

Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

 

Attività di vendita e commercio al dettaglio

Consentito, con apertura fino alle ore 20, il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori;

Chiusi nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, salvo le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Sagre e fiere

Vietate

 

Scuole, università, concorsi e formazione

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili.

Garantita  dall'18 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza al 50% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fatte salve eventuali ordinanze regionali che mantengano la didattica a distanza (DAD).

Istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, per agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia;

Consentite dal 15 febbraio 2021 le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. 

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. 

Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

Attività sportiva e motoria, centri culturali e sociali

Consentita all’aperto, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

Parchi e attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti;

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Manifestazioni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;

Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica.

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre e musei e biblioteche

Consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, l'apertura al pubblico di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno). Gli accessi dovranno essere contingentati, o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle  regioni e delle province autonome.

Consentiti i servizi bibliotecari su prenotazione.

 

Luoghi di culto e funzioni religiose

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.

 

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici

Chiusi fino al 15 febbraio 2021, salvo che per atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni; la riapertura agli sciatori amatoriali dal 7 Gennaio 2021 è subordinata all'adozione di apposite linee guida per evitare assembramenti.

 

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

Aggiornamento venerdì 15 gennaio (ore 18.45)

 

DPCM 14 GENNAIO 2021 - Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo; i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18: queste alcune delle novità introdotte dal dpcm del 14 gennaio 2021 (QUI), varato dal governo per fermare i contagi da covid-19 e in vigore da sabato 16 gennaio. Mantenuto il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore. Introdotto anche la Zona bianca.

L'Emilia - Romagna confermata in ZONA ARANCIONE; di seguito le principali misure di contenimento del contagio che dovranno essere osservate.

 

Disposizioni valide nelle ZONE ARANCIONI, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità

e da un livello di rischio alto

 

(Aggiornate in base al decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e al dpcm del 14 gennaio 2021)

 

Comportamenti, mascherine, distanziamento e igiene

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, e indossarle sia al chiuso (a eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi.

Esclusi dall’obbligo:

  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • Bambini di età inferiore ai 6 anni
  • Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti e autodichiarazione

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Divieto di spostamento tra regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Consentitouna sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire solo all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti;

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confinicon esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (modello in allegato).

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Consentito il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto;

 

Ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per le attività con codice ATECO 56.30 e 47.25;

Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.

 

Attività di vendita e commercio al dettaglio

Consentito il commercio al dettaglio fino alle ore 20 nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento;

Chiusi nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, salvo le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;

Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Sagre e fiere

Vietate

 

Scuole, università, concorsi e formazione

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita la didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza., salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

Istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, per agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia;

Consentite dal 15 febbraio 2021 le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. 

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. 

Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

Attività sportiva e motoria, centri culturali e sociali

Consentita all’aperto, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali;

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali;

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni;

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

Parchi e attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Manifestazioni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi  gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto;

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;

Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica;

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre, musei e biblioteche
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei;

Consentiti i servizi bibliotecari su prenotazione.

 

Luoghi di culto e funzioni religiose

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione;

Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli;

 

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura;

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici

Chiusi fino al 18 febbraio 2021 salvo che per atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.

 

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA

ZONA ARANCIONE  

ZONA ROSSA 

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti QUI

 

Aggiornamento 15 gennaio 2021 (ore 9)

 

DL 14 GENNAIO 2021 - Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, stop agli spostamenti tra le regioni anche in zona gialla, coprifuoco dalle 22 alle 5, limiti per le visite a parenti e amici. Sono alcune delle misure valide fino al 5 marzo 2021 previste dal decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (QUI)

 

Spostamenti

Il decreto del Consiglio dei ministri, che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, conferma, fino al 15 febbraio 2021,

- il divieto di spostamento tra regioni o province autonome, e lo estende anche alle zone gialle, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- è consentitouna sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa regione, in area gialla, e all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti;

- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confinicon esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Area bianca

- è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. In queste zone possono comunque essere adottate, con dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

 

 

L'Emilia-Romagna è in zona ARANCIONE fino al 15 gennaio 2021, a seguito dell'ordinanza (QUI) del ministro della Salute, Roberto SperanzaOltre alla nostra regione, in zona arancione  ci sono anche Lombardia, Veneto, Calabria e Sicilia, mentre tutte le altre sono in zona gialla. Nessuna regione, invece, in zona rossa. 

 

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti QUI

 

Aggiornamento 9 gennaio 2021 (ore 13.30)

 

Emilia-Romagna in zona ARANCIONE fino al 15 gennaio 2021. Lo ha deciso un'ordinanza (QUI) del ministro della Salute, Roberto Speranza, con la quale vengono  prolungate le restrizioni previste per tutta Italia nel weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio.

Oltre alla nostra regione, in zona arancione  ci sono anche Lombardia, Veneto, Calabria e Sicilia, mentre tutte le altre sono in zona gialla. Nessuna regione, invece, in zona rossa. 

 

Il 9, 10, 11,12,13,14,15 GENNAIO 2021

Si applicano le misure previste in ZONA ARANCIONE  

 

SCUOLE SUPERIORI: Didattica a distanza fino al 25 gennaio

Il presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini con l'ordinanza numero 3 dello 08/01/2021 (QUI) ha inoltre introdotto una misura aggiuntiva, più restrittiva, per  gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori), che continueranno con la didatica a distanza (dad) fino al 25 gennaio

 

Aggiornamento 6 gennaio 2021 (ore 14.30)

 

Zona gialla "rafforzata" in tutta Italia nei giorni feriali, con il divieto di spostamento tra regioni, e arancione nei weekend. È, in estrema sintesi, quanto stabilito dal decreto legge di lunedì 4 gennaio 2021 del Consiglio dei ministri, che sarà in vigore da giovedì 7 a venerdì 15 gennaio 2021.

Le nuove disposizioni permettono la visita a parenti o amici in modo "contingentato" e gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità, che dovranno essere sempre certificati (il link al modulo in fondo).

Per le scuole, torna in classe dal 7 gennaio chi frequenta nidi, scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ancora dad per studenti e studentesse delle superiori fino all’11 gennaio, quando è previsto il rientro "in presenza" al 50 per cento.

Dall'11 gennaio, le regioni verranno riclassificate in base all’incidenza del contagio

 

Spostamenti

  • VIETATO, dal 7 al 15 gennaio 2021, ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse;
  • SEMPRE CONSENTITO spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che dovranno essere giustificate, in caso di controlli, con l'autocertificazione;
  • CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • NEI GIORNI DI SABATO 9 E DOMENICA 10 GENNAIO, in osservanza alle misure previste per la zona arancione dal dpcm del 3 dicembre 2020 (QUI) e valide su tutto il territorio nazionale, saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

Attività didattica nelle scuole

Il decreto prevede la ripresa, a partire da lunedì 11 gennaio, dell'attività didattica "in presenza" nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) per il 50 per cento degli studenti, mentre un altro 50 per cento proseguirà con la didattica a distanza (DAD). Restano confermate "in presenza" le lezioni per le scuole primarie e secondarie di primo grado (Scuole elementari e medie). 

Confermata la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Le altre misure

Dal 7 al 15 gennaio 2021 restano in vigore le altre misure previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze per le zone gialle e arancioni.

Di seguito le misure per le diverse zone.

 

Aggiornamento sabato 19 dicembre (ore 12)

Il cosiddetto “decreto Natale”, il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 (QUI), definisce le misure anticontagio da covid-19 a cui attenersi nel periodo delle festività, da sabato 19 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021.

 

Nelle giornate 19, 20, 21,22, 23 dicembre 2020

rimangono in vigore le misure previste per la ZONA GIALLA (vedi link)

E’ vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione.

 

Nelle giornate 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

si applicano le misure previste per la ZONA ROSSA (vedi link)

Sono consentiti dunque solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.

È però consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno tra le ore 5 del mattino e le ore 22 e nei limiti di due persone, ulteriori a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

È consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale.

Sono chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti e sono consentiti l'asporto fino alle ore 22:00 e le consegne a domicilio senza restrizioni.

Sono aperti i supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri/barbieri.

 

Nelle giornate 28,29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

si applicano le misure previste per la ZONA ARANCIONE (vedi link)

Sono però consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune e dei piccoli comuni (fino a 5000 abitanti) in un raggio di 30 km senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia.

Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altrar egione o provincia autonoma.

Sono chiusi bar e ristoranti e sono consentiti l'asporto fino alle ore 22:00 e le consegne a domicilio senza restrizioni.

Sono aperti i negozi fino alle ore 21:00

 

Per tutto il periodo indicato (19 dicembre 2020/6 gennaio 2021) dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo e dalle ore 22 del 31dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

 

Il modello per autocertificare gli spostamenti QUI

 

Aggiornamento martedì 5 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Conte e del Ministro della Salute Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Vai al link del comunicato stampa)

Le principali disposizioni sono:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  •  nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Inoltre, il testo interviene sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Aggiornamento sabato 6 dicembre (ore 11.30)

La presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato giovedì 3 dicembre 2020 il nuovo dpcm  in materia di misure di contenimento del contagio da covid-19, in vigore da venerdì 4 dicembre e fino a venerdì 15 gennaio 2021 (QUI; allegati QUI).

Il dpcm mantiene la classificazione delle regioni in tre zone di diverso grado di rischio: moderato (zona gialla), alto (zona arancione) e massimo (zona rossa).

 

Un'ordinanza del ministero della Salute (vai al LINK), emanata venerdì 4 dicembre 2020 e in vigore da domenica 6 dicembre 2020, ha cambiato la "mappa" delle zone a rischio per la diffusione del covid-19 e, di conseguenza, il "colore" di alcune regioni, tra cui l'Emilia - Romagna, che, da zona arancione, passa in zona gialla.

 

Da domenica 6 dicembre 2020 le regioni d'Italia risultano così classificate: 

Zona Gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto,Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria

- Zona Arancione: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte Toscana, Valle d’Aosta, Campania e Provincia autonoma di Bolzano in zona arancione

- Zona Rossa: Abruzzo

 

A seguire una sintesi delle misure previste, zona per zona:

 

ZONA GIALLA

 

ZONA ARANCIONE

 

ZONA ROSSA

 

 

Aggiornamento venerdì 4 dicembre

La presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo dpcm  in materia di misure di contenimento del contagio da covid-19, in vigore da venerdì 4 dicembre e fino a venerdì 15 gennaio 2021 (QUI; allegati QUI).

Il dpcm mantiene la classificazione delle regioni in tre zone di diverso grado di rischio: moderato (zona gialla), alto (zona arancione) e massimo (zona rossa).

Al 4 dicembre 2020, le regioni d'Italia risultano così classificate: 

Zona Gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto

- Zona Arancione: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lombardia,  Marche, Piemonte, Puglia, Umbria

- Zona Rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Le misure contenute nel dpcm in sintesi

 

Comportamenti, mascherine, distanziamento e igiene

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, e indossarle sia al chiuso (a eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito IN MODO CONTINUATIVO L’ISOLAMENTO rispetto a persone non conviventi.

 

Esclusi dall’obbligo:

  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • Bambini di età inferiore ai 6 anni
  • Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo 

È fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani) potrà essere disposta la chiusura per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, garantendo comunque l’accesso/deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti per le festività

Niente spostamenti tra regioni e, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, non si potranno varcare nemmeno i confini comunali. Lo ha deciso il governo, con il decreto legge n. 158 del 2 dicembre 2020 (QUI), che dispone misure specifiche relative agli spostamenti nel periodo delle prossime festività, valide indipendentemente dal colore dei livello di rischio associato a ogni singola regione o provincia autonoma.

Dal 21 DICEMBRE 2020 al 6 GENNAIO 2021 sarà VIETATO ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome su tutto il territorio nazionale. Sarà CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ESCLUSI GLI SPOSTAMENTI verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Nelle giornate del 25, 26 DICEMBRE e PRIMO GENNAIO 2021, VIETATO ogni spostamento in entrata e in uscita TRA COMUNI DIVERSI. Resta CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ESCLUSI GLI SPOSTAMENTI verso le seconde case ubicate in altro Comune.

Dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del primo gennaio 2021 sarà VIETATO ogni spostamento.

RESTANO SEMPRE CONSENTITI gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
In questi casi è necessario compilare un’autodichiarazione (QUI).

 

Spostamenti da e per l'estero (vedi dettaglio dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

Attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Attività sportiva o motoria (per i dettagli, vedi il dpcm)

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.

Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto sempre evitando ogni assembramento e  nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (attività motoria) o di due metri (attività sportiva), salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

Manifestazioni, spettacoli. cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso.

Consentite le manifestazioni pubbliche in forma statica, a condizione che sia osservato il distanziamento fisico di almeno un metro e l’utilizzo della mascherina.

 

Luoghi di culto

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

 

Mostre e Musei

Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

 

Scuole, corsi di formazione, università e concorsi

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili. Dal 7 gennaio, anche gli studenti delle scuole superiori torneranno a svolgere il 75% dell’attività didattica in presenza, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria a distanza, per i quali si rimanda al decreto.

 

Strutture per lungo degenza, residenze per anziani. RSA, Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Commercio

Consentito nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento.

Consentita fino al 6 gennaio, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.

Chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi presenti all'interno

dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. 

Ristorazione (Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Consentita l’attività dalle ore 5 alle 18 (con consumo al tavolo, con un max di n. 4 persone per singolo tavolo se non conviventi), sempre la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in essere, la ristorazione da asporto fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto, previo l’individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

Vietato dopo le ore 18 il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Consentite le attività di mense e catering su base contrattuale.

Alberghi e strutture ricettive

Possono rimanere aperte a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli.

Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del primo  gennaio 2021 è consentita la ristorazione solo con servizio in camera.

 Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari, e assicurativi - Settore agricolo, zootecnico e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%.

La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici 

Chiusi

 

Aggiornamento giovedì 3 dicembre (ore 11.30)

Vietati gli spostamenti fra regioni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Non si potrà andare nelle seconde case in altre regioni. No agli spostamenti fra Comuni il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021

 

Nella serata di ieri, mercoledì 2 dicembre 2020, è stato emanato il decreto-legge (QUI) che regola gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie. Nel decreto si legge che “dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome”. Inoltre, “nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti”.

 

 

Aggiornamento venerdì 27 novembre

La nuova ordinanza della Regione Emilia - Romagna n. 223/2020 (QUI), che entra in vigore da sabato 28 novembre 2020 e fino al prossimo 3 dicembre 2020, integra le misure previste per le zone arancioni, a “rischio elevato” di contagio, fino a nuove disposizioni (dpcm del 3 Novembre 2020 QUI).

 

A seguire, la sintesi delle misure da rispettare:

MASCHERINA E DISTANZIAMENTO FISICO

OBBLIGATORIO l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

In caso di MOMENTANEO ABBASSAMENTO della mascherina per la consumazione di cibo o bevande o per il fumo, si deve assicurare una distanza interpersonale minima di un metro;

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5 devono restare a casa e contattare il proprio medico di base;

Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

SPOSTAMENTI E AUTODICHIARAZIONE

VIETATO ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona arancione, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

VIETATO ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (QUI).

CONSENTITI gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

CONSENTITO il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSENTITO il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto.

 

RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), MENSE E CATERING

SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

CONSENTITA la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto;

VIETATA la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, su area pubblica o aperta al pubblico.

 

ATTIVITÀ DI VENDITA E COMMERCIO AL DETTAGLIO

CONSENTITO il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento.

CHIUSI nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati nei centri commerciali, nelle aree commerciali integrate e di poli funzionali, salvo le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

CHIUSE nei giorni festivi e prefestivi, le grandi strutture di vendita non insediate all’interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, ad eccezione delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi ed edicole;

Sempre CONSENTITA  e RACCOMANDATA la vendita con consegna a domicilio.

 

ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

ACCESSO consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone non autosufficienti o minori di età inferiore a 14 anni.

 

MERCATI E FIERE

CONSENTITI i mercati, nonché l’attività di vendita nei mercati contadini solo dove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 ; resta raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo;

VIETATI i mercatini degli hobbisti per la vendita o l’esposizione;

VIETATE sagre e fiere.

 

SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE, UNIVERSITÀ, CONCORSI  E FORMAZIONE

CONFERMATA l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

SOSPESE nelle primarie e secondarie di primo grado l’educazione fisica, le lezioni di canto e di strumenti a fiato;

CONFERMATI i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia;

SOSPESO lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;

SOSPESI i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

 

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA, CENTRI CULTURALI E SOCIALI

CONSENTITA all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;

NON È CONSENTITA nelle strade e nelle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;

SOSPESA l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali;

SOSPESI eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali;

CONSENTITE a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
SOSPESE l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni;

SOSPESI gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

ATTIVITÀ LUDICA

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti;

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, CERIMONIE, CONVEGNI ED EVENTI PUBBLICI

SOSPESI gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto;

VIETATE le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;

CONSENTITE le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

MOSTRE E MUSEI
SOSPESE le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

 

LUOGHI DI CULTO

CONSENTITO l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

 

STRUTTURE PER LUNGO DEGENZA, RESIDENZE PER ANZIANI. RSA, PRONTO SOCCORSO

CONSENTITO l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura;

VIETATO agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

STRUTTURE RICETTIVE

ASSICURATA l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

CONSENTITE le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, E ASSICURATIVI

SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGRO-ALIMENTARE

GARANTITI nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

TRASPORTI PUBBLICI

CONSENTITO un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

IMPIANTI SCIISTICI 
CHIUSI

 

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (vedi dettaglio Dpcm)

CONFERMATE le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

 

 

Aggiornamento sabato 21 novembre (ore 13.15)

A partire da domenica 15 novembre, la nostra regione è passata dalla zona gialla in zona arancione, vale a dire tra quelle aree considerate a "rischio elevato" per quel che riguarda l'emergenza covid-19. Lo ha deciso con un'apposita ordinanza (QUI), firmata nella serata di venerdì 13 novembre, il ministro per la Salute Roberto Speranza. Il provvedimento havalidità per quindici giorni.

Sono entrate così in vigore sul nostro territorio le misure più stringenti previste per le zone arancioni con il Dpcm del 3 novembre scorso,

Di seguto il dettaglio delle norme da seguire, integrate con l'ordinanza regionale numero 216 del 12 novembre (QUI) e aggiornate con le modifiche introdotte il 20 novembre da una nuova ordinanza del presidente Bonaccini, la numero 218 (QUI). Ordinanza che anticipa anche la scadenza dei provvedimenti regionali al 27 novembre, per armonizzarli con quelli nazionali. Il 27 novembre, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza riesaminerà il proprio provvedimento che ha collocato la nostra regione in zona arancione.

 

Mascherina e prevenzione

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, al di fuori dell’abitazione, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

In caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la consumazione di cibo o bevande o per il fumo, deve essere assicurata la distanza interpersonale minima di un metro.

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (scarica l'autodichiarazione).

 

Spostamenti da e per l'estero (vedi dettaglio Dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

Esercizi commerciali e vendita

L’accesso agli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone non autosufficienti o minori di età inferiore a 14 anni.

Chiusi nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture, gli esercizi nei centri commerciali, nelle aree commerciali integrate e nei poli funzionali, ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e, a far data da sabato 21 novembredi prodotti per la cura e l’igiene della persona o della casa, di articoli di cartoleria e cancelleria.   

Nei giorni festivi restano chiusi tutti i tipi di attività di commercio (fissi o su area pubblica) salvo quelle per la vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e, a partire da domenica 22 novembre, di prodotti per la cura e l’igiene della persona o della casa, cartoleria e cancelleria.   

Sempre consentita e raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

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Ristorazione (Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese sette giorni su sette le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Mercati e mercatini

Sono consentiti soltanto nei comuni dove sia adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali di sicurezza quali: perimetrazione per quelli all’aperto; varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza e applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-1. Vietati i mercatini degli hobbisti per la vendita o l’esposizione.

 

Scuole elementari, medie, università, concorsi  e formazione

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili.

Sospese, nelle scuole elementari e medie, le lezioni di educazione fisica e di musica con strumenti a fiato.

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria a distanza, per i quali si rimanda al decreto.

 

Attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Attività sportiva o motoria (per i dettagli, vedi il Dpcm)

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

Consentita l'attività motoria all’aperto, preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Non è consentita l’attività sportiva e motoria nelle strade e nelle piazze del centro storico della città, nonché nelle aree solitamente affollate.

 

Manifestazioni, spettacoli. cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso.

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico.

Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre e Musei

Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

 

Luoghi di culto

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

Strutture per lungo degenza, residenze per anziani. RSA, Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari, e assicurativi - Settore agricolo, zootecnico e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%.

La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici 

Chiusi

 

Aggiornamento sabato 14 novembre (ore 13.30)

A partire da domenica 15 novembre, la nostra regione passa dalla zona gialla in zona arancione, vale a dire tra quelle aree considerate a "rischio elevato" per quel che riguarda l'emergenza covid-19. Lo ha deciso con un'apposita ordinanza (QUI), firmata nella serata di venerdì 13 novembre, il ministro per la Salute Roberto Speranza. Il provvedimento ha validità per quindici giorni.

