Zanzara tigre: ecco le precauzioni e i consigli per difendersi

La riduzione delle zanzare e la prevenzione delle malattie che possono essere diffuse da questi insetti si può ottenere mediante una stretta collaborazione tra ente pubblico e privati cittadini.
Pertanto, l’adozione dell’ordinanza n. 30 del 25 maggio 2022 del sindaco vincola i cittadini, le imprese e le istituzioni all’adozione di comportamenti tali da sfavorire il proliferare delle zanzare, in particolare evitando raccolte di acque stagnanti.
Le azioni principali dovranno essere rivolte a prevenire la formazione delle larve mediante adeguati trattamenti larvicidi, mentre la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria.
In base all’ordinanza citata tutti i cittadini e i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, devono:
evitare l’abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e in parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
L’ordinanza prevede anche:
che l’esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo “Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico” (Allegato 1.6 bis)
- al Comune di Traversetolo all’indirizzo P.za Vittorio Veneto n. 30 - 43029 Traversetolo (PR) oppure tramite fax al n. 0521/344550 o, infine, mediante PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it.
- al Servizio di Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL di Langhirano all’indirizzo via Roma n. 42, oppure tramite fax al n.0521/865333 o, infine, mediante PEC all’indirizzo serv_ipub_langhirano@pec.usl.pr.it
La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1.6 ter) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti avvisi (secondo il modello Allegato 1.6 quater) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e del “Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2022”.
Tutte le altre informazioni nell’ordinanza allegata.