Attività venatoria di selezione: modalità di svolgimento

Il decreto n. 24 dello 03/03/2021 del presidente della Regione Emilia-Romagna dispone che dal 4 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e di rischio alto (cd zona rossa), lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione e delle attività di censimento a essa connessa con le seguenti modalità:
a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
b. nell’ATC di residenza venatoria;
c. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
d. nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
e. negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
2) l’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l’attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.