Entrano così in vigore sul nostro territorio le misure più stringenti previste per le zone arancioni con il Dpcm del 3 novembre scorso, che vanno ad integrarsi con le disposizioni emanate giovedì 12 novembre per mezzo di un'ordinanza regionale dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, laddove siano più restrittive rispetto a quanto previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Ecco nel dettaglio le nuove misure introdotte in Emilia-Romagna, integrate con l'ordinanza regionale:


Mascherina e prevenzione

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, al di fuori dell’abitazione, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

In caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la consumazione di cibo o bevande o per il fumo, deve essere assicurata la distanza interpersonale minima di un metro.

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (scarica l'autodichiarazione).

 

Spostamenti da e per l'estero (vedi dettaglio dpcm)

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.


Esercizi commerciali e vendita

L’accesso agli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone non autosufficienti o minori di età inferiore a 14 anni.

Chiusi nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture, gli esercizi nei centri commerciali, nelle aree commerciali integrate e nei poli funzionali, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.

Chiusi nei giorni festivi tutti i tipi di attività di commercio (fissi o su area pubblica) salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Sempre consentita e raccomandata la vendita con consegna a domicilio.??
 

Ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese sette giorni su sette le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Mercati e mercatini

Sono consentiti soltanto nei comuni dove sia adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali di sicurezza quali: perimetrazione per quelli all’aperto; varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza e applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-1. Vietati i mercatini degli hobbisti per la vendita o l’esposizione.


Scuole elementari, medie, università, concorsi  e formazione

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria a distanza, per i quali si rimanda al decreto.

 

Attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Attività sportiva o motoria (per i dettagli, vedi il dpcm)

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

Consentita l'attività motoria all’aperto, preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Non è consentita l’attività sportiva e motoria nelle strade e nelle piazze del centro storico della città, nonché nelle aree solitamente affollate.

 

Manifestazioni, spettacoli. cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso.

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico.

Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre e Musei

Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

 

Luoghi di culto

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

 

Strutture per lungo degenza, residenze per anziani. RSA, Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari, e assicurativi - Settore agricolo, zootecnico e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50%.

La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici 

Chiusi

 

Aggiornamento venerdì 13 novembre (ore 14)

Un’ordinanza del sindaco, la n. 98 del 13 novembre 2020, stabilisce, la sospensione temporanea del mercato domenicale di Traversetolo (settore alimentare e non alimentare) con validità da oggi, venerdì 13 novembre, fino al 3 dicembre 2020, salvo successive e diverse disposizioni.

La notizia completa QUI

 

Aggiornamento giovedì 12 novembre (ore 15.30)

Ulteriori misure restrittive anticovid-19 per l’Emilia-Romagna: uso della mascherina obbligatorio appena fuori casa, attività sportiva nelle aree verdi, complessi commerciali chiusi nei prefestivi, stop a ogni attività di vendita nei festivi, salvo quelle essenziali, niente ginnastica e musica a scuola

 

Nuova ordinanza, la n. 216 del 12 novembre 2020, firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre compreso (QUI). Contiene provvedimenti ulteriormente restrittivi, che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base dell’ultimo dpcm del governo (si veda, sotto, l'aggiornamento del 5 novembre) e previsti per le aree in fascia GIALLA, con l’obiettivo di frenare la diffusione del contagio, a tutela della salute pubblica e di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie regionali.
L’ordinanza è stata adottata in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, d’intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza. Per limitare ulteriormente situazioni a rischio, gli spostamenti e, soprattutto, gli assembramenti e la concentrazione di persone. L’ordinanza è stata condivisa anche con i prefetti, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti, e conseguenti sanzioni, insieme alle amministrazioni locali.

Le misure nel dettaglio

 

Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

 

Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate

E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

 

Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali
Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

 

Nei negozi ed esercizi di vendita di generi alimentari una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita di generi alimentari l’accesso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

 

Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.


Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsiasi attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

 

Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 

Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

Tutte le attività di formazione dovranno essere svolte a distanza (esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia ecc.).

 

Aggiornamento giovedì 12 novembre (ore 14)

Da oggi, giovedì 12 novembre, il call center dell’AUSL dedicato al coronavirus risponde al numero 0521.393232 (non più allo 0521.396436). Rimangono gli stessi gli orari di risposta: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13. Il nuovo numero entra in funzione dopo un intervento tecnico che migliora la gestione delle chiamate. Il vecchio numero non sarà più attivo: per qualche tempo, comunque, una voce registrata ripeterà il nuovo numero da chiamare.

Ci si può rivolgere al call center per avere informazioni utili sul virus: cosa fare in caso di sintomi o di contatto con una persona positiva, quali comportamenti tenere in caso di isolamento e quarantena, cosa fare se si rientra dall’estero, cosa occorre per riprendere il lavoro o la scuola dopo la malattia. Inoltre, gli operatori del call center, in caso di necessità, possono inoltrare la chiamata a due medici, dedicati alla gestione delle richieste di natura sanitaria.

 

Aggiornamento giovedì 5 novembre (ore 9.45)

Nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre 2020, a seguito del nuovo dpcm del 3 novembre 2020 (QUI; allegati QUI), la regione Emilia-Romagna è stata classificata come “zona gialla”, cioè a rischio moderato (l’ordinanza di definizione delle zone, emanata dal ministero della Salute, QUI).

Di seguito le misure a cui i cittadini devono attenersi, integrate con le disposizioni precedenti.

 

Disposizioni valide su tutto il territorio nazionale e nelle “zone gialle” a rischio moderato

Zone gialle: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

 

Comportamenti, mascherine, distanziamento e igiene

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e/o applicazione di gel disinfettanti.

In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, e indossarle sia al chiuso (a eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi.

Esclusi dall’obbligo:

  • soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • bambini di età inferiore ai 6 anni
  • soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Spostamenti e autocertificazione

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (QUI)

È fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani) potrà essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21, garantendo comunque l’accesso/deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

Spostamenti da e per l'estero

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 

Attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Attività sportiva o motoria

Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali.

Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (attività motoria) o di due metri (attività sportiva) e del divieto di assembramento.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra a eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

 

Manifestazioni, spettacoli. cerimonie, convegni ed eventi pubblici

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche e le feste all’aperto e al chiuso.

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico.

Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Mostre e Musei

Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei.

 

Luoghi di culto

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

 

Scuole, corsi di formazione, università e concorsi

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ricorrendo alla didattica digitale integrata al 100 per cento, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;

Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria a distanza, per i quali si rimanda al decreto.

 

Strutture per lungo degenza, residenze per anziani. RSA, Pronto soccorso

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza e dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Commercio al dettaglio

Consentito nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento.

Chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

Ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Consentita l’attività dalle ore 5 alle 18 (con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone per singolo tavolo se non conviventi), sempre la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in essere, la ristorazione da asporto fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto, previa l’individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

Obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Consentite le attività di mense e catering su base contrattuale.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari, e assicurativi - Settore agricolo, zootecnico e agro-alimentare

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Trasporti pubblici

Consentito un coefficiente di riempimento al 50 per cento.

La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Impianti sciistici 

Chiusi

 

Disposizioni per le zone arancioni: livello di rischio alto

Di seguito le misure principali, che si integrano o si sostituiscono in senso più restrittivo a quelle nazionali, per i territori di Puglia e Sicilia, e, da mercoledì 11 novembre, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria.

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto.

Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione

Ristorazione (Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Disposizioni per le zone rosse: livello di rischio massimo

Di seguito le misure principali, che si integrano o si sostituiscono in senso più restrittivo a quelle nazionali, per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Spostamenti

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali in zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza;

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Consentito il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto;

Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione.

Commercio al dettaglio e mercati

Sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole suddette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ristorazione (Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Attività sportiva o motoria

Sospese le attività sportive, gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Scuole, corsi di formazione, università e concorsi

Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre per il secondo e  terzo anno della scuola secondaria di primo grado  e per le scuole secondarie di secondo grado si ricorre alla didattica digitale integrata al 100%, salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;

Servizi alla persona

Sospese le attività diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

 

Aggiornamento mercoledì 4 novembre 2020 (ore 18.50)

Firmato ieri, 3 novembre 2020, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (QUI) per limitare la diffusione del covid-19. Il decreto entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e resterà valido fino a giovedì 3 dicembre compreso.

Il provvedimento contiene norme valide per tutto il territorio nazionale e norme valide a livello regionale. Deciso, quindi, un regime differenziato che suddivide l’Italia in tre fasce di “rischio contagio” in base a 21 parametri indicati nel testo.

 

Le norme valide in tutta Italia

limitazione della circolazione delle persone — il “coprifuoco” — dalle 22 alle 5;

autocertificazione: per uscire di casa dopo le 22 occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute;

chiusura dei musei e delle mostre;

didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza con uso obbligatorio delle mascherine (esclusi i bimbi con meno di 6 anni);

nei festivi e prefestivi chiuse le medie e grandi strutture di vendita, tranne le farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

capienza massima del 50 per cento per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

chiusura di bar e ristoranti alle 18;

sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;

chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;

è fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

 

Le norme valide nelle Regioni

Sarà del ministro della Salute, Roberto Speranza, la responsabilità di stabilire “ulteriori misure di contenimento del contagio” nelle aree dove la diffusione del virus è più alta e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base del documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni “Prevenzione e risposta Covid-19, evoluzione della strategia per il periodo autunno inverno”. Il documento prevede diversi scenari, in base a 21 criteri vagliati dal ministero della Salute

 

Nelle Regioni a “livello 3” (zone “arancioni”):

sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza. Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;

saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

 

Nelle Regioni a “livello 4” (zone “rosse”):

Sono le Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto:

sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);

saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;

sarà chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto;

saranno sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;

sarà consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è anche consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

l’attività scolastica sarà in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

 

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale e avranno la durata minima di 15 giorni.

Ogni Regione si collocherà in uno scenario in base a criteri oggettivi.

Il ministro della Salute potrà adottare ordinanze d’intesa con il presidente della Regione per prevedere “l’esenzione dell’applicazione di una o più misure” restrittive, anche in “specifiche parti del territorio regionale».

 

Novità per la scuola

Se la Regione non è “zona rossa”:

- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori

- didattica in presenza per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia, con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni).

 

Se la Regione è “zona rossa”:

- didattica a distanza per le scuole superiori e per le classi seconda e terza media;

- didattica in presenza per le scuole elementari, per la classe prima media e per i servizi all’infanzia, con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni).

 

- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

 

Novità per Negozi, bar, pub e ristoranti

Se la Regione non è “zona arancione” o “rossa”:

nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. I bar, i pub, i ristoranti, devono chiudere alle 18 (con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica), con il consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

 

Se la Regione è “zona arancione”, le norme non cambiano per i negozi, ma cambiano per le attività di ristorazione:

saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

 

Se la Regione è “zona rossa”:

chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari;

chiusa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

 

Trasporti

Per quanto riguarda i trasporti a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

Tutti gli allegati al dpcm QUI e il modello per l'autocertificazione degli spostamenti QUI

 

Aggiornamento domenica 25 ottobre (ore 18)

Uffici comunali: ingresso solo su appuntamento

Alla luce delle recenti prescrizioni dell’ultimo dpcm del 28 ottobre 2020 inerente il contenimento della nuova emergenza da covid-19, per limitare il più possibile assembramenti e altre situazioni di potenziale contagio, da LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2020, con ordinanza del sindaco n. 90 dello 02/11/2020 (QUI), è consentito l’ingresso agli uffici comunali di Traversetolo solo ai cittadini che abbiano preso appuntamento. Si invita in ogni caso la cittadinanza a utilizzare, quando possibile, i servizi online e i canali telematici per presentare pratiche o comunicare con gli uffici, reperibili sul sito www.comune.traversetolo.pr.it

Per prenotare l’appuntamento si possono contattare i seguenti numeri:

Stato Civile, Anagrafe e Servizi Cimiteriali 0521 344531, 0521 344528 e 0521 344512.

Per garantire tutti i servizi rivolti alla cittadinanza, gli uffici rimangono a disposizione e sono contattabili ai seguenti numeri di telefono: Anagrafe - URP 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344528 e 0521-344512; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio Tributi 0521-344563 e 0521-344524; Ufficio commercio 0521-344557 e 0521-344523; Centralino 0521-344546 (per tutti gli altri Uffici).

QUI sono disponibili, inoltre, suddivisi per servizio, tutti gli indirizzi e-mail del personale del Comune di Traversetolo.

Gli utenti con appuntamento hanno l’obbligo di presentarsi con mascherina indossata, di sanificare le mani e di mantenere la distanza di almeno un metro, evitando assembramenti.

Le modalità di apertura della biblioteca e del museo Brozzi rimangono invariate fino a nuove disposizioni specifiche.

 

Aggiornamento domenica 25 ottobre (ore 18)

Con il Dpcm firmato oggi (QUI), entrano in vigore da domani, lunedì 26 ottobre, le nuove misure introdotte dal governo per fermare la crescita dei contagi da covid-19. Misure con cui vengono disposte ulteriori restrizioni che vanno a integrarsi con quanto previsto nei provvedimenti precedenti, e che resteranno in vigore fino al 24 novembre, fatti salvi eventuali nuovi decreti.

Fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar, gelaterie e ristoranti potranno rimanere aperti. Dalle 18 potranno essere fatte consegne a domicilio e asporto. Ai tavoli si starà massimo in 4, salvo nuclei familiari più numerosi. Vietato consumare cibi e bevande all'aperto dopo le 18.  

Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. 
Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni.

 

Di seguito, un sintesi di quanto previsto dal nuovo dpcm, con le disposizioni ancora valide introdotte precedentemente dalla presidenza del consiglio dei Ministri. 


Mascherine, norme igieniche e distanziamento

I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.

Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.

In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, ed indossarle sia al chiuso (ad eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo il distanziamento rispetto a persone non conviventi.

Esclusi dall’obbligo:

- Persone che stanno svolgendo attività sportiva

- Bambini di età inferiore ai 6 anni

- Persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

Dove si possono creare situazioni di assembramento (strade o piazze nei centri urbani) potrà essere disposta la chiusura al pubblico dopo le ore 21, garantendo comunque l’accesso/deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi con mezzi pubblici o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.

Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

 

Attività ludica

Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.

Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.

 

Attività sportiva o motoria 

Sospesa l’attività di piscine e palestrecentri benesseretermaliculturali sociali.

Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto o al chiuso sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (attività motoria) o di 2 metri (attività sportiva) e del divieto di assembramento.

Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.

Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).

Chiusi gli impianti sciistici.

 

Manifestazioni, spettacoli, eventi pubblici 

Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.

Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso.

Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico.

Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

 

Luoghi di culto, di cultura e musei 

Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione.

 

Scuole, corsi di fomrmazione e università  

Confermata l’attività didattica ed  educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, a fronte di situazioni critiche o di rischio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata fino al 75 per cento e modulando la gestione degli orari di ingresso/uscita, anche con  l’eventuale turnazione pomeridiana; l’ingresso in ogni caso non prima delle 9.

Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Consentiti i corsi di formazione di varia tipologia e lo svolgimento dell’attività didattica universitaria, per i quali si rimanda al decreto.

  

Strutture per lungo degenza, residenziali per anziani, Rsa e Pronto soccorso 

Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.

Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.

 

Strutture ricettive

Attività assicurata nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

 

Commercio al dettaglio

Consentito nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento.

 

Bar, Pub, Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mense e catering

Consentita l’attività dalle ore 5 alle 18 (con consumo al tavolo, con un massimo di 4 persone per singolo tavolo se non conviventi), la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in essere, la ristorazione da asporto fino alle 24 con divieto di consumazione sul posto, previo l’individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

Obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Consentite le attività di mense e catering su base contrattuale.

 

Servizi alla persona

Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.

 

Servizi bancari, finanziari e assicurativi. Settore zootecnico e agroalimentare 

Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

 

Trasporti pubblici

La programmazione è disposta dal presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

 

Spostamenti

Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’ESTERO, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

Nessuna limitazione alla circolazione tra comuni, province o regioni italiane. Tuttavia, si consiglia fortemente di evitare spostamenti, salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o di necessità, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

Aggiornamento lunedì 19 ottobre (ore 11.30)

Approvato il nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (QUI) in materia di misure di contenimento del contagio da covid-19, in vigore da lunedì 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 compreso (dal 21 ottobre 2020 per le prescrizioni in materia di attività didattica ed educativa).

A seguire le principali novità del decreto.

 

ASSEMBRAMENTI - «Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private».

 

SCUOLA - «Previa comunicazione al ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza».

Modulare «ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9»

«Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca nonchè sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

 

RISTORANTI E BAR - Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze». 

«E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti».

«Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».

 

SALE GIOCHI - Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L’apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

 

ATTIVITA' CONVEGNISTICHE - Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione vhe siano assicurate spiecifiche misure idonee a limitare la presenza di pubblico. Nelle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

 

FESTE E FIERE - «Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro». «Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza».

N.B Non si terrà, pertanto, la Fiera di San Martino, in programma per domenica 8 novembre

 

SPORT - Le palestre e le piscine (per ora) restano aperte.

Consentita l’attività sportiva o motoria all’aperto o al chiuso presso piscine, palestre o centri sportivi sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (attività motoria) o di 2 metri (attività sportiva) e del divieto di assembramento.

Consentiti eventi e competizioni di sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.

Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Consentita l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto solo in forma individuale; NON sono consentite gare e competizioni.

Vietati gli sport di contatto (attività, gare e competizioni) svolti a livello amatoriale.

 

 

Aggiornamento martedì 13 ottobre (ore 13.30)

Nuovo giro di vite del Governo per arginare il contagio da coronavirus. Con il dpcm firmato oggi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro per la Salute Roberto Speranza (QUI), vengono introdotte, a partire da domani, mercoledì 14 ottobre, ulteriori misure restrittive. Misure che resteranno in vigore fino al 13 novembre 2020.

Le novità principali riguardano lo stop alle gite scolastiche e agli sport di contatto amatoriali non regolamentati, e vengono introdotte ulteriori limitazioni alla movida, alle cerimonie, ai ricevimenti e alle feste conseguenti. Viene inoltre “fortemente raccomandato” di evitare feste e di ricevere più di sei persone che non siano conviventi nelle abitazioni private.

 

Mascherine: dove e quando

Il nuovo dpcm conferma quanto era già stato disposto dal “Decreto emergenza” in vigore, dallo scorso 8 ottobre, che dispone l’obbligo sull'intero territorio nazionale “di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

La mascherina non è obbligatoria per chi fa attività sportiva, per i bambini sotto i 6 anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con il suo uso. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l'utilizzo delle mascherine “anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

 

Feste, cerimonie e cene private

Confermata la chiusura delle sale da ballo e discoteche, anche all'aperto. La novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate anche le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie, possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è inoltre “fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.

 

Fiere e congressi

Consentite, previa adozione dei protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo le misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, le fiere e i congressi. In particolare, dovrà essere garantito il distanziamento personale di almeno un metro.

 

Stop alle gite scolastiche

Per quel che riguarda la scuola, con il nuovo dpcm vengono vietati i “viaggi d'istruzione”, così come le “iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio”.

 

Attività sportive

Stop agli sport amatoriali di contatto. Vengono quindi vietate le partite tra amici che non siano regolamentate. Consentita, invece, la prosecuzione delle attività sportive di  livello dilettantistico, svolte però da società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi. Gli sport di contatto sono consentiti “da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

 

Movida e vita notturna

I locali, ristoranti, pasticcerie e bar, chiuderanno alle 24 e dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli. Non si potrà più stare in piedi davanti al locale. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto”, ma sempre “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

 

Cinema e concerti

Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 all'aperto, con il vincolo del distanziamento di almeno un metro e l’obbligo di assegnazione dei posti a sedere. Sono invece vietati gli eventi che implichino assembramenti in luoghi in cui non sia possibile mantenere le distanze. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Pubblico negli stadi

Consentita la presenza di pubblico alle competizioni sportive, ma con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Occorrerà inoltre garantire  la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire anche qui, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

 

Aggiornamento martedì 13 ottobre (ore 12)

NUOVA CIRCOLARE MISTERIALE: QUARANTENA RIDOTTA A DIECI GIORNI

Con una circolare diramata lunedì 12 ottobre 2020, il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni sulla durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, tenendo conto della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle indicazioni di organismi internazionali come OMS ed ECDC e del parere del Comitato Tecnico Scientifico.

La Circolare sottolinea inoltre che l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione. La quarantena, invece, è la restrizione della libertà di movimento delle persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.


Persone asintomatiche

Chi è risultato positivo al covid-19, ma non ha accusato una sintomatologia, può rientrare nella comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale va eseguito un test molecolare il cui risultato deve essere negativo (10 giorni + test).

 

Persone sintomatiche

Chi è risultato positivo al covid-19 e accusa una sintomatologia, può uscire dall’isolamento dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e dopo aver effettuato un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test), senza considerare la perdita del gusto e dell’olfatto (anosmia e ageusia/disgeusia) che possono avere prolungata persistenza nel tempo.

 

In caso di contatto stretto con persone positive

I contatti stretti di casi con infezione confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Viene inoltre raccomandato di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (nel caso in cui non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici, oppure nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

 

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Il testo integrale della circolare

 

Aggiornamento mercoledì 7 ottobre (ore 19.30)

NUOVO DECRETO LEGGE, DA GIOVEDI' 8 OTTOBRE MASCHERINE OBBLIGATORIE ANCHE ALL'APERTO

Il dispositivo di protezione andrà indossato sempre, anche se si è all’aperto, a meno che non si stia svolgendo attività sportiva o si sia in luoghi isolati.

