Descrizione
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia – Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all’accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.
Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell’Interno. ?Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.
Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Accesso civico semplice
Dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obblogatoria
Accesso civico “generalizzato”
Vedi Anche
- Sezione anticorruzione
- Responsabile per la trasparenza
- Regolamento in materia di Diritto di Accesso
Accesso civico semplice e generalizzato,
accesso agli atti e accesso dei Consiglieri - Responsabile Accesso Civico
Atto di assegnazione