 

Il nuovo Decreto Emergenza (QUI), decreto legge approvato dalla presidenza del Consiglio dei ministri in vigore da giovedì 8 ottobre, prevede una ulteriore stretta sulle misure anti-covid-19, a partire dall'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e di sottoporsi al tampone per chi arriva dai Paesi europei con il più alto indice di contagio. Prorogato, inoltre, fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza.


Mascherine e norme anti-contagio

La mascherine diventano obbligatorie anche all'apertoallorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi", recita il decreto. Per il resto, rimangono in vigore "i protocolli anti contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande". L’obbligo di indossare le mascherine non riguarda i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie e disabilità non compatibili con il loro uso o chi si trovi in un luogo isolato o stia svolgendo attività sportiva (chi corre deve mantenere comunque un distanziamento fisico di almeno due metri).
Restano in vigore tutte le altre norme anti contagio: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio e igienizzazione delle mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.


Multe più salate per i trasgressori
Le multe per chi non rispetterà le limitazioni imposte dalle regole anti contagio vanno dai 400 ai 1.000 euro. Chi sarà positivo al covid-19 e non rispetterà la quarantena, rischia l'arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.


Lavoro, cinema, teatri e concerti
Con la proroga dello stato di emergenza resta confermato l'incentivo allo smart working. Nei luoghi di lavoro, ristoranti, locali pubblici e dove si svolgono le attività commerciali rimane l'obbligo di rispettare i vari protocolli di sicurezza definiti per la riapertura. Per cinema, teatri e i luoghi in cui si svolgono eventi, resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1.000 persone per quelli all'aperto.


Tamponi obbligatori
Dovranno sottoporsi al tampone obbligatorio anche coloro che arrivano da Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Una misura che era già prevista e viene mantenuta anche per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, dalla città di Parigi e da altre regioni della Francia.


"Immuni" operativa fino al 31 dicembre 2021
La app di tracciamento Immuni per allertare i soggetti venuti in contatto con persone positive al covid-19, e che funziona anche all’estero integrandosi con altre piattaforme, potrà restare operativa fino al 31 dicembre 2021. Dopo quel termine tutti i dati personali dovranno essere "cancellati o resi definitivamente anonimi".


Dalle Regioni solo misure più restrittive
Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza a livello regionale nel nuovo decreto legge si sottolinea che i governatori potranno adottare solo misure più restrittive di quelle disposte dal Governo centrale. Ne possono approvare di "ampliative", cioè di più permissive, solo nei casi in cui il decreto lo preveda espressamente e con parere conforme degli esperti del comitato tecnico scientifico.

 

 

Aggiornamento a venerdì 2 ottobre

Eventi sportivi: 1000 spettatori negli stadi e capienza ridotta al 25% per i palazzetti

Pubblico presente, seppure nei limiti consentiti dalle regole di sicurezza imposte dal contrasto alla pandemia, alle partite in programma in Emilia-Romagna nei prossimi giorni per i campionati di calcio professionistico di Serie A, B, C, Legabasket e pallavolo.

Con una ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, viene autorizzata la partecipazione del pubblico entro il limite di 1.000 spettatori alle partite di calcio professionistico in programma sabato 3 ottobre a Reggio Emilia (Sassuolo-Crotone) e a Ferrara (Spal-Cosenza), domenica 4 ottobre a Parma (Parma-Verona), a Modena (Modena-Vis Pesaro) e a Cesena (Cesena-Triestina) e mercoledì 7 ottobre a Carpi (Carpi-Fano) e a Piacenza (Piacenza-Livorno). 

La partecipazione del pubblico dovrà avvenire nel pieno rispetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso e delle Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi. 

Per quanto riguarda gli incontri di pallavolo e di Legabasket, l’accesso del pubblico agli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza è consentito a condizione che il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo

La mascherina va indossata per tutta la durata dell’evento se al chiuso, all’aperto fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, come indicato dalla precedente ordinanza regionale sugli eventi sportivi.  

Nel dettaglio, la nuova ordinanza contiene tutte le prescrizioni per pubblico e organizzatori per poter assistere alle partite.

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento a lunedì 7 settembre

DPCM 7 settembre: prorogate le misure anti-covid. Possibili i ricongiungimenti internazionali

Da oggi, lunedì 7 settembre, entra in vigore il nuovo DPCM con cui il Governo ha deciso, di fatto, la proroga fino al 30 settembre 2020 delle misure anti-covid introdotte con il Decreto dello scorso 10 agosto scorso.

 

Mascherine

Confermato l’obbligo di igienizzare le mani e di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.

La mascherina dovrà inoltre essere indossata all’aperto dalle 18 alle 6 in tutte le situazioni di potenziale assembramento, come già previsto nell’ordinanza del ministro Speranza, in prossimità di locali pubblici o luoghi affollati (piazze, slarghi, vie, lungomari).

Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.


Mezzi pubblici

Le mascherine restano obbligatorie anche sui mezzi pubblici. La capienza massima dei mezzi (bus, treni etc.) è stata fissata all’80%, sia per i posti a sedere, sia per quelli in piedi. Sono inoltre previste delle paratie nel caso in cui non fosse possibile garantire il distanziamento fisico tra le persone di almeno un metro.

Gli scuolabus potranno invece viaggiare con la capienza massima consentita nei casi in cui il tempo di permanenza degli alunni sul mezzo non supera i 15 minuti. Gli studenti con età superiore ai 6 anni compiuti dovranno indossare la mascherina al momento della salita sul mezzo.

 

Proroga chiusure

Restano chiusi al pubblico gli stadi e le discoteche.

 

Ricongiungimenti internazionali

L’unica, vera novità del nuovo DPCM riguarda i ricongiungimenti delle coppie che vivono in Stati differenti. Dal 7 settembre è infatti “consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”.

 

Tamponi

Confermata anche la validità dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, che obbliga a sottoporsi al tampone coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in CroaziaGreciaMalta o Spagna. L’esame viene effettuato direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall’ingresso in Italia. Sono autorizzati al rientro senza obbligo di tampone, coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

 

Aggiornamento lunedì 17 agosto (ore 9.30)

GOVERNO: STOP AL BALLO IN DISCOTECHE, SPIAGGE LIBERE, STABILIMENTI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

MASCHERINE OBBLIGATORIE DALLE 18 ALLE 6 NEI LUOGHI PUBBLICI, ANCHE ALL'APERTO

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una ordinanza che impone da oggi, lunedì 17 agosto 2020, la sospensione delle attività «che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». La misura è valida su tutto il territorio italiano, quindi in tutte le Regioni, resta in vigore almeno fino al 7 settembre. E' stata decisa vista la significativa ripresa dei casi di contagio, anche alla luce del contesto europeo.

I locali, quindi, non potranno aprire per serate di musica e concerti dove si balla, neanche all’aperto, per evitare affollamenti dove non è possibile mantenere le distanze. Ma se al loro interno hanno attività come ristoranti e bar potranno continuare a svolgerle, rispettando tutte le misure anti covid. Inoltre, sono previsti aiuti alle attività chiuse.

La nuova ordinanza detta nuove regole anche per l’uso delle mascherine, soprattutto all’aperto. L’obbligo di mascherine da indossare anche all’aperto in tutti quei luoghi (piazze, slarghi e vie) «ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale», cioè soprattutto nei luoghi della movida estiva. L’orario fissato dall’ordinanza è dalle ore 18 alle 6 del mattino, su tutto il territorio nazionale, anche nei luoghi all’aperto di ristoranti e bar e locali aperti al pubblico. L’obiettivo resta sempre «il contenimento del virus».

 

Aggiornamento giovedì 13 agosto (ore 10)

REGIONE: "PROTOCOLLO BADANTI" per rientrare a lavorare in Emilia-Romagna

Obbligo di autodichiarazione sul rientro, doppio tampone, verifica dell’idoneità alloggiativa per lo svolgimento della quarantena. Sono queste le regole principali del "Protocollo badanti", che dovrà essere rispettato dalle assistenti familiari che rientrano in Emilia-Romagna per motivi lavorativi da Romania, Bulgaria o altri Stati extra Ue o extra Shengen e che avranno l'obbligo di autodichiararsi - ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni - al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.

Una volta ricevuta la comunicazione dall’assistente familiare, il personale del Dipartimento contatterà la persona interessata e pianificherà l’esecuzione del primo tampone all’arrivo e del secondo tampone al 7°-10° giorno o, comunque, entro la fine del periodo di isolamento.
Il Dipartimento verificherà, inoltre, le modalità di ingresso in Italia (trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale) e l’idoneità dell’alloggio dell’assistente familiare, per consentire un adeguato isolamento. Se queste condizioni non ci sono, il Dipartimento provvederà ad alloggiare l’assistente familiare nelle strutture alberghiere convenzionate, con costi a carico delle istituzioni.

Il protocollo, che verrà approvato a breve per mezzo di apposita ordinanza regionale dal Presidente Stefano Bonaccini, è stato messo a punto dopo un confronto con i sindacati. 

Il testo integrale del protocollo

 

Aggiornamento lunedì 10 agosto (ore 13.30)

DPCM 7 AGOSTO: PROROGA MISURE DI SICUREZZA
I protocolli per crociere, attività sportive, saune e centri benessere 

Confermato l'uso delle mascherine, il distanziamento fisico e l'igienizzazione delle mani, fino al prossimo 7 settembre. Lo ha stabilito, con il nuovo Dpcm del 7 agosto, firmato dal Consiglio dei Ministri sabato 8 agosto, che proroga le misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto la mascherina è obbligatoria (tranne che per i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili), ed è necessaria anche all’aperto, in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Prorogato, quindi, il divieto di assembramento, anche nei parchi e giardini. Il Dpcm dispone inoltre il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, ad eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Chi rientra da questi paesi deve comunque sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, compilare un’apposita dichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Il Dpcm contiene altre misure che riguardano la ripartenza delle crociere, la regolamentazione delle attività sportive, le attività dei centri benessere e delle saune.

 

Screening per chi va in crociera

Prima di imbarcarsi bisognerà essere sottoposti ad un attento screening che prevede: misurazione della temperatura; compilazione, non oltre le 6 ore prima dell’imbarco, di un questionario; valutazione iniziale da parte di personale non medico che attraverso le risposte al questionario individuerà eventuali condizioni di rischio. Coloro che non supereranno il controllo della temperatura o per i quali il questionario evidenziera` criticita`, oppure che presentano segni o sintomi compatibili con il COVID-19 o che sono stati potenzialmente esposti alla SARS-CoV-2, saranno sottoposti ad un colloquio e screening condotto da un medico tramite anamnesi, esame medico e di laboratorio con una seconda misurazione della temperatura. Non potrà, pertanto, accedere all’imbarco chi abbia sintomi ascrivibili al Covid-19 (temperatura corporea superiore a 37,5 °C, tosse o difficolta` respiratorie) o sia venuto in contatto negli ultimi 14 giorni (o nei 2 giorni precedenti l’esordio dei sintomi) con una persona alla quale sia stato diagnosticato il Covid-19.  

 

Attività sportive

Lo sport di base può continuare, ma nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento. Nelle Regioni dove la curva dell’epidemia è sotto controllo sono permessi anche gli sport da contatto. Il Dpcm regola anche le gare sportive nazionali e internazionali con la partecipazione di atleti provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o è prevista la quarantena, e prevede il tampone faringeo 48 ore prima dell’arrivo in Italia. Dal primo settembre sarà possibile assistere a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, ma soltanto nel caso in cui si possa assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, il ricambio d’aria, il mantenimento delle distanze di sicurezza con obbligo di mascherina e misurazione della febbre all’ingresso.

 

Centri benessere e saune

Occorre prevedere un accesso contingentato che permetta di mantenere negli ambienti chiusi un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, salvo tra persone conviventi. L’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) è consentito con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, e` consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C ad un numero di persone proporzionato alla superficie dei locali  tale da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno, evitando il ricircolo, e dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

Il testo integrale del Dpcm 7 agosto 2020

 

Aggiornato a mercoledì 5 agosto luglio (ore 12.30)

PISCINE, PARRUCCHIERI ED ESTISTI: AGGIORNATI I PROTOCOLLI

Cuffia non più obbligatoria in piscina, a meno che non sia prevista dal regolamento dell’impianto e igienizzazione delle mani alternativa ai guanti per i clienti di estetisti e parrucchieri, che avranno comunque l’obbligo di indossare sempre la mascherina. Viene inoltre rimossa la disposizione che imponeva “la rimozione dalla sala/spazio di attesa di tavolini, cuscini, riviste e sedie inutili”. Queste le novità introdotte con l'ordinanza numero 158 del 4 agosto, firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aggiorna i protocolli di sicurezza anti-covid. 
La Regione, sempre per mezzo della medesima ordinanza, ha inoltre aumentano le risorse per la gestione dei rifiuti. Per il 2020, l’ordinanza prevede infatti che il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti venga ulteriormente implementato con altri 2 milioni di euro reperiti da Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti): risorse, queste, che verranno destinate ai Comuni.

 

Aggiornamento lunedì 27 luglio (ore 13)

SCUOLA: IN EMILIIA-ROMAGNA SI TORNA IN CLASSE IL 14 SETTEMBRE

Lezioni al via, in Emilia-Romagnalunedì 14 settembre, mentre l’ultima campanella suonerà sabato 5 giugno 2021. Queste le date di apertura e chiusura dell’anno scolastico 2020/2021 stabilite con delibera dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale per il Sistema formativo.

Le date stabilite per l’avvio e il termine dell’attività didattica sono valide per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP).

Per le scuole d’infanzia, in considerazione della rilevanza e della specificità del servizio educativo offerto, viene confermata la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche.

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale della delibera

 


Aggiornamento lunedì 27 luglio (ore 13)

VIA LIBERA AGLI SPORT DI CONTATTO IN EMILIA-ROMAGNA 

Da oggi, sabato 18 luglio, in Emilia-Romagna è possible praticare gli sport, anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva abbiano provveduto a emanare protocolli di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del Covid-19 durante l’attività.

E quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Per gli eventi organizzati, l’ordinanza prevede dunque il rispetto dei contenuti dei rispettivi protocolli e raccomanda alla società sportiva di testare i suoi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall’evento, comunicando le eventuali positività al Dipartimento di sanità pubblica competente territorialmente per l’esecuzione del tampone e invitando lo sportivo a mantenere l’isolamento fino al risultato del tampone. Vengono inoltre raccomandate verifiche sierologiche periodiche.

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale dell'ordinanza

 


Aggiornamento lunedì 27 luglio (ore 13)

TAMPONI PER GLI ADDETTI ALLA LOGISTICA E ALLA LAVORAZIONE CARNI

Con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto nuove misure per rafforzare il controllo e la prevenzione di nuovi contagi da Covid-19 in tutti quegli ambiti che negli ultimi giorni hanno registrato focolai, o rischi di focolai, anche a livello extraregionale. Misure che prevedono tamponi naso-faringei, a carico del Servizio sanitario regionale ed entro il 7 agosto, per tutti i lavoratori dei comparti della logistica e della lavorazione carni, e doppio tampone, per chiunque arrivi dai Paesi extra Schengen.

Pronta anche una stretta sul rispetto dell’isolamento fiduciario, con la possibilità di attivare soluzioni alternative come gli alberghi nel caso di contesti abitativi inadeguati. Inoltrte, a partire dal 14 luglio, chi visita degenti in ospedale o in strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, dovrà presentare una autodichiarazione sul fatto di non essere in quarantena o isolamento fiduciario, e di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi soggetti alle limitazioni degli spostamenti.

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale dell'ordinanza 

 

Aggiornamento venerdì 3 luglio (ore 19.45)

GIORNALI E CARTE NEI BAR, VIAGGI IN AUTO ANCHE CON NON CONVIVENTI

Dopo una assenza forzata di oltre tre mesi, a partire da domani, sabato 4 luglio i giornali tornano nei bar dell’Emilia-Romagna. Non solo, anche le carte da gioco, e altri giochi di società, saranno di nuovo a disposizione dei clienti, facendo però attenzione ad usare mascherine e a rispettare la distanza di sicurezza.

Novità anche per gli spostamenti: si potrà infatti viaggiare in auto per persone non conviventi, ma in due per ciascuna fila di sedili e indossando la mascherina. Consentita anche la riapertura delle saune. Via libera, con regole precise, alle vacanze “comunitarie” per i ragazzi e adolescenti, dai 3 ai 17 anni, in case e campeggi. E poi le linee guida per la riapertura dei quartieri fieristici e quindi delle fiere e rassegne organizzate al loro interno.

Sono questi alcuni dei contenuti della nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in tema di ripartenza post lockdown, e che saranno in vigore a partire da domani, 4 luglio.

Definite appunto anche linee guida per l’organizzazione di fiere, con qualifica regionale, nazionale e internazionale che si realizzano all’interno dei quartieri fieristici, compresi i congressi e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni.

L’ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Telematico ed è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è stata anche notificata ai sindaci e ai Prefetti dell’Emilia-Romagna.

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale dell'ordinanza 

 


Aggiornamento venerdì 2 luglio (ore 10)

DOCUMENTI D'IDENTITÀ: PROROGATA LA SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020

Le carte d'identità e tutti gli altri documenti di riconoscimento, come la patente, già scadute a partire dal 31 gennaio 2020 o in scadenza, resteranno validi fino alla fine dell'anno.

Lo prevede un emendamento al decreto Rilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Con il decreto Cura Italia si era già stabilito di prorogare fino al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento scaduti a partire dal 31 gennaio, ora la proroga viene spostata al 31 dicembre 2020.

 

Aggiornamento venerdì 26 giugno (ore 13)

BUS E TRENI: i posti possono essere tutti occupati, resta l’obbligo di mascherina

Da oggi i posti a sedere su bus e treni regionali e locali potranno essere tutti occupati.  Lo prevede l'ordinanza numero 120 firmata ieri dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che indica le nuove misure per il traporto pubblico locale, insieme alle linee guida per gli ippodromi e ad alcune precisazioni sull’uso delle piscine e solarium.

In particolare, sui mezzi pubblici si potrà derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale di 1 metro ma restano l’uso della mascherina per tutti i passeggeri e un’adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, l’uso dei guanti, oltre ad alcune misure specifiche. Parmane naturalmente il divieto di usare i mezzi in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).

Le entrate e le uscite dei mezzi restano separate e va garantito il ricambio dell’aria in modo costante, attraverso gli impianti di condizionamento e mediante l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste, con pulizia a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo.

Va inoltre prevista una pulizia periodica e una disinfezione dei mezzi con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, come previsto dal protocollo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Infine, per quanto riguarda le vasche e aree solarium, la densità di affollamento nelle piscine dove si può nuotare, è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona, qualora invece non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di di acqua a persona. 

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale dell'ordinanza 

 

Aggiornamento mercoledì 17 giugno (ore 14.15)

MERCATO DOMENICALE: PROROGATE LE MISURE DI SICUREZZA. ABOLITI I VARCHI CON ACCESSO CONTINGENTATO

Una nuova ordinanza del sindaco proroga le norme anticovid-19 fino al 14 luglio compreso. Da domenica 21 giugno aboliti i varchi con ingresso contingentato.

Gli approfondimenti qui

 

Aggiornamento sabato 13 giugno (ore 14)

NUOVA ORDINANZA REGIONALE: SÌ A FIERE, SAGRE E CERIMONIE, MA SOLTANTO "LOCALI"

Confermata, anche dalla Regione Emilia-Romagna, la riapertura dei parchi giochi, che avverrà anche in tutti i comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, a partire da lunedì 15 giugno.

Sarà inoltre possibile riprendere le visite agli ospiti nelle case residenza per anziani (Cra), organizzare nuovamente sagre e fiere locali, oltre a cerimonie ed eventi assimilabili. 
Queste le principali novità contenute nell'ordinanza numero 109 del 12 giugno 2020, firmata dal presidente Stefano Bonaccini, che contiene anche le linee guida con le misure da osservare per garantire la sicurezza delle persone, utenti e lavoratori.
Il provvedimento prevede poi che dal 19 giugno si possa tornare a ballare, nel rispetto, anche qui, di linee guida per le discoteche recepite nel provvedimento e solo negli spazi esterni.
Con una successiva ordinanza verranno definite le linee guida da rispettare per la ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a partire sempre dal 19 giugno.
Inoltre, l’atto modifica alcuni punti di protocolli regionali adottati con precedenti ordinanze.

Ulteriori approfondimenti

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento venerdì 12 giugno (ore 14.15)

DPCM 11 GIUGNO 2020

Con validità dal 15 giugno al 14 luglio 2020

Sintesi dei contenuti:

l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai famigliari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività  ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida;

è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative nel rispetto delle linee guida, così come svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza;

sono permessi, dal 12 giugno, gli eventi e le competizioni sportive  riconosciute di interesse nazionale dal CONI e, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;

consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento;

consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle linee guida regionali;

gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, nel rispetto delle linee guida;

l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli con le rispettive confessioni;

il servizio di apertura al pubblico dei musei è assicurato a condizione che garantiscano fruizione contingentata tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

le attività di centri benessere, di centri termali sono consentite nel rispetto delle linee guida;

è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;

l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le linee guida;

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio;

le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali;

le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida;

le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni;

tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute al rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020;

le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;

restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le Regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Il dpcm qui

 

Aggiornamento lunedì 8 giugno (ore 10.15)

RIAPRONO CINEMA E TEATRI, DAL 15 GIUGNO. VIA LIBERA A CONVEGNI E SPETTACOLI

Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri. Lo ha stabilito una ordinanza della Regione Emilia-Romagna (qui), che contiene le linee guida per la riapertura. Non solo: ripartiranno i set cinematografici e il via libera è esteso anche ai circhi. Da oggi, lunedì 8 giugno, potranno essere svolte anche le prove senza la presenza di pubblico.

Sempre dal 15 giugno riparte l’organizzazione di congressiconvegni ed eventi assimilabili. Dall’8 giugno, inoltre, è nuovamente consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di svolgere in presenza, e quindi in aula, tutte le attività formative (si vedano le linee guida del 23 maggio).

L’atto regola poi lo svolgimento di concorsi e prove selettive da parte delle pubbliche amministrazioni adottando uno specifico protocollo.

Infine, recepisce il protocollo per lo svolgimento della attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica, già approvato in precedenza.

 

Cinema, teatri, spettacoli: al chiuso massimo 200 spettatori, mille all’aperto
Le linee guida – che valgono anche per circhi e set cinematografici - fissano una serie di regole a tutela del pubblico e degli operatori. Dal numero massimo di spettatori (200 per gli spettacoli al chiuso e mille per quelli all’aperto), agli accorgimenti per assicurare almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, tranne che per nuclei familiari e conviventi. Potrà essere misurata la temperatura all’ingresso e, nel rispetto della privacy, dovrà essere tenuto un registro delle presenze per 14 giorni.

 

Concorsi pubblici
Le linee guida sono rivolte alle amministrazioni locali, oltre che alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale. Un vero e proprio vademecum a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale impegnato a diverso titolo.
Via dunque alle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati, ferma restando la possibilità di effettuare la prova orale o i colloqui di mobilità tra gli enti anche in videoconferenza. Al momento dell’identificazione ogni candidato dovrà firmare una autodichiarazione in cui attesta di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare, né di avere sintomi influenzali.  
Obbligatorio sempre l’uso della mascherina - sia per i candidati che per i membri della commissione e il personale - così come, in caso di attività che richiedano un contatto più ravvicinato, anche di dispositivi quali visiere  o barriere protettive trasparenti.  A tutti dovrà essere garantito l’uso di soluzioni disinfettanti per le mani. Per la consegna dei materiali previsto l’uso di guanti mono uso. I locali andranno organizzati per scongiurare qualsiasi rischio di assembramento e rispettare il distanziamento interpersonale, con, tra l’altro, anche ingressi scaglionati. Altrettanto importante la disinfezione e l’areazione degli ambienti.  Per quest’ultimo aspetto il documento prevede anche gli interventi per l’ottimale funzionamento degli impianti di aereazione.

 

Precauzioni comuni a ogni attività
Comuni sono le indicazioni tese a garantire il distanziamento interpersonale, la corretta organizzazione degli spazi, l’igiene dei locali e la loro areazione, l’uso di dispositivi di protezione individuali e di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani. In merito all’attività congressuale e convegnistica, dovranno essere gli organizzatori di eventi e meeting a dover decidere il numero massimo di partecipanti tenendo conto della capienza dei locali.

 

Impianti di condizionamento aria
Infine, modificando precedenti protocolli regionali, l’ordinanza interviene sulle misure inerenti microclima e impianti di condizionamento, introducendo l’obbligo, se tecnicamente possibile, di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale, anche attraverso l’impianto, di cui va garantita, in condizione da fermo, la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

I protocolli regionali qui

 

Aggiornamento mercoledì 3 giugno (ore 9.30)

Come anticipato, da oggi, mercoledì 3 giugno, saranno consentiti gli spostamenti extraregionali, così come indicato dal decreto legge 33/2020 e confermato dal consiglio dei Ministri dello scorso 29 maggio sulla base dei più recenti dati del monitoraggio epidemiologico svolto dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute.

Non sarà quindi più necessaria alcuna autocertificazione e, per quel che riguarda i viaggi all’estero, ci si potrà spostare da e per gli Stati membri dell’Unione europea (area Schengen), oltre a  Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Coloro che entreranno o rientreranno in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposti alla quarantena di 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni precedenti al loro ingresso in Italia.

 

Si dovrà continuare a osservare diverse norme di sicurezza. Tra queste, le principali sono:


Spostamenti in auto

In auto potranno viaggiare  più di due persone a bordo solo se convienti, altrimenti saranno consentite al massimo 2 persone, entrambe con la mascherina: il guidatore e un solo passeggero sul sedile posteriore opposto al lato guida. Tre persone, invece, se la macchina è dotata di tre file di sedili. In moto si potrà viaggiare in due soltanto se conviventi, diversamente si potrà viaggiare esclusivamente da soli.


Uso delle mascherine

Permane l’obbligo di indossarle nei negozi, dal parrucchiere e dall’estetista, in aereo e in treno, sui mezzi pubblici e negli altri luoghi pubblici, al chiuso o all’aperto, e dovunque non sia possibile mantenere la distanza fisica di almeno un metro.


Distanziamento fisico e divieto di assembramenti

Resta in vigore l'obbligo del distanziamento fisico di almeno un metro, anche tra parenti non conviventi. Vietati gli assembramenti nei locali pubblici, nelle aree verdi e negli spazi esterni di bar e ristoranti. Anche in casa, tra non conviventi, occorrerà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Quarantena e controllo temperatura

Vietato uscire di casa, ovviamente, per chi è in quarantena, ma anche per chi ha un’infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5 gradi. Per accedere a negozi, esercizi pubblici, palestre, piscine o altre attività commerciali, non ci si potrà rifiutare di sottoporsi alla misurazione della temperatura. 

Il decreto legge 33/2020 qui

 

CENTRI TERMALI E BENESSERE: Via libera alla riapertura

Da domenica 31 maggio, in Emilia-Romagna possono riaprire anche i centri termali e centri benessere, sulla base di linee guida regionali che fissano le disposizioni da seguire per garantire la sicurezza di ospiti e operatori.

Sempre dal 31 maggio, è nuovamente consentita l’attività dei servizi di trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari, seggiovie), anche in questo caso secondo quanto previsto da linee guida regionali.

Cessa, infine, il divieto di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli, disposto lo scorso 20 marzo.

L'ordinanza regionale con le linee guida qui

 

Aggiornamento sabato 30 maggio (ore 14.45)

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO SI POTRA’ TORNARE A CIRCOLARE LIBERAMENTE TRA LE REGIONI

Da mercoledì 3 giugno, salvo cambiamenti dell’ultima ora, si potrà tornare a circolare liberamente tra una regione e l’altra. È l’intenzione espressa dal governo ieri sera, venerdì 29 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio del contagio da covid-19. Il via libera è arrivato dopo le consultazioni del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia con i governatori delle Regioni.

Per riaprire i confini, se la decisione sarà confermata, non sarà necessario un altro provvedimento, basterà applicare il decreto legge del 17 maggio, in cui si legge: «A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Fino a martedì 2 giugno compreso si potrà circolare liberamente solo nella propria regione, mentre resteranno vietati i trasferimenti e gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

Aggiornamento sabato 30 maggio (ore 14.30)

SCREENING SIEROLOGICI: la Regione allarga la platea delle persone da testare

La campagna di screening sierologici voluta dalla Regione Emilia-Romagna per "dare la caccia’ al virus sul territorio va avanti e si rafforza: a essere testati, infatti, saranno anche farmacisti convenzionati, donatori di sangue, operatori delle associazioni nel sistema delle ambulanze, taxisti, autisti di auto con conducente, sacerdoti e operatori del trasporto pubblico ferroviario e su gomma.

L’allargamento della platea delle persone interessate dalla nuova batteria di test, che saranno eseguiti sempre su base volontaria, è stato deciso dalla Regione e messo nero su bianco in una circolare della direzione generale dell’assessorato alle Politiche per la salute.

I test sierologici consentono infatti di capire, attraverso la presenza degli anticorpi, se la persona ha avuto contatti con il virus e di tracciarne così una sorta di mappatura sul territorio. Se il risultato è positivo, si procede con l’effettuazione del tampone per verificare se la malattia è in corso; se anche il tampone risulta positivo, viene attivata la presa in carico che contempla l'osservazione, l’isolamento del paziente e l'eventuale terapia.

Gli approfondimenti qui

 

Aggiornamento mercoledì 27 maggio (ore 10.15)

CENTRI ESTIVI, IL PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA IN EMILIA-ROMAGNA DALL'8 GIUGNO: MISURE PER LA SICUREZZA DI BAMBINI, RAGAZZI, EDUCATORI

Privilegiate le attività all'aperto, piccoli gruppi, triage e ingressi scaglionati; pulizia ambienti e materiali

Approvato il protocollo regionale per la riapertura in sicurezza, già da lunedì 8 giugno, dei Centri estivi dell’Emilia-Romagna destinati ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni. La Regione ha dato il via libera al documento che nei prossimi giorni verrà recepito da un’ordinanza del presidente Stefano Bonaccini. Filo conduttore comune delle regole e dei requisiti messi a punto, garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di bambini, ragazzi, educatori e familiari.

Fra le principali misure previste e da adottare: attività da svolgersi preferibilmente all’aperto, bambini e adolescenti organizzati in piccoli gruppi e seguiti sempre dagli stessi educatori senza mescolanze tra gruppi, entrate e uscite scaglionate, triage all’ingresso, attenzione ai contatti, pulizia e disinfezione costante degli ambienti e dei materiali.

Le novità introdotte

Il protocollo introduce alcune regole per i gestori e indicazioni precise per le famiglie, subentrando all’attuale direttiva regionale sui Centri estivi.

I genitori dovranno portare i figli ai centri con orari differenziati: gli ingressi saranno scaglionati per evitare l’affollamento. I punti di accoglienza dovranno essere all’esterno dell’area o della struttura, per evitare l’ingresso degli adulti nei luoghi dove si svolgono le attività. Il triage prevede che venga chiesto all’accompagnatore se il bambino ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria, ma non è richiesto il certificato medico per la frequenza del centro estivo.

Prima dell’accesso all’area è possibile effettuare il controllo della temperatura, sia per gli educatori che per i bambini, per i quali dovrà anche essere prevista la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzanteprocedura obbligatoria in ingresso e in uscita. Tutti gli operatori, e i bambini, dovranno indossare la mascherina. Il protocollo prevede misure specifiche per il corretto svolgimento di attività motorie e sportive.

L’organizzazione dei gruppi

L’accesso alle attività sarà per piccoli gruppi di età omogenea, con un rapporto numerico minimo fra operatori, bambini e adolescenti diverso in relazione all’età dei partecipanti: per i bambini  tra 3 e 5 anni, ci sarà un adulto ogni cinque; per i bambini in età di scuola primaria (6-11 anni) un adulto ogni sette; infine, per gli adolescenti in età di scuola secondaria (12 -17 anni), il rapporto sarà di un adulto ogni dieci ragazzi.

Nei centri estivi è richiesta la presenza di un responsabile con ruolo di coordinatore in possesso di una formazione specifica in uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. Gli operatori dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore. È consentito il coinvolgimento di volontari (di almeno 16 anni), opportunamente formati, che operano sotto la supervisione del responsabile del Centro ma non concorrono alla determinazione del rapporto numerico del gruppo.

È inoltre possibile prevedere che enti gestori e famiglie condividano un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, sono consigliate quelle all’aria aperta per garantire il necessario distanziamento fisico, e una adeguata areazione degli ambienti chiusi, tenendo aperte le finestre. Sarà necessario individuare una pluralità di spazi, con un’attenta valutazione dell’adeguatezza dal punto di vista della sicurezza, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari come ludoteche, centri per famiglie, oratori, fattorie didattiche, colonie estive, spazi di aggregazione, ecc.

Il documento contiene inoltre indicazioni inerenti lo svolgimento in sicurezza dell’esercizio fisico, e più specificatamente dei giochi motori per i bambini tra 3 e 11 anni.

Tutte le aree frequentate dai bambini e le attrezzature dovranno essere adeguatamente igienizzate, così come si dovrà porre particolare attenzione, durante i pasti, a non far condividere posate e bicchieri da parte di più bambini. Naturalmente non si potranno organizzare feste di fine corso nei centri estivi, ma le attività dei bambini potranno essere documentate con video da consegnare alle famiglie.

I protocolli regionali qui

 

Aggiornamento lunedì 25 maggio (ore 17.15)

CORSI, CENTRI SOCIALI, CIRCOLI E PARCHI TEMATICI: le misure per riaprire

Corsi, centri sociali, circoli culturali e ricreativi. E ancora: attività ricettive extralberghiere, parchi tematici e luna park. Sono le attività che hanno potuto riaprire i battenti nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio, e che il presidente della Regione Emilia – Romagna Bonaccini, per mezzo dell’ordinanza n. 87 firmata sabato scorso, ha regolamentato con dei protocolli per prevenire nuovi contagi da covid-19.

Si tratta delle attività che l’ordinanza regionale dello scorso 17 maggio aveva stabilito potessero ripartire dal 25 maggio, previa definizione dei protocolli approvati dopo essere stati condivisi con operatori, associazioni di categoria, sindacati e Comuni, oltre che con le organizzazioni del Terzo settore per quando riguarda la ripresa di centri sociali, culturali e ricreativi.

L’ordinanza contiene anche una novità importante in ambito formativo. Stabilisce infatti che, sempre da lunedì 25 maggio, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione abbiano la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, se non siano realizzabili a distanza.

Il provvedimento ricorda infine che, con una successiva ordinanza, saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare per la ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere.

Il testo integrale dell'ordinanza qui

I protocolli regionali per ogni tipologia di attività qui

 

 

Aggiornamento venerdì 22 maggio (ore 10.45)

Sabato 23 maggio 2020 riapre il museo Renato Brozzi (la notizia qui) e domenica 24 maggio 2020 ritornano i banchi del mercato domenicale (la notizia qui)

 

Aggiornamento venerdì 22 maggio

PISCINE E PALESTRE RIAPRIRANNO DA LUNEDI' 25 MAGGIO 2020

Per la riapertura in sicurezza delle attività economiche a partire da lunedì 18 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19. Protocolli che sono stati condivisi con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto: commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona, piscine e palestre.

I protocolli regionali, del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto un accordo, contengono le linee guida e indicazioni per salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse. 

I protocolli regionali divisi per ogni tipologia di attività qui

 

Aggiornamento martedì 19 maggio (ore 12.45)

Da lunedì 18 maggio 2020 riaperti parchi, giaridni e aree verdi comunali.

La notizia qui

 

Aggiornamento lunedì 18 maggio (ore 9.30)

RIPARTENZA E MISURE ANTI-CONTAGIO: LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE

La nuova ordinanza regionale del 18 maggio 2020 (in Documenti Allegati) definisce le riaperture nel rispetto delle linee guida nazionali.

 

Calendario

- da lunedì 18 Maggio: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, musei, biblioteche, archivi, complessi archeologici e monumentali;
- da lunedì 25 Maggio: stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri sportivi (anche per allenamenti di squadra); attività corsistiche (dalle lingue straniere alla musica); centri sociali e circoli ricreativi; parchi tematici, di divertimento e luna park (a seguito di prossimo protocollo regionale)

- da lunedì 8 Giugno: servizi e centri estivi per i minori di età superiore a tre anni a seguito di prossimo protocollo regionale);

 

Regole base

distanziamento fisico, mascherina obbligatoria al chiuso, divieto di assembramento;

 

Spostamenti

Nessun limite di circolazione all'interno del territorio regionale, senza autocertificazione; è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, non oltre la provincia o il comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre regioni, previa però comunicazione congiunta ai Prefetti competenti da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti; consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili;

 

Trasporto pubblico

I servizi devono rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura delle attività produttive, rispettando le prescrizioni previste la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio;

 

Quanto previsto dall’ordinanza regionale si aggiunge alle misure valide nell’intero territorio nazionale contenute nel decreto legge  (qui) e nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (qui; allegati qui).

 

Al link lo speciale con i dettagli per singoli temi

 

Aggiornamento lunedì 18 maggio (ore 9)

RIPARTENZA E MISURE ANTI-CONTAGIO: IL NUOVO DPCM DEL GOVERNO

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm del 17 maggio che specifica la ripresa delle attività economiche e commerciali a partire da lunedì 18 maggio 2020.

Il governo, d’intesa con le Regioni, autorizza l’apertura delle attività produttive, delegando tuttavia alle Regioni e alle province autonome la possibilità di stabilire date diverse, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica dei propri territori. Il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri elenca inoltre gli ulteriori “step” per le riaperture fino al 15 giugno 2020. Ad aprire per ultimi, fatte salve eventuali deroghe regionali, saranno cinema e teatri.

Ecco, in sintesi, le misure principali:


Isolamento per chi ha i sintomi del Covid-19

L’articolo 1 del decreto obbliga a rimanere in isolamento a casa e a contattare il proprio medico curante, chi accusa infezioni respiratori con febbre oltre i 37,5 gradi. Dovranno rimanere a casa anche gli anziani e i malati cronici, fatti salvi motivi di necessità


Utilizzo delle mascherine

La mascherina è obbligatoria nei luoghi pubblici chiusi e sui mezzi di trasporto, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte di Regioni e Comuni. All’aperto, se è possibile mantenere la distanza di sicurezza, non è, invece, obbligatorio indossarla. Anche i bambini al di sotto dei se anni sono dispensati dall’utilizzo della mascherina.  


Bar e ristoranti

Le attività delle strutture ricettive possono riaprire solo se in grado di assicurare il distanziamento fisico di almeno un metro tra i clienti e dietro la stretta osservanza dei protocolli adottati dalle regioni (i protocolli dell'Emilia-Romagna qui). I protocolli o linee guida devono disciplinare:

  1. Modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
  2. Modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
  3. Misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
  4. L’accesso dei fornitori esterni;
  5. Modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
  6. Svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
  7. Modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.

Viaggi all’estero

Dal 3 giugno 2020, al netto di eventuali disposizioni specifiche per le diverse aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati, non saranno soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per:

  1. Stati membri dell’Unione Europea;
  2. Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. Regno Unito e Irlanda del nord;
  4. Andorra e Principato di Monaco;
  5. Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Viaggi vietati

Dal 3 al 15 giugno 2020, resteranno vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Sarà in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Isolamento fiduciario per chi arriva dall’estero prima del 3 giugno

Prima del 3 giugno, chi arriverà in Italia dall’estero – ad esempio per motivi di necessità e urgenza oppure di salute – dovrà trascorrere 14 giorni di isolamento fiduciario a casa o presso una dimora preventivamente indicata, anche se asintomatico e se è arriverà a bordo della propria auto privata. Tali persone saranno inoltre obbligate a comunicare immediatamente il loro arrivo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e verranno sottoposte alla sorveglianza sanitaria.


Messe e funzioni religiose

Da lunedì 18 maggio, l’accesso in chiesa, in sinagoga e negli altri luoghi di culto è consentito solo nel rispetto della distanza di almeno un metro e di una serie di disposizioni volte a evitare assembramenti e contatti a rischio. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni. Per quanto riguarda le messe cattoliche, i fedeli potranno accedere — secondo percorsi differenziati di entrata e uscita — solo se muniti di mascherina e dovranno rimanere nel posto loro assegnato, a distanza minima di un metro l’uno dall’altro. Spetta al sacerdote avvicinarsi ai fedeli per l’eucaristia, lasciando cadere l’ostia nelle mani di coloro che la richiederanno. Bandito ogni contatto tra le persone raccolte in preghiera, compresa la stretta di mano come segno di pace. Le chiese devono essere sanificate quotidianamente o più volte al giorno nel caso in cui ospitino più di una funzione.


Cinema e teatri

Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche, si potranno svolgere solo con posti a sedere pre-assegnati e distanziati di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori. A seconda della capienza delle strutture, il numero massimo di spettatori potrà essere di 1000 per gli spettacoli all’aperto e di 200 persone, in ogni singola sala, per quelli nei luoghi chiusi.


Sale scommesse, bingo e discoteche chiuse

Restano chiuse, anche dopo il 18 maggio, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali “assimilati”, unitamente alle discoteche e alle sale da ballo.


Centri benessere e culturali chiusi

Niente apertura, al momento, anche per i centri benessere e termali (eccezion fatta per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), oltre ai centri culturali e sociali.


Manifestazioni senza cortei e distanziati

Tutti i cortei restano vietati fino a data da destinarsi. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma “statica”, a condizione che siano osservate le distanze fisiche prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Il testo integrale del DPCM 17 maggio qui

Gli allegati al DPCM 17 maggio qui

 

Aggiornamento domenica 17 maggio (ore 20.30)

In DOCUMENTI ALLEGATI, il nuovo Dpcm del 17 maggio, con gli allegati, contenente tutte le misure anticovid-19 in vigore da lunedì 18 maggio 2020, e date successive.

 

Aggiornamento sabato 16 maggio (ore 21.45)

IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE DA LUNEDI' 18 MAGGIO 2020

Presentato questa sera dal premier Giuseppe Conte il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 che stabilisce il calendario delle riaperture sul territorio nazionale dal 18 maggio e dal 3 giugno 2020. Le misure in sintesi.

 

Da lunedì 18 maggio ci si potrà muovere, senza bisogno di autocertificazione, all'interno del territorio regionale. Le restrizioni a questo tipo di spostamento potranno essere reintrodotte solo per specifiche aree del territorio stesso interessate da un aggravamento della situazione epidemiologica.

 

Fino al 2 giugno non ci si potrà, invece, spostare in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti interregionali saranno possibili dal 3 giugno. Lo stesso vale per gli spostamenti da e per l'estero, vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, e che invece saranno possibili a partire dal 3 giugno.

È vietato muoversi dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché positive al covid-19 o in quarantena precauzionale.

 

E’ vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, di qualsiasi natura, con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo o fieristico e ogni attività convegnistica o congressuale in luogo pubblico o aperto al pubblico si svolgono, dove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

 

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a preferire a prevenire il rischio di contagio.

 

Le attività economiche, produttive sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (i protocolli della Regione Emilia - Romagna qui). Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino a ripristino delle condizioni di sicurezza. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la Regione può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel suo territorio, misure derogatorie, ampliative o restrittive.

 

Le Regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica dei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio saranno comunicati giornalmente dalla Regione al ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità.

 

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui è impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un  metro.

 

Il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 e il n. 19 del 25 marzo 2020 cui si fa riferimento nel nuovo dl.

 

Aggiornamento sabato 16 maggio (ore 14.45)

RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’: TUTTI I PROTOCOLLI DI SICUREZZA

In vista della riapertura, a partire da lunedì 18 maggio 2020, di tutte le attività economiche, la Regione Emilia-Romagna ha condiviso dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da covid-19 con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona).

I protocolli regionali, del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto un accordo, contengono le linee guida e le indicazioni per salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse. 

I protocolli al link della Regione Emilia - Romagna.

Negli allegati le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, uscite dall'accordo tra Governo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Ricordiamo, infine, le aperture e le chiusure ancora in atto nel Comune.

Chiusi fino al 17 maggio compreso tutti i parchi giochi, le aree verdi e i giardini pubblici comunali (anche quelli non provvisti di delimitazione fisica), vista l’impossibilità di garantire la distanza interpersonale di sicurezza;

Aperti i cimiteri, con i consueti orari. Per poter accedere sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti. Inoltre, all’interno dei cimiteri, dovranno essere evitati assembramenti e dovrà essere mantenuta la distanza minima di un metro tra le persone.

Sono consentite  le cerimonie funebri, da svolgersi preferibilmente all’aperto, con l’esclusiva partecipazione di congiunti, e comunque fino a un massimo di 15 persone nel cimitero di Traversetolo e fino a un massimo di 10, per motivi dimensionali, nei cimiteri delle frazioni, compresi gli addetti della ditta incaricata dell’esecuzione delle operazioni funebri, sempre indossando protezioni delle vie respiratorie, guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Aperta anche alle utenze domestiche del territorio il centro di raccolta dei rifiuti di piazzale della Pace (zona cimitero) secondo gli orari consueti del periodo estivo (orario legale): lunedì 9 – 12, martedì 10 - 12 / 15 – 18, giovedì 10 - 12 / 15 – 18, venerdì 9- 12, sabato 9 – 12 / 15 – 18; mercoledì CHIUSO.

In considerazione anche della riapertura del centro di raccolta ai privati, si rende noto che, d’ora in avanti, la distribuzione dei sacchetti per la raccolta indifferenziata avverrà solo presso il centro e non più presso gli uffici comunali.

Aperto l’ufficio Ica Srl - Imposte Comunali Affini, in via San Martino 76. L’ufficio gestisce per conto del Comune i pagamenti relativi all’imposta pubblicità e affissioni e alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche e passi carrai (Tosap). Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il ricevimento del pubblico, per evitare assembramenti, avverrà previo appuntamento contattando il numero

L’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico potrà avvenire su appuntamento, contattando precedentemente i seguenti numeri: Stato Civile, Anagrafe e Servizi Cimiteriali 0521 344531, 0521 344528 e 0521 344512.

Per garantire tutti i servizi rivolti alla cittadinanza, gli uffici rimangono a disposizione e sono contattabili ai seguenti numeri di telefono: Anagrafe - URP 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344528 e 0521-344512; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio Tributi 0521-344563 e 0521-344524; Ufficio commercio 0521-344557 e 0521-344523; Centralino 0521-344546 (per tutti gli altri Uffici).

Qui sono disponibili, inoltre, suddivisi per servizio, tutti gli indirizzi e-mail del personale del Comune di Traversetolo.

Aperta per il prestito la biblioteca comunale (qui la notizia completa; chiuso il museo Renato Brozzi.

 

 

Aggiornamento venerdì 15 maggio (ore 14.30)

DISTRIBUZIONE MASCHERINE GRATUITE DA LUNEDI' 18 MAGGIO

Link

 

PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: AMPLIAMENTO GIORNI E ORARI APERTURA DA LUNEDI' 18 MAGGIO

Link

 

Aggiornamento venerdì 15 maggio (ore 11.30)

COMMERCIO, BAR, RISTORAZIONE: LE REGOLE PER RIAPRIRE

Numero di clienti contingentato in base alle dimensioni dei locali, percorsi differenziati di entrata e uscita, ingressi scaglionati, dispenser per disinfettare le mani e, naturalmente obbligo di guanti e mascherine per tutti nel caso in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. E ancora: pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti e, nei negozi di vestiti e calzature, disponibilità di guanti usa e getta obbligatori per toccare gli articoli.

Sono alcune delle principali misure anti-contagio contenute nel protocollo varato dalla Regione Emilia-Romagna per gli esercenti di bar, ristoranti, negozi al dettaglio, centri commerciali, e per gli ambulanti che vorranno ripartire sia singolarmente, sia all’interno di mercati, fiere e mercatini degli hobbisti.

Misure che i sindaci potranno ulteriormente regolamentare ulteriormente per mezzo di ordinanze, in base alle necessità del proprio territorio.

Tutte i dettagli qui.

 

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Aggiornamento giovedì 14 maggio (ore 13.15)

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL "DECRETO RILANCIO"

Presentato ieri sera, mercoledì 13 maggio, dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte il cosiddetto “Decreto Rilancio”, che, ora, arriverà in Parlamento.

Una “manovra” da 55 miliardi di euro, che si sostanzia di misure di rilancio e di sostegno per le imprese, le famiglie, i lavoratori, la sanità, l’università e la ricerca, il turismo e la cultura.

Per i dettagli del decreto vi rimandiamo al link sul sito del governo.

 

Aggiornamento martedì 12 maggio (ore 13.15)

Via libera dalla giunta della Regione Emilia-Romagna al piano sui test sierologici. Confermato il “no” al “test fai da te” per i privati cittadini, che potranno sottoporsi al test solo con prescrizione medica e a pagamento. A carico del sistema sanitario rimane invece il costo dell’eventuale tampone di verifica di positività.

I dettagli qui.

 

Aggiornamento martedì 12 maggio (ore 11)

PATENTI E DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: l'elenco completo delle proroghe del MIT

 

Il Ministero dei Trasporti (MIT) ha diramato un aggiornamento dettagliato, che sostituisce tutte le comunicazioni precedenti, con le proroghe delle scadenze che riguardano la patente, i documenti per la circolazione, le autorizzazioni (compresi i permessi di soggiorno) e i nuovi termini per gli adempimenti amministrativi. Un utile vademecum in formato tabellare da tenere a portata di mano.

Dettagli e scadenze

 

Aggiornamento giovedì 7 maggio (ore 17.45)

DAL 18 MAGGIO RIPRENDONO LE CELEBRAZIONI DELLA MESSA

 

Da domenica 18 maggio i preti potranno tornare a celebrare messa e i fedeli cattolici a parteciparvi. È stato firmato questa mattina, giovedì 7 maggio, il «protocollo di intesa» tra governo e Cei dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani. La ripresa sarà graduale, e saranno adottate  tutte le precauzioni del caso: «accessi contingentati», o numero chiuso, mascherine obbligatorie, distanze, distribuzione della comunione con guanti monouso, disinfezione degli ambienti, divieto di ingresso a chi ha una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi.

Anche per le altre religioni si procederà a documenti analoghi.

 

Il protocollo stabilisce che «l’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento» e che il «legale rappresentante», il parroco, «nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, individui la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza», almeno un metro e mezzo tutt’intorno. L’accesso resta dunque «contingentato e regolato da volontari o collaboratori»; se le richieste superano il numero massimo consentito «si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche». Entrando in chiesa bisogna rispettare la distanza di «almeno un metro e mezzo», se possibile si devono aprire più ingressi e distinguerli dalle uscite, con le porte che restano aperte «per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate». All’ingresso saranno disponibili dei «liquidi igienizzanti» per le mani. I fedeli indosseranno le mascherine e non potranno entrare se hanno una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi o sono stati in contatto «nei giorni precedenti» con persone positive al Covid-19. «Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente». I luoghi di culto, comprese le sagrestie, «siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione»; si dovrà inoltre «favorire il ricambio dell’aria». alla fine di ogni messa, «i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati».

Bisognerà «ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri», può esserci un organista ma «si ometta il coro», non si deve fare lo scambio della pace, le acquasantiere resteranno vuote.

La distribuzione della Comunione, «avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli». Per evitare i contatti «non è opportuno che siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo» e le offerte non dovranno essere raccolte durante la messa ma «attraverso appositi contenitori» all’ingresso della chiesa.

 

Tutte le disposizioni si applicano anche per battesimi, matrimonio, unzione degli infermi e funerali. Le cresime sono rinviate. Le confessioni devono avvenire «in luoghi ampi e areati», sacerdoti e fedeli «indossino sempre la mascherina». Se alcune chiese non sono adatte a rispettare la normativa sanitaria perché ad esempio troppo piccole, il vescovo«può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto.

 

Aggiornamento mercoledì 6 maggio (ore 19.15)

 

Da domani, giovedì 7 maggio 2020, sono autorizzati gli spostamenti in ambito regionale, non più solo provinciale, anche insieme a persone conviventi. L’attività sportiva sarà permessa in strutture e circoli sportivi, purché in spazi all’aperto e senza contatto fra gli atleti. Ammesse anche le attività sportive acquatiche individuali, con l’accesso agli specchi d’acqua che potrà avvenire secondo modalità stabilite dai singoli comuni.

 

È il contenuto della nuova ordinanza firmata oggi, mercoledì 6 maggio, dal presidente della Regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini.

 

Spostamenti
Gli spostamenti per raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione vengono consentiti nell’intero territorio regionale e non più solo in quello provinciale. Resta l’obbligo di rientro in giornata.
La possibilità di muoversi in ambito regionale viene estesa anche agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità, come fare la spesa, quelle cioè indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile (articoli 1, lettera a).
Così come potranno avvenire in ambito regionale gli spostamenti per svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Inoltre, le visite ai congiunti e la stessa attività motoria e sportiva - oltre che gli stessi spostamenti per arrivare alle seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà, sempre e solo per le attività consentite – potranno avvenire anche insieme a persone conviventi, non solo individualmente.

 

Strutture e circoli sportivi

L’ordinanza stabilisce poi che l’attività sportiva sia consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all’aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti (un esempio, il tennis in campi appunto all’aperto). Resta sospesa, però, ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

Attività sportive acquatiche individuali
L’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.

 

Aggiornamento lunedì 4 maggio (ore 15.30)

Da lunedì 4 maggio riaprono il centro di raccolta dei rifiuti ai privati e l'ufficio Ica su appuntamento. Cimiteri aperti dal 5/7 maggio. Come avverrà l'accesso in Comune

Tutti i dettagli qui.

 

Aggiornamento sabato 2 maggio (ore 22.15)

Le domande più frequenti sulla Fase 2 dell'emergenza #covid-19 che si avvierà da lunedì 4 maggio 2020. Dal sito del Governo, aggiornato al 2 maggio, e della REgione Emilia - Romagna

http://www.governo.it/it/faq-fasedue

http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

 

Aggiornamento di venerdì 1° maggio (ore 12)

ORDINANZA REGIONALE: OBBLIGO DI MASCHERINE. RIAPRONO LE BIBLIOTECHE (SOLO PER IL PRESTITO). SI’ ALL'ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA INDIVIDUALE. VIA LIBERA AGLI SPOSTAMENTI (INDIVIDUALI con RIENTRO IN GIORNATA) PER LA MANUTENZIONE DELLA SECONDA CASA. PARCHI E CIMITERI CON MODALITA’ E ORARI A DISCREZIONE DEI COMUNI

 

Mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, ma anche di praticare l’allenamento e l’attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Possibilità di riaprire di parchi e giardini (ma non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.
E’ quanto prevede - a partire da lunedì 4 maggio - la nuova ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, le cui disposizioni si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Piacenza, che in base al provvedimento viene riallineata al resto del territorio regionale.
L’atto definisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale, per far fronte alla riapertura di parte delle attività produttive, garantendo sempre la sicurezza sanitaria.
Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e assoluta e comprovata urgenza definiti nel decreto governativo. Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale e la visita ai “congiunti”, così come definiti sempre nel provvedimento governativo, in quello regionale. A questo riguardo, viene specificato che il territorio della Repubblica di San Marino va considerato per gli spostamenti in ambito provinciale, territorio della provincia di Rimini, e per quelli in ambito regionale, territorio della regione Emilia-Romagna.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

Seconde case, camper, roulotte

Da lunedì 4 maggio sarà dunque possibile raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Un’opportunità che si affianca a quella già concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Anche in questo caso ci si potrà spostare solo nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.
È concesso - sempre in ambito provinciale - anche l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture.
Riaprono parchi e giardini pubblici, sì all’attività fisica e all’allevamento e addestramento di animali

Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.
Viene invece confermato il divieto di accesso a spiagge e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.
È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.
Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.
Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Cimiteri

Anche i cimiteri potranno riaprire e saranno le amministrazioni comunali a dettare orari e modalità di accesso.

Biblioteche

Per la sola attività di prestito (non dunque di consultazione), l’ordinanza consente la riapertura delle biblioteche. Consegna e restituzione dei volumi dovranno essere organizzate in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio.

Trasporto pubblico

Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma - dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l’offerta del servizio ferroviario regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.
La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.
Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, a partire dalla sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto - almeno una volta al giorno - informando gli utenti sui corretti comportamenti da tenere. Più in generale: dovranno essere adottate misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa.
Sugli autobus sarà sospesa l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service; i passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.

 

Aggiornamento giovedì 30 aprile (ore 18)

Da lunedì 4 maggio 2020 riaprono il centro di raccolta dei rifiuti ai privati e l'ufficio Ica su appuntamento. Chiusi ancora i cimiteri, con eccezione per le cerimonie funebri. Come avverrà l'accesso in Comune.

Tutti i dettagli qui.

 

Aggiornamento mercoledì 29 aprile (ore 16.15)
AUTORIZZATI GLI SPOSTAMENTI PER MANUTENZIONE IMBARCAZIONI e VELIVOLI e PER INTERVENTI EDILI PROPEDEUTICI A CANTIERI SPECIFICI

Con la nuova ordinanza regionale (n. 73 del 28 aprile 2020), da oggi, mercoledì 29, è possibile spostarsi per fare manutenzione alle imbarcazioni e ai velivoli di proprietà, nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.
Nel settore edilizio sono consentite alle imprese le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari, sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici e all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.
Ulteriori dettagli

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento martedì 28 aprile (ore 12)

Ecco l’elenco delle attività aziendali e professionali consentite, individuate secondo Codici ATECO aggiornato dal Dpcm 10 aprile 2020 (Elenco aggiornato).

La Prefettura di Parma fornisce istruzioni utili alle Aziende che producono beni e/o servizi funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali, per la compilazione delle comunicazioni di prosecuzione attività o della richiesta di autorizzazione (Vai al testo integrale della circolare del Prefetto di Parma).

Ulteriori dettagli

 

Aggiornamento lunedì 27 aprile (ore 12)

DAL 4 MAGGIO SCATTA LA "FASE 2": LE RIAPERTURE E I DIVIETI

«Metodo e rigore». Queste le parole pronunciate dal premier Giuseppe Conte nella serata di domenica 26 aprile, nel comunicare i dettagli delle misure relative alla “Fase 2” dell’emergenza da covid-19, approvate nel nuovo Dpcm del 26 aprile 2020.

Una fase in cui le maglie delle misure restrittive si allenteranno progressivamente a partire da lunedì 4 maggio, e durante la quale si dovrà convivere con il virus, con mascherine, guanti e gel disinfettanti, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro per prevenire il contagio.

Con l’ordinanza n. 11/2020, la Protezione civile ha inoltre fissato il prezzo massimo delle mascherine di tipo “chirurgiche”, che non potrà superare i 50 centesimi al pezzo.
Ecco, in sintesi, le misure varate dal Governo:

Spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

Autocertificazione
L’autocertificazione sarà ancora necessaria per almeno due settimane. In sostanza alle tre motivazioni che consentono gli spostamenti (lavoro, salute, stato di necessità) se ne aggiunge una quarta: incontro con i congiunti.

 

Dispositivi di protezione
Nei luoghi chiusi la mascherina diventa obbligatoria. E quindi dentro i negozi, negli uffici, nelle fabbriche, sugli autobus, sulla metropolitana, nei treni e a bordo degli aerei. Per evitare abusi e speculazioni, è stato inoltre fissato un prezzo massimo per le mascherine di tipo chirurgico, che non potrà superare i 50 centesimi al pezzo.

 

Assembramenti

E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento.

 

Parchi e sport all’aperto
L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso

rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere

individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

Manifestazioni

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (es.:feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

 

Cerimonie religiose

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione dasvolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

Musei e biblioteche

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (es. le biblioteche).

 

Servizi educativi e attività didattiche

Restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.

 

Viaggi di istruzione e gemellaggi

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Commercio

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;

Le attività aperte sono tenute ad assicurare ingressi scaglionati con tempi minimi di permanenza per gli acquisti; è inoltre raccomandata l’applicazione delle misure indicate nell’allegato 5;

Chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

Servizi alla persona

Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

 

Attività produttive

Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (ripartono tutte le attività di manifattura, il commercio all'ingrosso e i cantieri privati);

 

Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le relative filiere di servizio.

 

Ristorazione

Consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle vicinanze (vai all'ordinanza regionale già in vigore).

 

Aggiornamento sabato 25 aprile (ore 12.45)

RIPARTONO LA VENDITA DI CIBO DA ASPORTO E LA TOELETTATURA DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA, con l’ordinanza regionale del 24 aprile 2020.

Da lunedì 27 aprile 2020 , sul territorio regionale, si potrà tornare a effettuare la vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi che somministrano alimenti e bevande e da parte delle  attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione online o telefonica, e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori dalle attività e prevedere la presenza di non più di un cliente alla volta dentro il locale. Cliente che dovrà rimanere il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto.
Via libera anche all’attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, su appuntamento, utilizzando i dispositivi di protezione individuale e garantendo il distanziamento sociale. Il servizio dovrà essere svolto senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”.

L’atto della giunta regionale prevede, poi, un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila destinate alle aziende di trasporto pubblico.

 

Aggiornamento giovedì 23  aprile (ore 10)

RIAPRONO ORTI URBANI, COMUNALI E RIPRENDE L’ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA

In attesa delle nuove direttive che verranno definite dal governo a partire dal prossimo 3 maggio, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha emanato un’ordinanza (n. 66 del 22/04/2020) che da oggi, giovedì 23 aprile, consente la ripresa di alcune attività.

Tra queste si segnalano:

Orti e vendita di fiori

È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione, per autoconsumo, anche all’interno degli orti urbani e comunali. Attività che potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza.
 

ATTENZIONE: RIMANE VIETATO CURARE IL PROPRIO ORTO O APPEZZAMENTO DI TERRENO PRESSO LE SECONDE CASE O IN TERRENI AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA.


È inoltre possibile la vendita di prodotti florovivaistici (come semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.) negli esercizi commerciali al dettaglio. Consentito anche il taglio della legna per autoconsumo e in situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria abitazione e comunque entro il territorio comunale di residenza.

 

Il testo integrale dell’ordinanza

 

Aggiornamento venerdì 17 aprile (ore 16)

IL COMUNE LANCIA UNA RACCOLTA FONDI SOLIDALE PER I TRAVERSETOLESI IN DIFFICOLTA'

Una raccolta di fondi che verranno destinati a persone e famiglie di Traversetolo in difficoltà economica, a causa dell’emergenza da covid-19, e al sostegno ai bisogni alimentari. Da oggi, venerdì 17 aprile, chi ha la possibilità può donare, e appoggiare la solidarietà, sul conto corrente bancario IT35M0200865991000105892591 appositamente attivato presso l’istituto tesoriere comunale Unicredit, filiale di Traversetolo, e intestato al Comune.

IMPORTANTE. Su quanto donato, da persone o imprese, sul conto corrente IT35M0200865991000105892591 verrà riconosciuta una detrazione d’imposta. Per usufruire di tale detrazione nella causale di versamento devono essere indicati il codice fiscale di chi versa e la dicitura “Emergenza covid-19”.

Tutte le informazioni qui.

 

Aggiornamento venerdì 17 aprile (ore 12)

LA REGIONE BLOCCA I TEST SIEROLOGICI "FAI DA TE" 

Niente esami al di fuori del percorso di screening definito dalla sanità regionale

La Regione Emilia-Romagna ha vietato la distribuzione o l'effettuazione di test sierologici sui privati cittadini, al di fuori del percorso di screening definito dalla sanità regionale, per scongiurare il rischio di risultati non idonei che potrebbero creare false certezze sulla presenza di anticorpi al covid-19, innescando potenziali comportamenti a rischio.
Sì, invece, a campagne di screening da parte delle imprese e alla somministrazione di test ai propri dipendenti, purché siano sempre nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità indicate dalla giunta regionale.

Ulteriori approfondimenti sul sito della Regione Emilia-Romagna

 

 

Aggiornamento al 15 aprile (ore 14)

TUTTE LE INFORMAZIONI PER LE IMPRESE CHE PROSEGUONO O RIPRENDONO L’ATTIVITA’

Ecco l’elenco delle attività aziendali e professionali consentite, individuate secondo i codici ATECO aggiornato dal Dpcm del 10 aprile 2020 (elenco aggiornato).

La Prefettura di Parma fornisce istruzioni utili alle aziende, che producono beni e/o servizi funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali, per la compilazione delle comunicazioni di prosecuzione attività o della richiesta di autorizzazione.

Informazioni e modulistica

 

Aggiornamento mercoledì 15 aprile (ore 10)

PROROGATE CHIUSURE E SOSPENSIONI DI ATTIVITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE

Con ordinanza sindacale n. 23 del 14 aprile 2020 è stata prorogata la chiusura fino al 3 maggio 2020 compreso del centro di raccolta di piazzale della Pace (zona cimitero) alle utenze domestiche.

Confermate, con ordinanza n. 22 del 14 aprile 2020, le modalità di accesso regolamentato agli uffici del Comune, solo per urgenze non rinviabili e su appuntamento. Questo provvedimento avrà validità fino a quando rimarranno in vigore le misure di contenimento e gestione dell’emergenza da coronavirus adottate con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, con atti del ministro della Salute o con atti della Regione Emilia –Romagna.

Nei Documenti Allegati le ordinanze (“Ordinanze del sindaco proroghe chiusure del 14 aprile 2020)

 

Aggiornamento sabato 11 aprile (ore 21.45)

ORDINANZA REGIONALE: CONFERMATE LE MISURE IN VIGORE IN EMILIA - ROMAGNA. DAL 19 RIAPRONO I SUPERMERCATI ALLA DOMENICA

L’ordinanza del presidente della Regione Emilia – Romagna emessa questo pomeriggio ha confermato le misure ulteriormente restrittive in vigore nella regione e in scadenza lunedì 13 aprile, prorogandole fino al 3 maggio.

Novità rilevante è che è stata decisa, a partire da domenica 19 aprile, la riapertura dei supermercati la domenica. L’ordinanza prevede che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture sia consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria.

Nelle due giornate di festività nazionale - 25 aprile e 1° maggio - tutte le attività di vendita saranno chiuse (tranne farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante).

Ulteriori dettagli al link

 

Aggiornamento venerdì 10 aprile (ore 23)

CONTINUA LA CHIUSURA GENERALE FINO AL 3 MAGGIO; CON QUALCHE ECCEZIONE

Con un nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sono state prorogate fino al 3 maggio compreso le misure restrittive attualmente in vigore circa gli spostamenti e le sospensioni di attività, con alcune eccezioni.

A partire da martedì 14 aprile riapriranno, ad esempio, la silvicoltura, per consentire l’approvvigionamento di legna combustibile, le cartolibrerie e il relativo commercio all’ingrosso compreso quello di carta e cartone, le librerie e le rivendite di abbigliamento per bambini e neonati.

C’è la ripresa della produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, c’è l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili), gli articoli in paglia e i materiali da intreccio, la costruzione di pc e periferiche oltre alla produzione di componenti e schede elettroniche.

Ripartiranno anche le attività di riparazione e manutenzione di aerei e treni, le opere idrauliche e la cura e manutenzione del paesaggio.

Autorizzate anche le attività degli organismi internazionali, come l’Onu e le sue agenzie.

Per i call center si precisa, invece, che le attività sono consentite solo ‘in entrata’, per le risposte alle chiamate degli utenti per informazioni o per trattare con i clienti per assistenza o reclami.

 

Ecco la lista completa delle attività commerciali al dettaglio che saranno aperte dal 14 aprile (allegato 1 del decreto):

 

Ipermercati

 

Supermercati

 

Discount di alimentari

 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

 

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

 

Farmacie

 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

 

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

 

Commercio al dettaglio di libri

 

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

 

Riapriranno anche le lavanderie (allegato 2)

 

Aggiornamento venerdì 10 aprile (ore 12.45)

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATEAZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Con delibera di consiglio comunale n. 3 del 7 aprile 2020 l’amministrazione comunale ha deciso di differire e sospendere i termini di versamento delle rateizzazioni dei tributi comunali (es. Tari, Imu…) per agevolare i contribuenti in questo periodo di emergenza. Questa decisione riguarda  i cittadini che hanno ottenuto un provvedimento in cui veniva concessa una rateazione dei tributi comunali.

 

Di seguito, la sintesi di quanto deliberato:

  • è stato sospeso il pagamento delle rate relative alle rateazioni accordate sul pagamento dei singoli tributi arretrati in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo al 30 giugno 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali;
  • è stato sospeso il pagamento delle rate relative alle rateazioni di tutti gli accertamenti relativi ai tributi comunali nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo al 30 giugno 2020, disponendo che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazioni previsto nei regolamenti comunali.

 

Resta la possibilità, per i contribuenti, di versare volontariamente alle scadenze previste, anche se queste sono state differite o sospese.

 

Aggiornamento mercoledì 8 aprile (ore 16.30)

DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Si comunica che, in via eccezionale e solo per motivi di oggettiva necessità, il servizio di consegna dei sacchetti per la raccolta differenziata di plastica e rifiuto organico viene effettuato, in municipio, previa telefonata allo 0521 344 546, nella giornata di giovedì dalle ore 9 alle 12.

 

Aggiornamento mercoledì 8 aprile (ore 14.30)

DPCM A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E PER L'ISTRUZIONE

La presidenza del Consiglio dei ministri ha varato un nuovo decreto, con le misure per aiutare le imprese e per definire come proseguirà l'attività scolastica.

Vai alla notizia

 

Aggiornamento martedì 7 aprile (ore 12)

Contatti con il Suap telefonici o via mail

In ottemperanza al Dpcm del 1° aprile, che proroga le misure restrittive per il contenimento del contagio da coronavirus decise dal Governo, i tecnici del Suap (sportello unico Attività produttive) dell'Unione pedemontana parmense, saranno in servizio in modalità smart working. Potranno pertanto essere contattati telefonicamente allo 0521 344543 o via mail all'indirizzo suap@unionepdemontana.pr.it.

Il tecnico di riferimento del servizio Prevenzione Rrischio sismico, che fa capo sempre al Suap, sarà invece reperibile esclusivamente via mail all'indirizzo s.maggiali@unionepedemontana.pr.it.

 

Vai alla pagina del SUAP

 

Aggiornamento lunedì 6 aprile (ore 14)

OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE

Per scongiurare l'ulteriore diffondersi del contagio da covid-19 sul territorio del Comune, con l’ordinanza n. 20 del 6 aprile 2020, il sindaco Simone Dall'Orto ha disposto l’obbligo, per i cittadini, di indossare la mascherina quando si recano negli esercizi commerciali o in altri luoghi aperti al pubblico. Al posto della mascherina è consentito qualunque altro indumento per coprire naso e bocca. Contestualmente, si raccomanda la puntuale disinfezione delle mani.

Inoltre, al fine di scongiurare possibili assembramenti di persone, ha vietato l’utilizzo di panchine e di sedute pubbliche su tutto il territorio comunale.

Tutti i dettagli al link

https://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=44232

 

Aggiornamento sabato 4 aprile (ore 12)

Con ordinanza congiunta del 3 aprile 2020, ministero della Salute e Regione Emilia - Romagna hanno disposto la proroga fino al 13 aprile delle misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle valide per l’intero territorio nazionale adottate fino a questo momento.

Le misure riguardano, tra le altre, attività di asporto e take-away, bar e ristorazione, e specificano quali attività sono consentite nei prefestivi e festivi per i supermercati.

 

Aggiornamento venerdì 3 aprile (ore 16.45)

NUOVE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI CIMITERIALI

Una nuova ordinanza del sindaco, la n. 19 del 3 aprile 2020, precisa alcuni particolari realtivi ai servizi cimiteriali, soprattutto per quanto riguarda le tumulazioni temporanee delle salme, in attesa della cremazione.

 

Aggiornamento venerdì 3 aprile (ore 13.50)

PROROGATE CHIUSURE E SOSPENSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE

Con diverse ordinanze sindacali (in allegato) sono state prorogate le chiusure/sospensioni fino al 13 aprile 2020 compreso di

  • tutti i banchi del mercato domenicale
  • centro di raccolta di piazzale della Pace (zona cimitero) alle utenze domestiche

Confermate fino al 13 aprile compreso le modalità di accesso regolamentato agli uffici del Comune, solo per urgenze non rinviabili e su appuntamento e la chiusura, fino al 14 aprile, dell’ufficio Ica.

 

Aggiornamento venerdì 3 aprile (ore 10.15)

BUONI SPESA

Da lunedì 6 aprile, i cittadini di Traversetolo, potranno richiedere il buono spesa per l’acquisto di beni di prima necessità in modo semplice e veloce.

Ne potranno beneficiare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza coronavirus, che abbiano subito una riduzione del reddito a seguito della sospensione o chiusura di attività commerciali, artigianali e industriali, oppure composti da persone che non abbiano incassato regolarmente lo stipendio.

Tutti i dettagli per richiedere il buono qui.

 

Aggiornamento mercoledì 1° aprile (ore 21.45)

CONFERMATE TUTTE LE MISURE RESTRITTIVE FINO AL 13 APRILE

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha annunciato questa sera di avere firmato il decreto che proroga fino al 13 aprile compreso le misure restrittive introdotte fino a questo momento per contrastare la diffusione del covid-19 (decreti 8, 9, 11 e 22 marzo, ordinanze del ministero della Salute 20 e 28 marzo). L’unica novità riguarda il divieto di allenamento per atleti professionisti e dilettanti.

Le attività consentite dovranno essere svolte  rispettando la distanza di almeno un metro dagli altri e indossando la mascherina.

Nessun allentamento, dunque, nella lotta al contagio. L’imperativo è sempre quello di restare a casa, per evitare che le norme adottate fin qui vengano vanificate.

In allegato il testo del decreto.

 

Aggiornamento martedì 31 marzo (ore 20)

SI' ALLE PASSEGGIATE GENITORE -FIGLIO, NO AL JOGGING

I figli minori possono fare una passeggiata con uno dei genitori nei pressi della propria abitazione perché si tratta di un’attività motoria e non di uno sport all’aperto. Lo chiarisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti su spostamenti e assembramenti. Nel documento si sottolinea che «è da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione». La circolare specifica anche che «l’attività motoria è generalmente consentita e la passeggiata non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)». Si legge, inoltre, che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (case-famiglia), ma chi arriva dall’esterno «è tenuto al rispetto della distanza e all’uso dei dispositivi di protezione, guanti e mascherine». Resta vietato svolgere attività ludiche o ricreative all'aperto e accedere a parchi, giardini pubblici, parchi gioco.

 

Aggiornamento martedì 31 marzo (ore 19.30)

BONUS 600 EURO LAVORATORI AUTONOMI: COME OTTENERLO

L’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) ha comunicato, con una circolare, come accedere all’indennità di 600 euro, che può essere richiesta dal 1° aprile dai liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva), dai co.co.co., dai lavoratori stagionali e da quelli dello spettacolo. La circolare chiarisce, inoltre, come per l'indennità non sia prevista alcuna contribuzione figurativa né l’assegno familiare.

Ulteriori dettagli

 

Aggiornamento 30 marzo (ore 10.30)

BUONI SPESA E AIUTI ALIMENTARI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto del 28 marzo che prevede l’erogazione anticipata, rispetto al mese di maggio, del 66 per cento del Fondo di solidarietà comunale destinato agli enti locali, pari a 4,3 miliardi di euro, con uno stanziamento aggiuntivo da 400 milioni di euro per la consegna di “buoni spesa” e pacchi alimentari alle famiglie che si trovino in condizioni di difficoltà economiche.

"La quota del fondo assegnato a ciascun Comune sarà gestita ed erogata dal Comune medesimo, privilegiando i criteri di prossimità e sussidiarietà", si legge nel Dpcm. E ancora: "Il riparto di tali risorse aggiuntive sarà basato su criteri nuovi, calibrati per l'esigenza eccezionale, quali i principi del minor reddito pro capite (50-66 per cento) e del numero di abitanti (33-50 per cento) - criteri concordati con l'Anci”.

Il Governo ha inoltre stabilito che "le risorse ricevute da ciascun Comune per la solidarietà alimentare saranno destinate, con un vaglio preventivo molto semplificato e flessibile (evitando requisiti rigidi) da parte dei servizi sociali comunali, a tutti coloro che versano in situazione di necessità alimentare".

Le misure attuative verranno dettagliate con successiva comunicazione.

 

Aggiornamento venerdì 27 marzo (ore 16.30)

Il sindaco Simone Dall’Orto ha emesso l’ordinanza n. 15 del 27 marzo 2020, che si è resa necessaria per adottare una serie di misure legate alla gestione dei servizi cimiteriali, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all’emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da covid -19.

L’ordinanza prevede, innanzitutto, la prosecuzione della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, già prevista dal decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna n.45 del 21 marzo 2020, per tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali a oggi vigenti. Sono garantiti i servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali trasporto, ricevimento,inumazione, tumulazione di feretri.

È consentito, al momento del ricevimento del feretro, l’accesso ai cimiteri comunali soltanto a un numero ristretto di persone (non superiore a 5) che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione. La ditta incaricata dell’esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, deve verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale e l’impossibilità che si formino assembramenti.

Nelle camere mortuarie dei cimiteri comunali, possono temporaneamente sostare i feretri che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione. Tale sosta non può superare i cinque giorni, fino al 30 aprile 2020. Dopo tale data e fino al 30 settembre 2020, in previsione di un probabile aumento della temperatura, il periodo si riduce a un massimo di tre giorni. In difetto, si disporrà l’immediata traslazione del feretro, procedendo a una tumulazione

temporanea a spese della famiglia.

Si raccomanda alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie di defunti positivi al covid-19 di attivarsi per procedere a trasporto e sepoltura non oltre le 72 ore dal decesso.

L’ordinanza dispone, infine, di autorizzare la tumulazione temporanea per il periodo strettamente necessario alla cremazione - e comunque non superiore a trenta giorni - dei feretri che, in attesa di cremazione, non trovano altre e idonee modalità di conservazione. Saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione.

 

Aggiornamento venerdì 27 marzo (ore 14.15)

CURA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E ATTIVITÀ DI CANILI E GATTILI

Il ministero della Salute ha chiarito, con apposita nota trasmessa nella giornata odierna dalla Regione Emilia - Romagna, le disposizioni per la cura degli animali d'affezione.

In particolare:

Si sottolinea che gli spostamenti per svolgere tali attività necessitano sempre del modello di autocertificazione, eventualmente validato dal Comune di riferimento per le attività di volontariato, nel quale occorre specificare la motivazione del viaggio e l’indirizzo di destinazione.

 

Aggiornamento venerdì 27 marzo (ore 10.15)
MODULISTICA PER LE IMPRESE CHE INTENDONO PROSEGUIRE L'ATTIVITA'
I modelli da inviare alla Prefettura di Parma per le aziende delle filiere dei settori essenziali e strategici che intendono continuare a lavorare.

ATTENZIONE

L’elenco delle aziende individuate secondo Codici ATECO nell’allegato 1 del Dpcm 22 Marzo 2020 è stato modificato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 Marzo 2020, in senso più restrittivo (ELENCO AGGIORNATO QUI).

Per questa ragione, tutte le comunicazioni inviate alla Prefettura di Parma precedenti al Decreto del 25 Marzo 2020 dovranno essere ricontrollate da ciascun richiedente per verificare l’eventuale necessità di modificarle o ritirarle.

Le seguenti comunicazioni allegate dovranno essere inviare all'indirizzo email della Prefettura di Parma: covid19.pref_parma@interno.it, in cui sarà necessario specificare il codice fiscale per le imprese della filiera per cui lavora la ditta dichiarante.

AUTORIZZAZIONE: da utilizzarsi per comunicare che si opera in un settore strategico nazionale (“NON ALIMENTARE O FARMACEUTICO”);

COMUNICAZIONE 1: in caso di prosecuzione di attività e che va corredata da documento identità e dichiarazione dei clienti;

COMUNICAZIONE 2: da utilizzarsi in caso di impianti a ciclo continuo che necessitano di non essere fermati.

AVVISO

La Prefettura di Parma ha avviato la rilevazione urgente del fabbisogno di mascherine chirurgiche o similari e di altri dispositivi di protezione individuale (vedi QUI).
Un ente o un’azienda che abbiano necessità di mascherine per poter svolgere la propria attività possono farne richiesta al proprio Comune via PEC mediante il modulo allegato. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, pena non validità della richiesta.

La pec del Comune di Traversetolo è:

protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it


Aggiornamento giovedì 26 marzo (ore 17)
Coronavirus: tutte le misure e indicazioni per imprese e commercio
Dalla Regione una guida completa con le disposizioni che riguardano le attività produttive, i riferimenti normativi e gli strumenti a disposizione

 

Aggiornamento giovedì 26 marzo (ore 12.15)

IN EMILIA ROMAGNA, ULTERIORI RIDUZIONI PER IL TRASPORTO, RIMODULAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PROROGHE SOSPENSIONI PER TAKE AWAY, SERVIZI SANITARI PRIVATI E STABILIMENTI BALNEARI
Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo  ha aggiornato le misure per il trasporto pubblico e prorogato a venerdì 3 aprile il contenuto del decreto n. 35 del 14 marzo 2020.
Sono previste ulteriori riduzioni del servizio ferroviario regionale e dei bus, taxi e noleggio con conducente anche per la consegna di beni di prima necessità.
Treni
Non sono previste variazioni fino a domenica 29 marzo, mentre da lunedì 30 marzo fino a venerdì 3 aprile la programmazione del servizio ferroviario regionale vedrà ulteriori riduzioni, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione. Di massima, dovrà essere garantito il servizio nell’arco temporale giornaliero e dovranno essere soddisfatte le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso, quindi nella fascia mattutina, oltre all’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti. Il servizio verrà costantemente monitorato e il gestore dovrà effettuare la massima informazione possibile sui nuovi orari del servizio.
Autobus
Sono confermate le disposizioni previste nell’ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 e anche le modalità di accesso ai mezzi: salita dalla porta posteriore e a bordo la distanza di sicurezza.
Taxi e Noleggio con conducente
Rimane valido quanto definito dall’ordinanza n. 39 del 16 marzo, con la raccomandazione agli enti locali di rimodulare l’offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni e comunque garantendo i servizi minimi essenziali. Rispettando le modalità per la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, taxi e ncc possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio o estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone.
Cosa resta in vigore
Fra i provvedimenti che restano in vigore fino al 3 aprile, la sospensione di tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away(ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
Restano consentite, come da precedente ordinanza, le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano.
Prorogate al 3 aprile sia la chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza che la sospensione di qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato.

 

 

Aggiornamento giovedì 26 marzo (ore 12 )

ELENCO AGGIORNATO ATTIVITA' CONSENTITE

Il ministero dello Sviluppo economico ha modificato l’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020, nel quale si individuano i codici Ateco delle attività non sospese.

Alle imprese che, per effetto del nuovo decreto del Mise (testo integrale), dovranno sospendere la propria attività sarà consentito di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino al 28 marzo 2020.

 

Aggiornamento giovedì 26 marzo (ore 9.45)

PUBBLICATO IL DECRETO – LEGGE 25 MARZO 2020

Durante il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 è stato approvato un decreto-legge che introduce la possibilità di adottare uno o più provvedimenti - tra quelli specificati nel decreto stesso che già tutti conosciamo - anche per singole parti del territorio nazionale per periodi predeterminati e reiterabili.

L’applicazione potrà essere modulata in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus, in base a criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Inoltre, per situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni.

SANZIONI tutto il territorio nazionale:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 Euro;

- nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;

-la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni (di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale).

Link al decreto-legge

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

 

Aggiornamento mercoledì 25 marzo (ore 15.15)

PROROGA CHIUSURA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ALLE UTENZE DOMESTICHE

Per evitare assembramenti di persone quali potenziali situazioni di propagazione del virus Covid-19, l’ordinanza sindacale n. 13/2020 aveva chiuso alle solo utenze domestiche il Centro di raccolta dei rifiuti di piazzale della Pace (zona cimitero) fino al 25 marzo 2020 compreso. Con nuova ordinanza, la n. 14 del 25 marzo 2020, il sindaco ha prorogato la chiusura fino al 3 aprile compreso.

Il provvedimento riguarda esclusivamente le utenze domestiche; resta consentito l'accesso alle ditte e alle aziende del territorio.

 

Aggiornamento martedì 24 marzo (Ore 11.45)

LA SPESA SI PUÒ FARE ANCHE IN UN PUNTO VENDITA AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE, MA SOLO SE È IL PIÙ VICINO A CASA O AL PROPRIO LUOGO DI LAVORO  

Con una circolare, il ministero dell’Interno ha chiarito che si può fare la spesa anche al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio, ma solo se si tratta del punto vendita più vicino o se sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel  proprio comune.  Ammessa anche la spesa in punti vendita prossimi alla propria sede di lavoro in cui ci si trova. Tali spostamenti restano comunque consentiti entro i limiti necessari e dovranno essere autocertificati. 

La circolare del Ministero

 

Aggiornamento martedì 24 marzo (ore 10)

Coronavirus e spostamenti: nuovo modulo per l'autodichiarazione

 

Aggiornamento domenica 22 marzo (ore 22.30)

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM che introduce, da lunedì 23 marzo fino al 3 aprile, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Viene disposta la sospensione delle attività produttive che non sono considerate essenziali, fatta salva la possibilità di poter continuare a lavorare a distanza con la modalità di smart working. Le attività produttive essenziali vengono elencate nell'allegato 1 (Link) al decreto.

Le attività professionali, invece, possono continuare, come l’attività degli studi legali, di ingegneria, i call center, attività finanziarie e assicurative, uffici postali, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri, gli alberghi.

Si rafforza inoltre il divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

Restano naturalmente in vigore tutte le disposizioni che sono state adottate precedentemente e che non vengono trattate in questo decreto.

 

Le disposizioni del decreto del 22 marzo 2020

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese. L’elenco dei codici di cui all’ allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al punto successivo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il testo integrale del decreto (Link)

 

Aggiornamento domenica 22 marzo (ore 19.45)

DIVIETO DI SPOSTAMENTO DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA

Per contrastare il diffondersi del coronavirus, il ministro della Salute e il ministro dell'Interno hanno emanato questo pomeriggio una nuova ordinanza, in cui "è FATTO DIVIETO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute". L'ordinanza ha effetto immediato.

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento sabato 21 marzo (ore 18)

CHIUSI I CIMITERI. NEI GIORNI FESTIVI CHIUSI I SUPERMERCATI E GLI ALIMENTARI

Nuova ordinanza del presidente della regione Emilia – Romagna, la n. 45 del 21 marzo 2020, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

Il decreto prevede:

1. Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

2. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.

3. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

4. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 22 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Il testo integrale dell’ordinanza

 

Aggiornamento sabato 21 marzo (ore 12.45)

Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza, in vigore dal 21 al 25 marzo 2020, che stabilisce nuove e più stringenti misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, che in larga parte estende a tutto il territorio nazionale le disposizioni già emanate dalla Regione Emilia-Romagna con l'ordinanza numero 41 del 18 marzo scorso. 

In particolare l'ordinanza del Ministero stabilisce che:

  • È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento sabato 21 marzo (ore 12.45)

NIENTE DIFFERENZIATA PER LE UTENZE CON PERSONE POSITIVE O IN QUARANTENA

Si comunica che, a seguito dell’ordinanza regionale numero 43 del 20 marzo 2020, le persone che vivono in abitazioni dove sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non devono effettuare la raccolta differenziata, ma devono conferire i rifiuti come rifiuti urbani indifferenziati.

Stesso discorso per il conferimento dei dispostivi di protezione individuale (dpi) quali mascherine, guanti, fazzoletti etc. utilizzati come misura di prevenzione al contagio.
Ulteriori dettagli

 

Aggiornamento giovedì 19 marzo

Emessa una nuova ordinanza della Regione, la n. 41 del 18 marzo 2020, per contrastare le forme di assembramento di persone.

A partire dal 19 marzo e fino al 3 aprile 2020 compresi:

- sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici (nel Comune di Traversetolo già dal 12 marzo, per ordinanza del sindaco);

- l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti ESCLUSIVAMENTE per le motivazioni già ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);

- nel caso di attività motoria, intesa come passeggiata per ragioni di salute, o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è OBBLIGATI a restare in prossimità della propria abitazione;

In relazione all’apertura già ammessa degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, la stessa è:

- consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali;

- consentita limitatamente alla fascia oraria dalle 6 alle 18,  dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie;

- vietata nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

Il testo integrale dell'ordinanza

 

Aggiornamento mercoledì 18 marzo (ore 15)

CHIUSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ALLE UTENZE DOMESTICHE

Per evitare assembramenti di persone quali potenziali situazioni di propagazione del virus Covid-19, l’ordinanza sindacale n. 13/2020 ha chiuso alle solo utenze domestiche il Centro di raccolta dei rifiuti di piazzale della Pace (zona cimitero) fino al 25 marzo 2020 compreso.

Il provvedimento riguarda esclusivamente le utenze domestiche; resta consentito l'accesso alle ditte e alle aziende del territorio.

 

Aggiornamento mercoledì 18 marzo (ore 9.30)

Il decreto del 17 marzo 2020 "Cura Italia" con le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo del decreto in allegato.

Tutti i dettagli qui

 

APS: servizi straordinari attivi per le persone in condizioni di fragilità

Azienda pedemontana sociale mobilitata con misure straordinarie e consegne a domicilio. E i progetti per le persone disabili continuano a distanza con Whatsapp.

 

Aggiornamento martedì 17 marzo (ore 13.15)

Il nuovo modulo emanato dal ministero dell’Interno per autocertificare gli spostamenti.

 

Aggiornamento martedì 17 marzo (ore 11)

NUOVO PACCHETTO DI MISURE ECONOMICHE E SOCIALI
varato dalla Regione Emilia-Romagna

Dalla giunta regionale, altri sette milioni per i Comuni. Prorogate scadenze ricostruzione post sisma e nuove risorse per welfare, famiglie e persone in situazioni di fragilità. Altre nove settimane di cassa in deroga per ogni tipo di azienda e nuova liquidità da anticipo saldo fatture

Tutti i dettagli

 

Aggiornamento lunedì 16 marzo 2020 (ore 16)

ACCESSO UFFICI COMUNALI

La nuova ordinanza n. 12/2020 del sindaco Simone Dall’Orto dispone ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 valide da oggi, lunedì 16 marzo, fino al 3 aprile 2020. Riguardano, in particolare, l’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico e stabilisce che questo avvenga solo ed esclusivamente per le attività indifferibili individuate dal decreto sindacale n. 6/2020, per necessità urgenti e non rimandabili, su appuntamento e/o contattando precedentemente i seguenti numeri: Stato Civile, Anagrafe e Servizi Cimiteriali 0521 344531, 0521 344528 e 0521 344512.

Nel decreto citato, il n. 6/2020, sono individuate come “attività indifferibili da rendere in presenza”, con adeguata turnazione del personale, le seguenti:

1. Servizi Cimiteriali;

2. Attività di Stato Civile e Anagrafe.

3. Servizio Protocollo.

Per tutti gli altri uffici è, di norma, precluso l’accesso diretto. Per garantire tutti i servizi rivolti alla cittadinanza, gli uffici rimangono a disposizione e sono contattabili ai seguenti numeri di telefono: Anagrafe - URP 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344528 e 0521-344512; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio Tributi 0521-344563 e 0521-344524; Ufficio commercio 0521-344557 e 0521-344523; Centralino 0521-344546 (per tutti gli altri Uffici).

Qualsiasi altra informazione può essere reperita sul sito del comune che è costantemente aggiornato.

Resta confermata, infine, la sospensione di tutte le attività della Biblioteca comunale e del Museo Brozzi.

 

Riproponiamo l'AVVISO IMPORTANTE: garantito da Azienda pedemontana sociale e in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, è attivo un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per persone che si trovano in situazione di fragilità, prive di rete familiare o in isolamento. I numeri da contattare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, sono: 0521 307117, 0521 307121 e 0521 307111.

 

Aggiornamento sabato 14 marzo

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo ha definito ancor più nel dettaglio i provvedimenti introdotti dal Governo.

Queste sono le misure ora in vigore.

Accanto a ogni voce è specificato il termine temporale.

Evitare gli spostamenti - FINO AL 3 APRILE

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

esigenze lavorative

- situazioni di necessità

motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo attraverso una AUTODICHIARAZIONE che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

 

Libertà di spostamento per lavoratori e merci

Il Governo ha chiarito come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.
Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro lo può fare, ovviamente purché siano motivate. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salutenon presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza, va sottolineato, che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

È possibile uscire per fare la spesa: sbagliata la corsa ai supermercati

Uscire di casa per fare la stesa resta consentito. Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché è garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare.

 

Salute e rispetto della quarantena - FINO AL 3 APRILE

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio.

 

Sospesi nidi, scuole e Università - FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

 

Ristoranti e bar chiusi. Consentite le consegne a domicilio - FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense (se in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

 

Nuovo Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

NuovoNel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.

 

Alberghi, ristorazione consentita solo per i clienti che soggiornano - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.

 

Sospensione delle attività commerciali al dettaglio - FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (VEDI ELENCO COMPLETO), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Supermercati, nel week end consentiti solo spazi per alimentari, farmacie e parafarmacie - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacieparafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 14 marzo precisa in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

 

Parrucchiere, servizi estetici - FINO AL 25 MARZO

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Idraulici e meccanici auto: attività consentita - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Possono proseguire le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

 

Mercati - FINO AL 25 MARZO

Sono chiusi tutti i giorni della settimana, con l'esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima di 1 metro tra le persone.

 

Nuovo Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro

 

Sospese palestre, piscina, centri sportivi - FINO AL 3 APRILE

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, impianti nei comprensori sciistici, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

 

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche - FINO AL 3 APRILE

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinemateatripubscuole di ballosale giochisale scommesse e sale bingodiscoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

 

Chiusi musei e biblioteche - FINO AL 3 APRILE

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

 

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri - FINO AL 3 APRILE

L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiosecomprese quelle funebri.

 

Competizioni ed eventi sportivi - FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

 

Ricorso a ferie e congedo - FINO AL 3 APRILE

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

 

Sospesi i concorsi - FINO AL 3 APRILE

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Congedi sospesi - FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

 

Riunioni in videocollegamento - FINO AL 3 APRILE

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Sospesi esami di guida - FINO AL 3 APRILE

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

 

Centri per anziani e disabili - FINO AL 3 APRILE

È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

 

Taxisti e NCC con guanti e mascherine - FINO AL 3 APRILE

In Emilia-Romagna taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, e si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.

 

Sanità privata, sospese attività programmabili e le non urgenze - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

Chiusi gli stabilimenti balneari - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in vista della stagione estiva.

 

Regione, nelle società partecipate decisioni in videoconferenza - FINO AL 25 MARZO

Nuovo Per quanto riguarda la Regione, gli enti pubblici strumentali da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione stessa, possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale.

 

Pubbliche amministrazioni, bar/ristorazione interna per dipendenti presenti - FINO AL 25 MARZO

NuovoPer quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

 

Aggiornamento venerdì 13 marzo (ore 13)

La Regione Emilia-Romagna ha predisposto le Indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagio da Coronavirus COVID-19, pubblicate anche sul sito dell'ente, elaborate dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

Tutto quello che c’è da sapere qui.

 

Aggiornamento venerdì 13 marzo (ore 11)

Coronavirus: luce, acqua e gas, bloccati i distacchi per morosità

 

Aggiornamenti giovedì 12 marzo

Coronavirus: chiusi parchi giochi e aree verdi

Coronavirus: tutti i banchi del mercato sospesi fino al 3 aprile

Coronavirus: servizi educativi: sospese e ridotte le rette

 

Aggiornamento giovedì 12 marzo marzo (ore 10)

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far data da giovedì 12 marzo e fino al 25 marzo, sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus (COVID-19) che prevedono la sospensione delle commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Resteranno aperti anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, ma occorre sempre garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, e le attività inerenti i servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, estetisti.

Sospese anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

Attività produttive e professionali - Si raccomanda:

  • Il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti, oltre agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • Sospensione attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • Incentivazione delle operazioni di sanificazione;
  • Limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
  •  

Trasporti pubblici

I trasporti pubblici non sono sospesi, ma vige comunque l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.
ll Presidente della Regione, però, può disporre riduzioni o soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.


ATTENZIONE!

Ricordiamo che per tutto quello che non è stato modificato dal presente decreto rimane in vigore fino al 3 di aprile quanto stabilito dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 (Vedi allegati qui a lato).

 

L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

  1. Ipermercati
  2. Supermercati
  3. Discount di alimentari
  4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  14. Farmacie
  15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

  1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  2. Attività delle lavanderie industriali
  3. Altre lavanderie, tintorie
  4. Servizi di pompe funebri e attività connesse

Aggiornamento mercoledì 11 marzo (ore 9.30)

Con decreto della Presidenza della Giunta regionale è stata emessa l’ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020 (testo integrale)  in tema di ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

A Traversetolo da oggi, mercoledì 11 marzo, e sino a venerdì 3 aprile 2020 compreso sono sospesi tutti i banchi del mercato domenicale.

 

Questi, in sintesi, in sintesi, i contenuti dell'ordinanza regionale:

  • Sono estese a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere) le prescrizioni del Dpcm dell’8 Marzo 2020 consentite più in generale a quelle di ristorazione e bar, ovvero l’apertura dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • Tutte le attività citate sono chiuse al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi;
  • Pper tutte queste stesse attività è comunque sempre consentito il servizio di consegna a domicilio, con l’obbligo di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
  • Le disposizioni non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive per i clienti che vi soggiornano;
  • Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati  esclusivi per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

AVVISO IMPORTANTE Si ricorda che, garantito da Azienda pedemontana sociale e in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, è attivo un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per persone che si trovano in situazione di fragilità, prive di rete familiare o in isolamento. Il numero da contattare è 0521.307111.

 

Sportello "Asilo" per immigrati

Questo il funionamento del servizio di tutela legale e di consulenza legale a cura dell'associazione Ciac onlus durante tutto il periodo di chiusura degli sportelli:

da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, un operatore risponderà al numero 0521.503440.

Per quanto concerne le pratiche burocratiche o amministrative inerenti alla materia immigrazione, i colleghi operatori del comune di riferimento possono inviarci la scheda di consulenza legale compilata (modello in allegato), lo stesso per la richiesta di pareri legali che avverrà sempre tramite la compilazione della scheda consulenza.

 

Aggiornamento martedì 10 marzo (ore 10.45)

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020

Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il nuovo Dpcm del 9 Marzo 2020 per il contenimento del contagio da Coronavirus, valido sull’intero territorio nazionale.

 

ATTENZIONE!

Le prescrizioni contenute nel Decreto sono in vigore dal 10 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020 compresi e la loro violazione è un reato punibile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

A seguire, la sintesi delle disposizioni che si aggiungono o modificano le precedenti comunque in vigore (testo integrale):

 

Spostamenti

-Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio nazionale;

Si ricorda:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere a casa e di contattare il proprio medico curante, limitando al massimo i contatti sociali;

- Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla ‘quarantena’ o risultati positivi al virus;

 

Sport: eventi e competizioni

- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Resta consentito

- L’uso degli impianti sportivi a porte chiuse esclusivamente per le sedute di allenamento di specifiche categorie di atleti che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

- Lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzate a livello internazionale all'interno di impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico;

- Le attività motorie e gli sport svolti all'aperto esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

 

Aggiornamento martedì 10 marzo 2020 (ore 10)

Si comunica che, analogamente agli altri servizi pubblici con attività di front office, anche lo sportello della Polizia Locale dell'Unione Pedemontana della Centrale operativa di Felino (VIa Donella Rossi 1) riceverà gli utenti previo appuntamento telefonico e per questioni urgenti e indifferibili. Per informazioni e prenotare un appuntamento, occorre telefonare alla Centrale operativa che risponde allo 0521 833030.

Restano chiusi, come già annunciato in precedenza, gli sportelli collocati nelle sedi municipali

 

Aggiornamento lunedì 9 marzo 2020 (ore 14.45)

ACCESSO UFFICI COMUNALI

Facendo seguito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il sindaco Simone Dall’Orto ha emesso l’ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020 con cui ha disposto che fino a sabato 14 marzo 2020 compreso l’accesso agli uffici comunali preposti al ricevimento del pubblico avvenga con opportuno scaglionamento, evitando quindi sovraffollamento dei locali, esclusivamente per necessità urgenti e non rimandabili, su appuntamento e/o contattando precedentemente i numeri indicati: Centralino 0521-344546 (per tutti gli altri Uffici); Anagrafe - URP 0521-344531 e 0521-344535; Scuola 0521-344559 e 0521-344545; Stato Civile e Servizi Cimiteriali 0521-344528 e 0521-344512; Ufficio Tecnico 0521-344518; Ufficio Tributi 0521-344563 e 0521-344524; Ufficio commercio 0521-344557 e 0521-344523.

Saranno sospese, inoltre, come da Dpcm 8 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020 , tutte le attività della biblioteca comunale e del museo Renato Brozzi.

 

Aggiornamento lunedì 9 marzo (ore 12)

AUSL SOSPENDE VISITE, ESAMI E PRELIEVI AMBULATORIALI

TRANNE LE PRESTAZIONI URGENTI O CON URGENZA DIFFERIBILE

?? Da lunedì 9 marzo SONO SOSPESE temporaneamente tutte le VISITE, gli ESAMI e i PRELIEVI ambulatoriali già prenotati nelle strutture di Azienda Usl e di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, tranne che per le prestazioni urgenti o con urgenza differibile.

?? Sono sospesi provvisoriamente anche i servizi di prenotazione di visite ed esami: le urgenze e le urgenze differibili sono prenotabili con numero verde unico 800629444.

?? Gli Sportelli Unici dell’Ausl restano aperti solo per le prestazioni indispensabili, come scelta-revoca del medico e l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.

?? Sono confermate le prenotazioni per terapie anticoagulanti orali (Tao) e le prestazioni in urgenza (entro 72 ore) e urgenza differibile (entro 10 giorni).

I cittadini interessati verranno contattati dai Servizi delle due Aziende per essere nuovamente prenotati.

 

Aggiornamento lunedì 9 marzo (ore 10.30)

SPOSTAMENTI CONSENTITI E CONTROLLI

La Regione Emilia-Romagna ha chiarito in modo inequivocabile che non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri

Chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, di necessità o per motivi di salute può farlo anche fra le province e all’interno di esse, purché in buona salute.

Resta il divieto assoluto agli spostamenti per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

In merito, il Ministero dell’Interno ha adottato una direttiva che prevede indicazioni specifiche per i controlli sugli spostamenti citati, che dovranno essere attestati mediante autodichiarazione precompilata (modulo in allegato) resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di polizia.

La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e il mancato rispetto degli obblighi sarà punibile penalmente ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale, che prevede fino a tre mesi di carcere e una sanzione da 206 euro.

 

Aggiornamento lunedì 9 marzo (ore 10.30)

PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA, ESTETISTI
E ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING 

Con Decreti della Presidenza della Giunta regionale sono state emesse le ordinanze n. 29 dell’8 Marzo 2020 e n. 31 del 9 Marzo 2020 (testo integrale n. 29/2020testo integrale n. 31/2020)  in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Si specifica che :

  • è sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri sociooccupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità (10 Marzo 2020 - 3 Aprile 2020);
  • gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti delle attività di saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure, tatuaggio e piercing devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro (10 Marzo 2020 - 3 Aprile 2020);
  • nell’esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli devono indossare una mascherina e guanti monouso; è fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità (11 Marzo 2020 - 3 Aprile 2020).
  •  

Aggiornamento domenica 8 marzo (ore 20.30 )

ACCESSO UFFICI COMUNALI

In linea con le indicazioni del Decreto Legge dell’8 marzo 2020, che impone di ridurre al minimo gli spostamenti dei cittadini, fino al 3 aprile 2020 compreso l’accesso ai servizi del Comune di Traversetolo sarà possibile su appuntamento, per necessità urgenti e non rimandabili.

Biblioteca e Museo Renato Brozzi saranno chiusi al pubblico.

Saranno comunicati quanto prima i servizi garantiti.

I numeri a cui fare riferimento domani, lunedì 9 marzo, sono: Centralino 0521 344511 oppure 800 06332 – Anagrafe - URP, Stato civile e Servizi cimiteriali: 0521 344535/531; Scuola e Benessere animale: 0521 344545/559; Commercio: 0521 344557/523; Tributi: 0521 344563/524; Ufficio tecnico: 0521 344518; Suap Unione pedemontana: 0521 344544; Biblioteca:0521.842436

 

Aggiornamento domenica 8 marzo (ore 20.30)

SERVIZI SOCIO-SANITARI: cosa funziona e cosa no
In osservanza al Decreto del Consiglio dei Ministri in vigore dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella provincia di Parma, Azienda Pedemontana Sociale ha disposto la chiusura in tutti i comuni dell’Unione dei seguenti servizi, sempre fino al 3 aprile:
Centri Diurni per anziani
Taxi Sociale
Centri aggregativi giovanili
Centri socio occupazionali per persone con disabilità
Centri socio riabilitativi diurni per persone con disabilità
Educatori scolastici
Educativa di strada 
Progetti "Puzzle" e “Scuola per l'Autonomia” per persone con disabilità
Gruppi di auto mutuo aiuto (ex. mamme insieme, gruppo affido etc.)
Attività motoria per anziani
I servizi aziendali collocati nella sede legale di piazza Fraternità 4 a Collecchio, gli sportelli sociali dei cinque Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), nonché il Centro per le Famiglie di Sala Baganza, saranno aperti al pubblico previo appuntamento e reperibili telefonicamente, sia in funzione di back office sia di front office, allo scopo di evitare assembramenti. In ogni caso, potrà accedere ai servizi un solo utente alla volta. 
Sarà regolarmente funzionante il servizio di educativa domiciliare (minori e adulti), compreso il servizio educativo domiciliare alternativo agli interventi scolastici, recentemente pianificato.
Verranno inoltre intensificati, o attivati, il servizio di assistenza domiciliare e il servizio cosiddetto a “bassa soglia” in favore di persone anziane e/o con disabilità, in condizione di particolare fragilità. In particolare, il servizio di “bassa soglia” (monitoraggio telefonico utenti, coordinamento dipendenti e volontari per la consegna di generi di prima necessità, farmaci e generi alimentari) sarà coordinato dalle operatrici del taxi sociale che rispondono ai numeri 0521 307117, 0521 307121 e 0521 307111.

 

Aggiornamento domenica 8 marzo (ore 18.30)

TRASPORTO PUBBLICO e Trasporto Merci 

L’assessorato regionale ai Trasporti comunica che il servizio ferroviario non subirà variazioni rispetto alla programmazione in atto.

Per quel che riguarda autobus e corriere, invece, nella provincia di Parma e in quelle di Reggio Emilia, Modena e Rimini, entrerà in vigore l’orario previsto nei periodi in cui le scuole sono chiuse. 

Le merci possono entrare e uscire dai territori interessati.Tale trasporto è considerato esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

 

Aggiornamento domenica 8 marzo (ore 10)

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020

Nuove specifiche misure di contrasto e contenimento nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico e d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emanato il nuovo decreto per il contenimento del Coronavirus, specifico per alcune aree del Paese, tra le quali il territorio di Parma e provincia.

ATTENZIONE!

Le prescrizioni contenute nel decreto sono in vigore dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020 compresi e la loro violazione è un reato punibile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

A seguire, le disposizioni principali in estrema sintesi (testo integrale qui in allegato):

 

Spostamenti

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere a casa e di contattare il proprio medico curante, limitando al massimo i contatti sociali;

- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla ‘quarantena’ o risultati positivi al virus;

 

Scuole, Ristorazione, Bar e Negozi

-  sospesi i servizi educativi e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, con la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

- consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6,00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

- consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso in modo da evitare assembramenti di persone, così da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; se le condizioni strutturali o organizzative non lo consentono, le strutture dovranno essere chiuse;

- chiuse nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita, oltre gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, mentre nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; se le condizioni strutturali o organizzative non lo consentono, le strutture dovranno essere chiuse;

 

ATTENZIONE: la chiusura NON riguarda farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

Lavoro

- si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie o, dove possibile, l’applicazione del lavoro flessibile.

 

Sport, Cultura, Cerimonie e Luoghi di Culto

- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; restano consentite alcune casistiche con specifici obblighi a carico delle associazioni e delle società sportive;

- sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;

- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali (salvo l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

- sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, salvo alcuni specifici casi;

- sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Luoghi della salute

- è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salvo diverse indicazioni del personale sanitario;

- limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

 

Aggiornamento venerdì 6 marzo (ore 15.30)

Le azioni dell'Unione a sostegno della popolazione

Lo scorso 3 marzo, la Giunta dei sindaci di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ha attivato il COI, il Centro Operativo Intercomunale formato dagli stessi primi cittadini e dai responsabili dei servizi coinvolti, che nella giornata di ieri, venerdì 6 marzo, è divenuto pienamente operativo, conferendo poteri speciali al Servizio di Protezione civile.

 

Sul fronte sanitario e sociale, il primo obiettivo è quello di sostenere le persone in condizioni di fragilità o che si trovino in isolamento. A loro verrà assicurato, attraverso Azienda Pedemontana Sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, un servizio di assistenza per rispondere ai bisogni di prima necessità, come la fornitura di generi alimentari e farmaci a domicilio. A scopo precauzionale, l’autorità sanitaria e Pedemontana Sociale ha inoltre prorogato, fino a nuova disposizione e limitatamente al comune di Collecchio, la sospensione dell'attività del Centro diurno per anziani, mentre, sempre a Collecchio, a partire da lunedì 9 marzo riprenderà il servizio di Taxi sociale.

 

A seguito della sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, fino al 14 marzo verrà proposto alle famiglie di alunni disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 (Art. 3 comma 3), l’intervento a domicilio di educatori con funzioni socio-educative ed assistenziali, il cosiddetto ESEA, possibilmente con il professionista che accompagna i ragazzi e le ragazze durante il normale percorso scolastico. Una misura innovativa e sperimentale, per garantire la continuità didattica e un sostegno alle famiglie. E sempre per quel che riguarda i nuclei in difficoltà, in questo caso di tipo economico, verrà chiesto alla Prefettura di sospendere gli sfratti esecutivi previsti nei comuni dell’Unione fino al cessato allarme.

 

Il COI ha definito ulteriori disposizioni per garantire la continuità dei servizi pubblici, attraverso la protezione dei dipendenti, in particolare di quelli che svolgono attività di front office. Disposizioni che vanno ad aggiungersi a quelle già attivate, come l’installazione di dispenser con soluzioni disinfettanti, cartelli informativi e protezioni in plexiglass tra gli utenti e gli operatori degli sportelli. Decisa anche la riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici della Polizia Locale di Felino, che saranno a disposizione nelle sole giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre gli sportelli distaccati nelle sedi municipali resteranno chiusi. Misura che consentirà di dispiegare più agenti sul territorio per la verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali. La Polizia locale sarà comunque raggiungibile telefonicamente sette giorni su sette, dalle 7,30 alle 19 allo 0521 833030 o via email, all’indirizzo mailpolizialocale@unionepedemontana.pr.it. Il Servizio di Protezione civile agirà inoltre da centrale unica per l’acquisto di mascherine, guanti, gel disinfettante e in ogni Comune verrà individuato del personale a supporto di tutte le attività amministrative necessarie.

 

I sindaci dell’Unione sottolineano come nei prossimi giorni verranno messe a punto altre misure e ringraziano anticipatamente i cittadini per la loro sensibilità, invitandoli a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie (lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con un disinfettante, evitare baci, abbracci e coprirsi la bocca e naso in caso di tosse o starnuto etc.) e a mantenere sempre una distanza interpersonale adeguata, se possibile di almeno due metri.

Tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni verranno pubblicate sul sito dell’ente www.unionepedemontana.pr.it.

 

Aggiornamento venerdì 6 marzo (ore 14.15)

Salgono a sei i casi di coronavirus a Traversetolo

6 marzo 2020. Il Sindaco Simone Dall’Orto, sentite le Autorità Sanitarie Competenti, comunica che a oggi, 6 marzo 2020, sono sei i casi confermati di Coronavirus accertati nel Comune di Traversetolo, numero che comprende anche la prima persona accertata il 3 marzo.

Le persone residenti a Traversetolo risultate positive al coronavirus sono attualmente ricoverate nel Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma: al momento, le loro condizioni sono considerate buone e gli interessati sono trattati con terapia antivirale.
L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato, per questi casi positivi, tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il ricovero, e di isolamento domiciliare per i famigliari.

Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo, né presso il domicilio né nella zona di residenza della persona malata.

L’Amministrazione comunale di Traversetolo, unitamente alla Protezione Civile e all’Azienda Pedemontana Sociale, è pronta ad intervenire qualora ci fossero casi di emergenza, soprattutto persone in autoisolamento o persone anziane con ridotta mobilità.
Si invita, pertanto, la cittadinanza a non fare scorta di generi alimentari o presidi sanitari ed evitare inutili assembramenti.

Si invita, inoltre, la cittadinanza a seguire le indicazioni emanate dal Ministero, che si ricordano, brevemente, e a non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli ambulatori dei medici di famiglia in caso di sintomi ma a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o pediatria o, in caso di emergenza, il 118.

Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Ricordiamo i numeri utili a cui fare riferimento:

Ministero della Salute: 1500 per informazioni dirette

Regione: 800 033 033 per informazioni sanitarie

Ausl di Parma:

0521 396436 per informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione.

339 6862220 per segnalare provenienze dalle zone dell'epidemia in Italia e all'estero nelle ultime due settimane.

Si invitano, infine, i cittadini ad affidarsi esclusivamente a notizie e informazioni ufficiali emanate da istituzioni sanitarie, Ministero, Regione e Comune e assicuriamo tempestività nel tenere aggiornata la popolazione.

 

Aggiornamento giovedì 5 marzo (ore 10)

Prorogata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle università fino al 15 marzo. Stop a congressi, meeting ed eventi che comportino affollamento di persone. E tra le norme igieniche da rispettare, niente abbracci o strette di mano.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con le Regioni e sentito il comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha emanato il nuovo decreto per il contenimento del Coronavirus, che oltre ad introdurre nuove norme più restrittive, amplia quelle che erano già in vigore in Emilia-Romagna su tutto il territorio nazionale. Norme che verranno sottoposte ad una verifica ogni due settimane.

In allegato il Vademecum da scaricare e diffondere.

 

Il decreto, punto per punto

 

Scuole e università chiuse fino al 15 marzo

Sospesa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, Stop anche ai corsi professionali, master e università per anziani.

 

Consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Rimangono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.

 

Sospensione congressi, riunioni, meeting

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, anche per quelli in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

 

Eventi e manifestazioni

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo pubblico o privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

 

Competizioni e attività sportive

Stop anche agli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti gli eventi sportivi e le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Consentite anche le attività motorie e sportive di base, svolte all’aperto, nelle palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di un metro tra le persone.

 

Gite, gemellaggi e viaggi di istruzione

Resta in vigore lo stop per i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Accesso alle strutture sanitarie per gli accompagnatori

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 

Telelavoro e Smart working

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

 

Concorsi

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, devono essere adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

 

Aggiornamento di martedì 3 marzo (ore 18.45)

Un caso di coronavirus a Traversetolo

Il Sindaco Simone Dall’Orto, sentite le Autorità Sanitarie Competenti, comunica che è confermata la presenza di un caso di Coronavirus accertato nel Comune di Traversetolo.

La persona residente a Traversetolo risultata positiva al coronavirus è attualmente ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono considerate buone ed è al momento trattata con terapia antivirale.
L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato, per questo caso positivo, tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il ricovero, e di isolamento domiciliare per i suoi famigliari.

Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo, né presso il domicilio né nella zona di residenza della persona malata.

Come Amministrazione comunale di Traversetolo, unitamente alla Protezione Civile e all’Azienda Pedemontana Sociale, siamo pronti ad intervenire qualora ci fossero casi di emergenza, soprattutto persone in autoisolamento o persone anziane con ridotta mobilità.
Invitiamo pertanto la cittadinanza a non fare scorta di generi alimentari o presidi sanitari ed evitare inutili assembramenti.

Si invita, inoltre, la cittadinanza a seguire le indicazioni emanate dal Ministero, che ricordiamo brevemente, e a non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli ambulatori dei medici di famiglia in caso di sintomi ma a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o pediatria o, in caso di emergenza, il 118.

Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Ricordiamo i numeri utili a cui fare riferimento:

Ministero della Salute: 1500 per informazioni dirette

Regione: 800 033 033 per informazioni sanitarie

Ausl di Parma:

0521 396436 per informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione.

339 6862220 per segnalare provenienze dalle zone dell'epidemia in Italia e all'estero nelle ultime due settimane.

Si invitano, infine, i cittadini ad affidarsi esclusivamente a notizie e informazioni ufficiali emanate da istituzioni sanitarie, Ministero, Regione e Comune e assicuriamo tempestività nel tenere aggiornata la popolazione.

 

Aggiornamento martedì 3 marzo

Sospensione attività educative presso la biblioteca

In coerenza con le prescrizioni del dpcm del 1° marzo, i laboratori e le attività didattiche previste in biblioteca nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio sono sospese fino all’8 marzo.

Proseguono le attività ordinarie della biblioteca, nelle modalità già comunicate (fruizione contingentata, no assembramenti, rispetto distanza di almeno 1 metro tra le persone).

 

Aggiornamento di domenica 1 marzo (ore 19.15)

Il Decreto del Governo sulle misure anti-Coronavirus. In Emilia-Romagna, fino all’8 marzo, sospesa l’attività di nidi, scuole e Università. Riaprono i luoghi della cultura: musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, pur con accessi contingentati

 

Il provvedimento preso sulla base delle indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale e sentite le Regioni. Restano chiusi cinema e teatri. Tutte le azioni decise e il testo del Decreto  

 

Il Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Un provvedimento che viene assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica. E considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Con l’ausilio costante della comunità scientifica: oltre all’Istituto superiore di sanità, il Cts è stato potenziato con il coinvolgimento delle Società scientifiche coinvolte per materia sul Coronavirus.

Il Decreto è adottato sentite le Regioni.

Le misure previste sono valide dall’2 all’8 marzo.

Il Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola provincia di Piacenza - in analogia con la Lombardia - dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l’area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese.

 

LE MISURE VALIDE PER L’EMILIA-ROMAGNA

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. Nel merito, si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

Prevista invece, come novità del decreto rispetto all’ordinanza, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.

Ancora: vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.

Altre misure. Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere.

Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Inoltre, nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

LE MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto prevede poi misure valide sull’intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Emilia-Romagna, dove in ogni caso erano già in vigore.

Fra queste, il favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Università: agli studenti non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari. Questo anche nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Attività che possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

In allegato:

Il testo integrale del Dpcm

 

Aggiornamento sabato 29 febbraio (ore 15.30)

RESTA CONFERMATA LA CHIUSURA DEI NIDI, DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA E DELLE UNIVERSITÀ anche per la PROSSIMA SETTIMANA nelle tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed EMILIA-ROMAGNA. Questo sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, reso noto durante la videoconferenza con il presidente del Consiglio, tuttora in corso.

Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.

Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone, si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la Giunta si erano prefissi di rimettersi prima alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico - che oltre all’Istituto superiore di sanità è stato potenziato con l’interessamento dei presidenti delle Società scientifiche competenti per materia sul Coronavirus -, così come di attendere l’indicazione del Governo che garantisse una omogeneità degli interventi. Si ritiene però di dover già ora dare questa prima comunicazione per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni.

Al termine dell’incontro con il Governo, si riunirà l’Unità di crisi regionale per definire tutti gli aspetti del provvedimento del Governo e di quelli eventualmente da adottare in sede locale.

 

ATTENZIONE!

Nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio, alcune persone hanno suonato a casa di una persona anziana con la scusa di dover effettuare un tampone. Come già comunicato, ribadiamo che né il Comune né l'Ausl stanno inviando personale per effettuare interventi a domicilio, così come nessuna associazione che opera nel soccorso sanitario, come la AP Croce Azzurra e Protezione Civile Traversetolo. In questi casi non aprite la porta e chiamate immediatamente il 112.

 

Aggiornamento mercoledì 26 febbraio (ore 15)

Riaprono le sedi degli uffici e i servizi sociali

Accesso alle sedi degli uffici comunali, riapertura della biblioteca e riattivazione dei servizi sociali. Restano in vigore fino al 1° marzo le altre misure previste da ministero e Regione

 

Dopo tre giorni di misure restrittive, a partire da domani, giovedì 27 febbraio, le attività riprenderanno regolarmente, in base a quanto previsto dall’allegato al decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna n. 16 del 24 febbraio, che ha fornito l’elenco dei servizi soggetti o meno a sospensione o restrizione, dettagliando le direttive contenute nell’ordinanza numero 1 del 23 febbraio 2020, firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione.

 

Riaprono, dunque, le sedi degli uffici comunali, secondo le modalità e gli orari consueti.

 

Restano in vigore fino al 1° marzo le misure contenute nell’ordinanza del 23 febbraio: la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, musei, cinema, discoteche; la sospensione di concerti, manifestazioni, fiere, sagre, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e disciplina), attività di spettacolo (rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali), corsi professionali, corsi universitari (anche della terza età), corsi di formazione e attività di formazione a un gruppo classe.

 

Si svolgerà regolarmente il mercato della domenica.

 

Per quel che riguarda i servizi alla persona il direttore generale di Azienda pedemontana sociale Adriano Temporini, sentito il cda dell’Azienda composto dai sindaci dei Comuni dell’Unione, ha disposto, sempre da domani giovedì 27 febbraio, la riapertura al pubblico degli Sportelli sociali, tra cui quello di Traversetolo.

 

Riprenderanno la loro normale attività anche il centro diurno per anziani, il servizio di taxi sociale, il centro aggregativo per giovani, il centro socio-occupazionale. Attività regolare anche per l’assistenza domiciliare, che nei giorni scorsi era stata potenziata per far fronte alla sospensione dei servizi.

 

Rimane sospeso, a seguito del permanere della chiusura delle scuole fino al primo marzo, il servizio ESEA (educatori con funzioni socio-educative ed assistenziali), e permane l’accesso contingentato dei visitatori agli ospiti delle Residenze per anziani.

 

Ambulatori medici di base e Case della Salute

I medici di base raccomandano ai cittadini di non recarsi negli ambulatori se non su appuntamento, limitando il più possibile gli accessi. In presenza di sintomi respiratori, contattare telefonicamente il medico di famiglia per concordare il comportamento corretto di volta in volta.

Per informazioni si può consultare il sito dell’Ausl di Parma www.ausl.pr.it o telefonare, anche per segnalare casi sospetti, all’apposito numero 1500, predisposto dal ministero per la Salute e all'800 033 033, messo a disposizione dalla Regione. L'Ausl di Parma ha inoltre attivato altri due numeri telefonici: 0521 396436 (per avere informazioni generali sul virus) e 339 6862220 (per segnalare provenienze dalle zone dell'epidemia in Italia e all'estero nelle ultime due settimane).

 

Aggiornamento martedì 25 febbraio (ore 16.30)

In linea con quanto previsto dall’ordinanza emessa dal ministero per la Salute e dalla Regione Emila - Romagna, che ha decretato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione di manifestazioni ed eventi fino a domenica 1° marzo, i sindaci dell’Unione Pedemontana Parmense hanno stabilito, allo scopo di limitare al massimo le occasioni di affollamento, la regolamentazione dell’accesso ai servizi comunali, che nei Comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo avviene, fatte salve eventuali nuove disposizioni, esclusivamente su appuntamento, per necessità urgenti e indifferibili.

 

Traversetolo: Chiusura al pubblico delle sedi degli uffici comunali

A scopo precauzionale e preventivo, nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, le sedi degli uffici comunali e la biblioteca saranno chiuse al pubblico ma gli uffici resteranno pienamente operativi e a disposizione telefonando ai numeri indicati: Centralino 0521 344511 oppure 800 06332 – Anagrafe-URP, Stato Civile e Servizi Cimiteriali: 0521 344535/531; Scuola: 0521 344545/559; Commercio: 0521 344557/523; Tributi: 0521 344563/524; Ufficio Tecnico: 0521 344518; Biblioteca 0521-842436; Suap Unione Pedemontana: 0521 344544.

 

I mercati si svolgeranno regolarmente in tutti i Comuni dell'Unione. 

 

Restano sospesi, anche per la giornata di mercoledì 26 febbraio, i Servizi alla Persona erogati da Azienda Pedemontana Sociale, ad eccezione dell’Assistenza Domiciliare.

 

Occorre inoltre segnalare che, nonostante le ripetute raccomandazioni, in modo assolutamente irresponsabile si stanno diffondendo notizie false circa provvedimenti legati all'emergenza coronavirus, come ad esempio la programmata chiusura dei negozi, al momento non prevista. Si ribadisce che tutte le informazioni e le decisioni assunte dagli enti preposti saranno tempestivamente comunicate tramite i siti e le pagine Facebook dell’Unione Pedemontana e dei Comuni. Si chiede pertanto alla popolazione di fare esclusivamente riferimento alle fonti ufficiali e a non contribuire ad alimentare la diffusione di notizie false e potenzialmente pericolose per la complessiva gestione della salute pubblica.

 

Si avvisa che al momento non sono previsti interventi a domicilio da parte del personale dei Comuni, per cui attenzione a non aprire la porta a sedicenti tecnici o altre figure che dovessero qualificarsi come operatori di enti o di altre realtà, prima di averne verificato l’identità, ad esempio contattando telefonicamente l’azienda pubblica o privata per la quale dicono di lavorare.

ANPAS Emilia-Romagna ha inoltre chiarito che nessuna associazione che opera nel soccorso sanitario, come la Croce Azzurra di Traversetolo e l'Assistenza Volontaria di Collecchio-Sala Baganza-Felino, sta effettuando visite o tamponi a domicilio. Anche in questo caso, si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e, se necessario, ad avvisare prontamente le forze dell'ordine (112) o la Polizia locale dell'Unione (Tel. 0521 833030).

 

 

 


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